RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRAND CHAMBER CASO DVORSKI comma CROAZIA 20 OTTOBRE 2015, RIC.25703/11 INTERROGATORIO DI POLIZIA NEGATA L’ASSISTENZA DA PARTE DEL LEGALE DI FIDUCIA EQUO PROCESSO. Il diniego a farlo assistere da un legale di fiducia viola l’articolo 6 § § .1 e 3 Cedu. Denunciato dagli abitanti di un noto quartiere in cui erano avvenuti 3 omicidi, rapine a mano armata ed un incendio doloso, durante l’interrogatorio di garanzia gli fu negata l’assistenza del legale nominato dai suoi genitori. La GC ha riconosciuto, contrariamente alla CEDU del 28/11/13, la violazione dell’equo processo. Inserito nei factsheets police arrest/assistance of a lawyer. Richiamando la normativa internazionale ONU, COE e CTP sul diritto all’assistenza legale e le tutele delle persone in custodia , dei carcerati etc., ribadisce il diritto di ognuno ad avere l’assistenza legale ed a nominare un avvocato di fiducia sin dall’inizio fermo, indagini etc. sino alla conclusione del processo penale, essendo assolutamente irrilevante il suo esito. L’impossibilità di consultare l’avvocato di fiducia equivale al negato accesso alla giustizia e costituisce una violazione all’equo processo Sejdovic c. Italia [GC] del 2006 e Martin c. Estonia del 30/5/13 . Oggi la GC nel caso Vasiliauskas c. Lituania ha riconosciuto la deroga all’articolo 7 Cedu nulla poena sine lege per l’accusa di genocidio di partigiani durante il regime comunista dal 1953 al 1975. Ha poi confermato la sentenza del 4/2/14 nel caso Pentikainen c. Finlandia l’arresto del fotoreporter che non ha ottemperato all’ordine della polizia di allontanarsi da una manifestazione non viola l’articolo 10 Cedu, esulando dalla libertà di stampa. SEZ. III CASO SAGHATELIAN comma ARMENIA 20 OTTOBRE 2015, RIC.7984/06 LICENZIAMENTO DI UN GIUDICE EQUO PROCESSO. Il giudice ha diritto ad un giudice per tutelarsi contro il licenziamento. In base alle leggi interne non ha avuto alcuna possibilità di contestare, nemmeno innanzi alla Consulta, il decreto presidenziale, emesso su raccomandazione del Consiglio di Giustizia, con cui veniva licenziata per aver subito vari procedimenti disciplinari ed aver asseritamente commesso molte deroghe al cpp. La CEDU ha ravvisato una deroga all’equo processo in quanto le restrizioni all’accesso alla giustizia non erano lecite e proporzionate violando il principio della parità delle armi ciò si ravvisa maggiormente nel persistere del rifiuto di una tutela giurisdizionale da parte della Consulta, sì che la donna non ha avuto alcun rimedio contro l’atto illecito ed arbitrario della PA Stanev c. Bulgaria [GC] del 2002 . Sempre sull’Armenia si citi PerinÇ ek c. Svizzera [GC] del 15/10/15 negare il genocidio armeno è lecito se non si incita alla violenza per assenza di sanzioni internazionali contro il negazionismo e per il diritto all’oblio. SEZ. IV CASO FAZIA ALI comma REGNO UNITO. 20 OTTOBRE 2015, RIcomma 40378/10 HOMELESS DIRITTO ALL’ASSITENZA SOCIALE CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DELL’OFFERTTA DI UN ALLOGGIO POPOLARE. Il diritto civile di un cittadino non implica l’obbligatorio accoglimento dell’atto ammnistrativo. Essendo un senza tetto, per cause indipendenti dalla sua volontà, con due figli da crescere ai sensi delle leggi inglesi chiese ed ottenne un alloggio popolare per il suo status era un dovere principale della PA fornirgli una casa. Lo rifiutò e perciò gli fu negato il diritto. Ogni appello fu vano. È irrilevante se, una volta ravvisato un diritto civile, la PA debba, obbligatoriamente od a sua discrezione, concedere il beneficio richiesto. Laddove la decisione della PA è vagliata da un organo indipendente, imparziale e con piena giurisdizione su tali liti e sono rispettate le garanzie processuali dell’interessato non vi è alcuna violazione dell’equo processo Mennito c. Italia [GC] del 2000 e Tsfayo c. Regno Unito del 14/11/06 forniscono una definizione di diritti civili in relazione all’articolo 6 § .1 . GRAND CHAMBER CASO KUDREVICIUS ED ALTRI comma LITUANIA 15 OTTOBRE 2015, RIC.37553/05 PROTESTE DEGLI AGRICOLTORI BLOCCO DELL’AUTOSTRADA E DI ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE. Le barricate per le proteste contro le politiche agrarie dello Stato che interrompono un pubblico servizio non sono tutelate dall’articolo 11 Cedu. La GC ha ribaltato la sentenza del 26/11/13 in cui era stato ravvisato il diritto di associarsi e manifestare ex articolo 11 Cedu su un caso relativo al blocco stradale ed autostradale di due mesi da parte degli agricoltori che protestavano per il rincaro dei prezzi e la carenza di sostegni al settore lede le altrui libertà di movimento. La fattispecie è stata rubricata come atto reprensibile , forma più lieve della violenza fisica, ma ugualmente sanzionata perché contraria all’ordine pubblico Gun ed altri c. Turchia del 18/6/13 e Maestri c. Italia [GC] del 2004 .Con una capillare ricostruzione delle norme e delle prassi interne e dell’UE nota il contrasto tra il Regolamento 2679/98 la qualifica come forma legittima di sciopero e la giurisprudenza costante della CGUE che la trova contraria alla libera circolazione di merci e di persone. Palese l’analogia con l’Italia.