RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 650, C-362/14 6 OTTOBRE 2015 DATAGATE TUTELA PRIVACY SOCIAL NETWORK. La Corte dichiara invalida la decisione della Commissione che attesta che gli USA garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti. Solo la Corte è competente a dichiarare invalido un atto dell’UE. L’esistenza di una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti non può sopprimere nè ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo compreso quello di adire come l’interessato i G.I. interni perché ne esamino la validità. Si fonda sui principi elaborati dalla EU C 2014 238 e sulle vicende Snowden e NSA. Conferma le Conclusioni del 23/9/15 annotate il 24 sulla nostra rivista . Pur se relativa a FB interessa anche gli altri colossi della comunicazione social . EU C 2015 662, C-69/14 6 OTTOBRE 2015 RIPETIZIONE DELL’INDEBITO SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ ED EQUIVALENZA RIESAME. Restituzione dei tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell’UE– Decisione giurisdizionale definitiva che obbliga al pagamento di un tributo incompatibile con il diritto dell’UE – Domanda di revocazione di tale decisione giurisdizionale– Normativa nazionale che consente la revocazione, alla luce delle sentenze successive della Corte pronunciate in via pregiudiziale, delle sole decisioni giurisdizionali definitive rese in materia amministrativa. Il diritto dell’UE, segnatamente i principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, esso non osta al fatto che a un giudice nazionale non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile, quando tale decisione risulta incompatibile con un’interpretazione del diritto dell’Unione accolta dalla CGUE successivamente alla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, e ciò sebbene una siffatta possibilità sussista per quanto attiene alle decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto dell’UE pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa. Si fonda sui principi codificati dalle EU C 2015 38 nella rassegna del 29/1/15 , 2014 2067 e 2003 533. Si noti che questo divieto di revisione, ricostruendo il quadro normativo internazionale sui principi sottesi ai processi, sui doveri d’indipendenza, imparzialità del sistema giudiziario e sul ruolo dei PM nell’assicurare il loro rispetto, è ribadito anche dalla CEDU nel caso Draft-OvaA.S. ed altri c.Slovacchia nella rassegna del 10/6/15. EU C 2015 653,C-404/14 6 OTTOBRE 2015 DIVISIONE EREDITARIA TRA MADRE E FIGLI NOMINA DI UN CURATORE PER I FIGLI MINORI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E MATRIMONIALE. Qualificazione accordo– Necessità di approvazione di un simile accordo da parte del giudice– Misura relativa alla responsabilità genitoriale o misura relativa alle successioni. Il Regolamento CE n. 2201/2003 materia matrimoniale e responsabilità genitoriale dev’essere interpretato nel senso che l’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per loro conto costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 1 § .1 Lett.B, ricade pertanto nel suo ambito di applicazione e non in quello delle successioni art. 1 § .3 Lett.F , espressamente escluso. Tutto ciò è finalizzato a tutelare gli interessi supremi del minore EU C 2014 2145 e 2013 633 incapace, per la sua età, di accettare autonomamente tale accordo. Analoga alla EU C 2015 6547 C-489/14 sulla competenza a decidere il divorzio introdotto, in due diversi Stati membri, prima e dopo l’estinzione del procedimento di separazione dichiarata dal G.I. del primo Stato. EU C 2015 648, C-650/13 6 OTTOBRE 2015 PARTECIPAZIONE ALLA VITA DEMOCRATICA DELL’UE-ELEZIONI-ELEGGIBILITÀ ATTIVA E PASSIVA DIVIETO MISURE ACCESSORIE ALLA PENA. Normativa nazionale che prevede la privazione perpetua dei diritti civili e politici-Legge penale più favorevole inapplicabile alle persone condannate in via definitiva prima della sua entrata in vigore– Parità di trattamento tra cittadini degli Stati membri. Gli artt. 39 § .2 e 49 § .1, ultima frase, della Carta di Nizza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, escluda de iure dai beneficiari del diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo le persone alle quali, al pari del ricorrente nel procedimento principale, è stata inflitta una condanna penale per un delitto grave divenuta definitiva prima del 1/3/94. Tale interdizione, infatti, è lecita solo se è proporzionata al fine da perseguire, considerando la natura, la gravità del reato commesso e la durata della pena e se le restrizioni al diritto di voto sono imposte dalla legge EU C 2015 474 .Nella fattispecie non influisce nemmeno il principio di retroattività della legge penale più favorevole dato che la condanna del ricorrente era già definitiva prima della riforma del cp e che la legge francese sancisce che l’interdizione perpetua resta in tutti questi casi. Palesi le analogie con alcuni fatti connessi all’applicazione della nostra Legge Severino.