RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ.V CASO AŽDAJIĆ comma SLOVENIA 8 OTTOBRE 2015, RIcomma 71872/12 REFUSIONE DEBITI CONVENUTO TEMPORAMENTANTE ALL’ESTERO CONTUMACIA. La mancata notifica ed il giudizio civile in contumacia violano l’equo processo. Partita per un viaggio in Namibia non trovò gli avvisi del postino di ritirare l’atto di citazione con cui un amico, forte di una lettera mi hai regalato per forza questi soldi te li voglio restituire appena avrò denaro richiedeva il saldo di un debito fu condannata in contumacia e tutti i ricorsi anche presso la Consulta per riaprire la procedura furono vani. La CEDU ravvisa una violazione dell’art. 6 Cedu la ricorrente è stata poco diligente, visto che era stata, invece, avvertita del processo, ma le Corti interne hanno avuto un approccio eccessivamente formalistico nel valutare il caso e nel respingere il suo diritto all’appello. C’è stata un’eccessiva sproporzione tra i fini conseguiti con la condanna ed il diritto preminente e superiore all’equo processo ed al contraddittorio casi Hermi e Sejdovic c. Italia [GC] del 2006 e Weber c. Germania del 2/10/07 . Dato che la contumacia è considerata sempre una denegata giustizia s’invitano gli Stati del COE ad adottare regole comuni sulle garanzie minime processuali e per rendere i giudizi più rapidi ed efficaci. Su questi temi concordano il caso Marius Dragomir c. Romania sulla mancata audizione ed escussione delle prove e sul ne bis in idem in penale, contra, invece, Mirea c. Romania sulla condanna dell’informatore di polizia, entrambe del 6/10/15. SEZZ.III, IV E I CASI N.P. comma MOLDAVIA, STASICK comma POLONIA E VUJICA comma CROAZIA. 6 E 8 OTTOBRE 2015, RIcomma 58455/13, 21823/12 E 56163/12 VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI VISITA AI FIGLI DIVORZIO RAPIMENTO FIGLI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Impedire il rapporto tra un genitore ed il figlio viola l’art. 8 Cedu. Sono tre casi identici nel primo la bimba, su segnalazione di una vicina alla polizia allarmata per i continui litigi tra madre e nonna, fu affidata ai servizi sociali perché la madre viveva in condizioni socio-sanitarie penose e non le fu riaffidata né furono revocate le restrizioni alle visite neanche dopo che aveva migliorato le sue condizioni di vita e trovato un buon lavoro con la scusa che i procedimenti per l’affido erano pendenti. Negli altri, nell’ambito di divorzi difficili, lamentano gravi deroghe al diritto di visita rispettivamente per la mancata ottemperanza alle sanzioni per aver ostacolato i rapporti con l’altro genitore v. analogo caso deciso dalla CGUE EU C 2015 563 nella rassegna dell’11/9/15 e per la divisione dei figli tra padre e madre che vive in Austria. In tutti i casi tutti i ricorsi nel terzo anche alla Consulta furono vani. Identiche conclusioni lo Stato, tenendo conto delle circostanze e del lasso di tempo intercorso, ha operato un’illecita interferenza nella vita familiare dei ricorrenti e dei minori, tanto più che le restrizioni non erano state adeguatamente giustificate né si era attivato per attuare misure che favorissero il diritto di visita nel supremo interesse di bambini Manuello e Nervi c. Italia, Kuppinger c. Germania numero 2 entrambe del 15/1/15 rispettivamente nella rivista e nella rassegna del 20 e del 23/1/15-, Mustafa e Armağan Akın c. Turchia del 6/4/10 e K. e T. c. Finlandia [GC] del 2001 . Infatti la reciproca compagnia dei figli con i genitori è uno degli elementi fondamentali della vita e della serenità familiare tutelati dall’art. 8 Cedu. Ottima la ricostruzione della relativa normativa internazionale . SEZ. IV KRASNOD& #280 BSKA-KAZIKOWSKA E ŁUNIEWSKA comma POLONIA 6 OTTOBRE 2015 AZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLO STATO RISARCIMENTO DANNI RIFIUTO PER CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI SUI TERMINI DI DECADENZA. Se il rifiuto si basa su palesi difficoltà esegetiche che le Corti hanno cercato di superare non c’è deroga alla Cedu. Due sorelle ereditarono un terreno dalla defunta madre, il quale era stato espropriato nel 1971.Il 30/12/05 fu decretata l’illegittimità dell’esproprio ed agirono per la refusione dei danni contro lo Stato. Sul punto c’era un contrasto giurisprudenziale sui termini di decadenza dell’azione se la prescrizione triennale decorra dalla sentenza di annullamento/rettifica o dall’indipendenza dal regime comunista del 1989. Si noti che la S.C., pur condividendo l’orientamento favorevole e dando atto di questi contrasti ed incertezze giuridiche, rigettò le istanze delle ricorrenti, accogliendo invece quelle di altri che si trovavano nelle loro stesse condizioni. Esclusa la violazione dell’art. 1 protocollo 1 ravvisata invece nei casi Quintiliani e Pellittieri e Lupo c. Italia del 6/10/15 i giudici nazionali hanno riconosciuto espressamente tali contrasti e le difficoltà esegetiche cercando di adottare tutte le misure atte a superarli ed a trovare un meccanismo specifico per armonizzare la prassi giurisprudenziale a tal fine dal 5 e 6/10/15 sono attivi un account twitter ed un network tra CEDU e Corti di legittimità nazionali per creare prassi comuni in tutti i paesi del COE . Sotto questo aspetto, perciò, risultano garantiti i diritti economici della parti così come tutelati dall’art. 1 protocollo 1 Cedu Bittò ed altri c. Slovacchia del 28/1/14 e Periyhan c. Turchia [GC]del 20/10/11 .