RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 721, C-425/14 22 OTTOBRE 2015 APPALTI PUBBLICI-ESCLUSIONE NORMATIVA ANTIMAFIA ITALIA. Fissa i criteri per stabilire i casi in cui la mancata prova dell’accettazione del protocollo di legalità legittima l’esclusione dalla gara. Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o dell’offerente da detta procedura. La questione è stata sollevata dal CGA Regione Siciliana nell’ambito del gravame dell’esclusione da una gara di appalto e si basa sulla corretta esegesi dell’articolo 45 Direttiva 2004/18 e dell’articolo 1 § .17 L.190/1 protocollo di legalità volto a contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Per la CGUE è irrilevante se il contratto sia sotto o sopra la soglia di €.19300, perché laddove non si applichi la Direttiva, vige l’articolo 45 TFUE ed entrambi pongono vincoli molto rigorosi EU C 2015 228 soprattutto per quanto riguarda gli oneri di trasparenza, di par condicio e di non discriminazione. Nella fattispecie il bando, inteso come lex specialis, sottende un interesse transfrontaliero e tange i principi fondamentali del diritto dell’UE. La CGUE rileva l’ampia discrezionalità di ciascun Stato membro nell’adottare misure per ottemperare a questi doveri essendo nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare deroghe a tali principi contrastandoli. Infine prende atto che le infiltrazioni mafiose negli appalti sono frequenti in Italia, soprattutto al Sud e se da un lato considera detto protocollo come una misura efficacie di contrasto alle stesse, dall’altro stigmatizza l’automatica esclusione della ditta che non l’accetta e/o non prova documentalmente di averlo adottato, perché non consente la sua difesa e di provare la sua indipendenza. In questo caso travalica ciò che è necessario per conseguire il suddetto fine e si mette in netto contrasto con tali principi e con la libera concorrenza. Ergo, entro questi termini, è illecita EU C 2009 808 . EU C 2015 715, C-245/14 22 OTTOBRE 2015 DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO GIURSDIZIONE RIESAME OPPOSIZIONE TARDIVA. Eccezione di incompetenza del giudice d’origine – Ingiunzione di pagamento europea emessa per errore tenuto conto dei requisiti previsti dal regolamento – Assenza di carattere manifesto” – Insussistenza di circostanze eccezionali. L’articolo 20 § . 2 Regolamento CE 1896/2006 novellato dalnumero 936/12 , che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, a che un convenuto, al quale sia stata notificata un’ingiunzione di pagamento europea conformemente al regolamento sopra citato, sia legittimato a chiedere il riesame di tale ingiunzione adducendo che il giudice d’origine ha dichiarato per errore la propria competenza sulla base di informazioni asseritamente false fornite dal ricorrente nel modulo di domanda dell’ingiunzione medesima. La massima si fonda sul fatto che il DIG europeo è stato istituito per semplificare, velocizzare e ridurre i costi di questi procedimenti transfrontalieri. Tutte le informazioni contestate nella fattispecie sono contenute anche nei moduli notificati col DIGUE, perciò se l’ingiunto non le ha impugnate nei termini di legge, non può pretendere che siano considerate cause eccezionali per chiederne un legittimo riesame se ciò avvenisse si snaturerebbe il Regolamento e contrasterebbe con detti fini EU C 2013 393 e 785 . EU C 2015 722, C-523/14 22 OTTOBRE 2015 DENUNCIA CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCESSO PENALE GIÀ PENDENTE. Domanda proposta innanzi al giudice di un altro Stato-Litispendenza Data in cui il giudice è considerato adito. L’articolo 1 Regolamento CE 44/2001 competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev’essere interpretato nel senso che una denuncia con costituzione di parte civile presentata dinanzi ad un giudice istruttore rientra nel campo di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui essa ha per oggetto il risarcimento dei danni lamentati dal denunciante. L’articolo 27 dev’essere interpretato nel senso che una domanda è pendente, ai sensi di tale disposizione, quando una denuncia con costituzione di parte civile è stata presentata presso un giudice istruttore, pur se l’istruzione del procedimento di cui trattasi è ancora in corso. L’articolo 30 dev’essere interpretato nel senso che, quando un soggetto presenta una denuncia con costituzione di parte civile presso un giudice istruttore mediante deposito di un atto che, in base al diritto nazionale applicabile, non deve essere notificato o comunicato prima del deposito, la data che deve essere presa in considerazione perché detto giudice si possa considerare adito è quella in cui la denuncia è stata depositata. Principi di diritto già codificati nelle EU C 2014 109, 2319 e 2013 668.