RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 638, C-201/14 1 OTTOBRE 2015 PRIVACY TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI FINANZIARI E PREVIDENZIALI CONSENSO INFORMATO. Informazione delle persone interessate– Deroghe e restrizioni– Trasmissione a fini di trattamento, da un’amministrazione pubblica di uno Stato membro ad un’altra, di dati fiscali personali. Gli artt. 10, 11 e 13 Direttiva 95/46/CE tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione devono essere interpretati nel senso che essi ostano a misure nazionali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che consentono a un’amministrazione pubblica di uno Stato membro di trasmettere dati personali a un’altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione né del successivo trattamento. L’onere di consenso informato che grava sul responsabile del trattamento è più rilevante perché consente all’interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati o di chiederne la rettifica o la cancellazione. C’è una stretta connessione tra l’art. 10 Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona interessata e 13 < < deroghe e restrizioni> > queste devono essere adottate con una legge. Nella fattispecie non ricorrono questi criteri EU C 2013 853, 2011 777 e 2008 724 .Oggi è stata emessa un’altra sentenza sulla privacy, la EU C 2015 639 C-230/14 , basata sugli stessi principi della celebre Google Spain sul diritto all’oblio, che completa chiarendone alcuni dubbi ha stabilito che le norme interne sulla privacy di uno Stato membro possono essere applicate ad una società straniera che svolge, in tale Stato, tramite un’organizzazione stabile, un’attività reale ed effettiva. EU C 2015 637, C-32/14 1 OTTOBRE 2015 CLAUSOLE ABUSIVE SINDACATO GIURISDIZIONALE RILEVABILITÀ D’UFFICIO IPOTECA TUTELA DEI CONSUMATORI. Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive– Esecuzione forzata degli atti pubblici che incorporano un contratto– Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio– Obblighi del notaio. Gli artt. 6 § . 1, e 7 § . 1 Direttiva 93/13/CEE clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto. Se il G.I. interno rileverà d’ufficio la presenza di clausole vessatorie, nel rispetto del contradditorio, è tenuto ad annullarle a tutela del consumatore, anche emanando un provvedimento provvisorio di sospensione del procedimento esecutivo EU C 2014 2189, 2099 e 2013 88 . EU C 2015 643 ,C-432/14 1 OTTOBRE 2015 STUDENTI LAVORATORI LAVORO STAGIONALE RIFIUTO DI CONCEDERE L’INDENNITÀ DI PRECARIETÀ TUTELA DEL LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ. Disparità di trattamento fondata sull’età– Comparabilità delle situazioni– Corresponsione di un’indennità di fine rapporto di lavoro a tempo determinato destinata a compensare la precarietà– Esclusione dei giovani che lavorano durante le loro vacanze scolastiche o universitarie. Il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’art. 21 della Carta Di Nizza e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un’indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie. Nuova fattispecie basata sui principi enunciati dalla EU C 2010 57.