RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO LAURUS INVEST HUNGARY KFT ED AOLTRI comma UNGHERIA, 1 OTTOBRE 2015, RIcomma 23265/13, 23853/13, 24262/13, 25087/13, 25095/13 E 25102/13 LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RESTRIZIONI AL GIOCO D’AZZARDO. Se c’è già una condanna favorevole della CGUE il ricorso alla CEDU è inammissibile. I ricorrenti sono gestori di casinò e di sale da gioco. Questo problema era già stato deciso dalla CGUE con la sentenza EU C 2015 386 nella rassegna del 12/6/15 ha dichiarato che la legge che ha quintuplicato od introdotto ex novo le tasse nazionali gravanti sulla gestione di slot machine all’interno di sale da gioco e vietato la loro gestione fuori dei casinò, in assenza di un periodo transitorio e di un indennizzo per i gestori, viola l’articolo 56 TFUE libera prestazione dei servizi . Infine spetta al G.I. interno valutare se queste restrizioni siano giustificate dal fine della tutela dei consumatori e della lotta alla criminalità ed alla ludopatia. Lamentavano una violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu. Nell’udienza dell’8/9/15 la CEDU ha deciso che il ricorso è irricevibile per non esaurimento dei rimedi interni c’è una buona possibilità che, dopo la sentenza della CGUE, siano accolte le rimostranze dei gestori. Inoltre, riportando la giurisprudenza costante della CGUE ivi citata, ribadisce come sia in linea con quella costante della CEDU Beyeler c. Italia [GC] del 2000 . SEZ. V OKITALOSHIMA OKONDA OSUNGU ED ALTRI comma FRANCIA 1 OTTOBRE 2015, RIcomma 76860/11 E 51354/13 ASSEGNI FAMILIARI POLITICHE SOCIALI NON DISCRIMINAZIONE IMMIGRATI. Nessun assegno familiare se non sono rispettate le norme sul ricongiungimento familiare . Risiedono in Francia con regolare permesso di soggiorno e sono originarie del Congo. Lamentano che, dopo il ricongiungimento familiare con i loro figli minorenni, sono stati negati loro gli assegni familiari riconosciuti agli altri cittadini francesi. Tutti i ricorsi sono stati vani. La CEDU, sempre nell’udienza dell’8/9/15, ha dichiarato inammissibile anche questo ricorso il rifiuto è ragionevole e giustificato, dato che è basato non sulla nazionalità in questo caso sarebbe stato discriminatorio , bensì su una violazione delle regole sul ricongiungimento familiare. Lo Stato è libero di adottare le misure di carattere generale in materia economica e sociale, perciò il rifiuto è lecito e non sono derogati gli articolo 8 e 14 Cedu. Per completezza d’informazione si noti come la CGUE, nell’altra ipotesi esaminata, abbia sempre ribadito che gli assegni familiari e le altre prestazioni sociali debbano essere concessi a tutti, anche ai residenti stranieri, perché sono strumenti d’integrazione EU C 2015 261, 359, 597, 601 e 602 nelle rassegne del 24/4, 5/6 e del 18/9/15 . GRAND CHAMBER CASO BOUYD comma BELGIO 28 SETTEMBRE 2015, RIC.23380/09 INTERROGATORI MINORI SCHIAFFO DATO LORO DA UN AGENTE LITIGI TRA VICINI POLIZIA E FAMIGLIA DEI MINORI TRATTAMENTO INUMANO . Lo schiaffo dato da un agente ad un minore sotto la sua custodia è un trattamento degradante. Sono due fratelli uno era minorenne all’epoca dei fatti che vivevano presso il commissariato, lamentano cattivi rapporti di vicinato e persecuzioni di tutta la famiglia da parte della polizia, dopo che un funzionario asserì che gli avessero graffiato l’auto. Con una scusa ne portò uno in commissariato e lo schiaffeggiò così come fece successivamente con l’altro che lo difendeva. Il 23/11/13 la CEDU aveva escluso la deroga all’articolo 3 lamentata dai ragazzi. La Grand Chamber ha, invece, annullato questa sentenza riconoscendo la violazione sotto il duplice profilo sostanziale e processuale di questa norma con opinioni dissenzienti su questo ultimo profilo, anche se il parere è stato unanime. Ribadisce che la Cedu vieta nei termini più assoluti, le torture, le pene ed i trattamenti inumani e/o degradanti qualunque sia stato il comportamento della vittima. In una società democratica questi maltrattamenti non sono mai una risposta adeguata ai problemi sui quali le autorità sono chiamate a confrontarsi . Nella fattispecie lo schiaffo è un’offesa alla dignità, perciò è considerato un trattamento inumano, soprattutto se sono state usate la violenza e la coercizione morali e l’impiego della forza fisica era finalizzato ad estorcere una confessione. Inoltre la CEDU rileva come le indagini sul comportamento della polizia non siano state efficaci, abbiano ecceduto una ragionevole durata e che le Corti adite, occupatesi di questa inchiesta, non hanno prestato la dovuta attenzione alle prove prodotte ed ai documenti allegati certificati medici etc. dai ricorrenti S.A.S c. Francia [GC] del 2014, Iurcu c. Moldavia del 9/4/13, Gafgen c. Germania [GC] del 2010 e Labita c. Italia [GC]del 2000 . Risarciti con complessivi €. 20000.