RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 577, C-151/14 9 SETTEMBRE 2015 LIBERA PROFESSIONE NOTAIO DISCRIMINAZIONE BASATA SULLA CITTADINANZA. Libertà di stabilimento– Notai– Requisito di cittadinanza– Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri. Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE. La CGUE ha già emesso condanne analoghe contro Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia EU C 2011 334-336, 338-340 . Il notaio è un libero professionista che opera in regime di concorrenza con altri professionisti la sua attività dipende dai desideri del cliente che ha piena libertà di scelta di rivolgersi ad un notaio piuttosto che ad un altro. Infatti non può agire né modificare un atto senza il consenso delle parti. Si noti come la giurisprudenza costante della CGUE rilevi che tale attività di autenticazione non può essere assimilata a una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri si limita solo a verificare che l’atto rispetti le vigenti leggi ed ad opporsi all’autenticazione/registrazione se le viola il cliente potrà rinunciarci, sanare i vizi o modificarlo .Ciò vale anche per l’autentica delle firme per le petizioni, i referendum, le leggi d’iniziativa popolare e per le successioni e patti di divorzio, soprattutto in caso di contenzioso. Su questo punto La Commissione rileva che tali attività rivestono un carattere preparatorio all’esercizio dei pubblici poteri, in quanto si concludono con la preparazione di un inventario del patrimonio, di una stima dello stesso e di un progetto di divisione della successione che il notaio deve poi trasmettere al giudice. Non può, pertanto, ritenersi che il notaio disponga, a tale proposito, di un potere decisionale vincolante . Palesi le analogie col nostro ordinamento. Su questo tema si veda anche la EU C 2015 239 relativa agli architetti nella rassegna dell’8/5/15. EU C 2015 524, C-386/14 2 SETTEMBRE 2015 SOCIETÀ CONTRALLANTE E CONTROLLATE IMPOSTE SULLE SOCIETÀ DISTRIBUZIONE DIVIDENDI A CARATTERE TRANSFRONTALIERO TRIBUTARIO NEUTRALIZZAZIONE. Imposizione dei gruppi integrazione fiscale francese – Esenzione dei dividendi versati dalle controllate appartenenti a un gruppo fiscale integrato – Requisito di residenza – Dividendi versati da società controllate non residenti – Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d’integrazione fiscale in forza della quale una società controllante integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell’importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell’integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società controllate stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell’integrazione. Nella fattispecie il gruppo costituito dalla società controllante e dalle sue controllate è assimilato ad una sola impresa avente più sedi. Ciò implica che si prescinda dalla partecipazione detenuta dalla società controllante a capo di un gruppo fiscale integrato nel capitale delle sue controllate, sì che diverse operazioni all’interno del gruppo sono considerate come fiscalmente inesistenti. La controllante ha un indubbio vantaggio fiscale i dividendi percepiti sono esenti da tasse tale da rendere inapplicabili i principi fissati nel caso Papillon C-418/07, EU C 2008 659 nella fattispecie non c’è nesso diretto tra vantaggi fiscali degli accantonamenti e dello svantaggio derivante dalla neutralizzazione. Inoltre la possibilità offerta agli Stati membri dall’art. 4 § . 2 Direttiva 90/435 regime fiscale applicabile alle società madre e figlie può essere esercitata solo nel rispetto delle disposizioni fondamentali del Trattato, nel caso di specie l’art. 49TFUE, tanto più che essi hanno l’onere di non imporre restrizioni alla libertà di stabilimento società e/o cittadini che ostacolino il mercato unico EU C 2015 375, 2014 1758 e 2010 89 .