RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO VALADA MATOS DAS NEVES comma PORTOGALLO 29 OTTOBRE 2015, RIC.73798/13 TUTELA DEL LAVORATORE E DI UNA CATEGORIA PROFESSIONALE PUBBLICO IMPIEGO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. L’assenza di un rimedio efficace contro gli eccessivi tempi della giustizia viola gli artt. 6 § .1 e 13 Cedu. Classico caso di giustizia lumaca le Corti interne gli riconobbero gli arretrati e l’avanzamento di carriera architetto paesaggista per l’attività svolta presso il Comune dal 1991 al 2002 licenziato dal sindaco per la cessazione della sua carica istituzionale . A suo avviso trattandosi di lite sul lavoro doveva essere più rapida simile al caso di oggi Ustimenko c. Ucraina sulla riapertura e l’annullamento di una sentenza passata in giudicato a suo favore circa l’indicizzazione delle pensioni . Ricostruisce i parametri sulla durata standard dei processi, di cui si è dato atto nei numerosi commenti sulla Legge Pinto Salvatore ed altri c. Italia nella rivista del 4/6/14 .La CEDU rileva come la legge interna sull’equo indennizzo sia inefficacie tanto più che le spese di lite e per il CU sono a carico del ricorrente. Inoltre le Corti interne, per l’incertezza giurisprudenziale e normativa, non hanno mezzi e parametri validi per valutare l’eccessiva durata delle azioni di responsabilità civile extracontrattuale, come la fattispecie e per le azioni di responsabilità statale per i tempi lunghi della giustizia, sì che il ricorrente rischia di essere doppiamente penalizzato Xynos c. Grecia del 9/10/14 e Leandro da Silva c. Lussemburgo dell’11/2/10 . Da tutto ciò ha desunto che sono stati palesemente violati l’equo processo ed il diritto ad avere rimedi interni efficaci artt. 6 e 13 Cedu .Riconosciuto un esoso risarcimento. Per completezza d’informazione si noti che il 26/10/15 la CEDU assieme al COE ha pubblicato un volume sulla prassi dei primi 6 mesi del 2015 con una selezione dei casi di maggiore rilevanza pratica-giuridica, analizzando in maniera critica gli articoli della Cedu più rilevanti diritto alla vita, all’equo processo, alla proprietà privata, alla serenità familiare, libertà d’espressione, ne bis in idem, divieto di tortura etc. reperibile a questo link sul sito istituzionale della CEDU si noti che in questa pagina web c’è anche una scheda in italiano sull’articolo 6 Cedu . SEZ. IV CASO KOSTANTIN STEFANOV comma BULGARIA 27 OTTOBRE 2015, RIC.35399/05 DIFESA D’UFFICIO MINIMI TARIFFARI RIFIUTO MULTA PER OMESSA DIFESA. Rifiutano di difendere d’ufficio due imputati perché la parcella è troppo bassa giusta la multa. È un legale che fu nominato assieme ad un collega per difendere due coimputati in un processo per furto. La parcella sarebbe stata calcolata in base ai minimi tariffari vigenti. Quando il giudice ne comunicò ai legali l’importo questi rifiutarono l’incarico e di assistere i clienti, malgrado la minaccia, poi concretizzatasi, di essere multati, oltre il rischio di esporsi a sanzioni disciplinari. Non c’è stata nessuna violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu assorbita e negata quella dell’articolo 13 avendo causato senza un giusto motivo un ostacolo al buon andamento della giustizia, fine primario perseguito dalla legge che legittima la multa. Infatti ha abbandonato l’aula e la difesa d’ufficio senza un valido motivo non può invocare la libertà di espressione, né una lesione, inesistente, dei suoi diritti patrimoniali. C’è stato un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi collettivi e dei diritti fondamentali del ricorrente Morice c. Francia [GC] nella rassegna del 24/4/15 e Valico srl c. Italia del 21/3/06 SEZ. IV CASO KONI comma CIPRO 27 OTTOBRE 2015, RIcomma 66048/09 DIVORZIO UDIENZA TENUTA PRIMA DELLA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO. Non si può decidere sul divorzio prima ancora che sull’ammissione al gratuito patrocinio della controparte. La ricorrente si lamenta che il divorzio, la cui istanza era stata avanzata dal marito, fosse stato deciso prima ancora che fosse analizzata la sua richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e quindi di trovare un legale che l’assistesse. L’articolo 6 Cedu non impone la presenza delle parti, ma quella di un legale che possa tutelarne gli interessi in ogni fase del giudizio. Nella fattispecie le è stata negata la possibilità di difendersi, in violazione del principio della parità delle armi, sì che il comportamento della Corte interna è stato sleale Hans c. Norvegia del 2/10/14 ed Allan c. Regno Unito del 28/8/11 .Risarcita complessivamente con oltre €.10000.