RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 611, C-367/14 MANCATO RECUPERO AIUTI DI STATO INDEBITI AD IMPRESE DI VENEZIA E DI CHIOGGIA NEL TERMINE PRESCRITTO PENALITÀ TUTELA DEL LIBERO MERCATO. Sgravi dagli oneri sociali ex LL 30/97 e L.206/95–Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento– Conseguenze della mancata esecuzione. La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data di scadenza fissata nella lettera di diffida emessa il 21 novembre 2012 dalla Commissione europea, tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia C-302/09, EU C 2011 634 , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. È, perciò, condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto Risorse proprie dell’Unione europea , a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza e sino all’esecuzione della sentenza Commissione/Italia C-302/09, EU C 2011 634 , una penalità di importo pari a EUR12 milioni per semestre di ritardo nella sua ottemperanza ed una somma forfettaria pari ad €.30 mln. Sul punto il TUE aveva già emesso alcune cause pilota EU T 2008 537, Hotel Cipriani e a./Commissione, cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00 giudicando i ricorsi infondati. L’Italia ha già subito in questi anni molte condanne per inadempimento non poteva addurre le difficoltà di esaminare i singoli casi per il gran numero di beneficiari, per altro, operanti sui mercati più diversi, ivi comprese le grandi società distributrici di energia, gli alberghi, i grossisti e i negozianti al dettaglio, nonché le imprese di allevamento e della pesca e per il fatto che gli aiuti risalissero a metà degli anni ’90 doveva recuperare €.66 mln per il 21/1/13 ha emesso avvisi di recupero per €.28 mln . Per la CGUE non c’erano nemmeno le condizioni per la sospensione delle relative procedure di recupero. Ritiene, infatti, che il nostro paese non abbia dimostrato che tutte le misure adottate per tale fine siano state oggetto di un controllo permanente ed efficace, tanto più che uno Stato membro non può avvalersi del proprio ritardo nell’esecuzione dei suoi obblighi per giustificare la mancata ottemperanza ad una sentenza per inadempimento della CGUE. È ininfluente il fatto che queste imprese siano in difficoltà economiche o fallite le somme da recuperare devono essere inserite nel passivo e deve adottare qualsiasi misura che consenta il rimborso, compreso provocare il fallimento della società che non ha provveduto a tale restituzione EU C 2008 695, 2009 428, 2011 672 e 740 e 2015 90 . Infine non può addurre la mancata risposta della Commissione sulla richiesta di delucidazioni dell’INPS sul c.d. criterio de minimis è una mera petizione di principio. Si noti che oggi la CGUE con la EU C 2015 617 C-416/14, Fratelli De Pra spa e Saiv spa c. AGE di Belluno e Vicenza ha sancito la compatibilità della L.50/14 con le Direttive 19 e 22/2002/CE. La L.50/14 assoggetta l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, ad un’autorizzazione generale o ad una licenza nonché al pagamento della TCG, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sé la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo . Infine ai sensi di queste direttive è stata condannata la facoltà degli Stati di imporre oneri tariffari circa i servizi di telefonia mobile in abbonamento relativi ai c.d. numeri non geografici EU C 2015 610, C-85/14 del 17/9/15 . EU C 2015 601 e 602, C-361/13 e 433/13 16 SETTEMBRE 2015 POLITICA SOCIALE-PARI OPPORTUNITÀ TUTELA DEI LAVORATORI LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO NELL’UE. Prestazioni di vecchiaia e di sicurezza sociale Clausola di residenza gratifica natalizia indennità di malattia e per assistenza dei disabili . La Slovacchia, limitando ai residenti slovacchi il beneficio degli assegni connessi ai disabili e la gratifica natalizia concessa a determinate persone aventi un basso reddito, non è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Regolamento 883/2004/CE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale . Infatti, da un lato, gli assegni di cui trattasi non possono essere qualificati come prestazioni di sicurezza sociali ai sensi dell’articolo 1 e, dall’altro, la Commissione non ha dimostrato che la gratifica natalizia vi rientri articolo 3 e7 . Il Regolamento vieta, in linea di principio, di discriminare i beneficiari di prestazioni sociali sulla base del loro Stato di residenza. Il Regolamento prevede che la concessione di prestazioni sociali in casi di vecchiaia e di malattia scatti automaticamente senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali del richiedente. Orbene nei casi degli assegni concessi ai disabili per la loro cura ed assistenza ed alle loro famiglie quale contributo per le maggiori spese sostenute è escluso che possano ricadere nel suo ambito perché concessi dopo una perizia medico-legale e dopo una valutazione individuale e personale delle necessità del richiedente, essendo finalizzati ad un’assistenza personalizzata del disabile e dei suoi familiari EU C 2011 439, 2008 436 e 2006 125 . La gratifica natalizia è versata ipso iure non solo ai titolari delle pensione di vecchiaia, ma anche a quelli di una pensione sociale, d’invalidità e di reversibilità coniuge e orfani superstiti senza alcuna valutazione discrezionale dello Stato. Palesi le analogie col nostro diritto EU C 2007 250 e 2005 51 . Su un’analoga questione anche la EU C 2015 597 C-67/14 del 15/9/15.