RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO LANGNER comma GERMANIA 17 SETTEMBRE 2015, RIcomma 14464/11 TUTELA DEI LAVORATORI PUBBLICO IMPIEGO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE-DIRITTO DI CRITICA DATORE/SUPERIORE DIFFAMATO. Le critiche al capo non sempre rientrano nelle libere opinioni tutelate dalla Cedu. È un funzionario di un comune che fu licenziato per aver duramente criticato il proprio superiore e vicesindaco, durante una riunione del personale, accusandolo di aver violato la legge ripetutamente soprattutto nell’ordinare la demolizione di un edifico anni prima. Durante la battaglia legale che rigettò, in tutti i gradi, le istanze del lavoratore risultò che la scelta era legale. Il licenziamento era stato giustificato dall’aver leso la reputazione del capo e di aver minato la serenità del luogo di lavoro, ragione condivisa dalla CEDU. I lavoratori hanno doveri di discrezione, rispetto e fedeltà al proprio datore, soprattutto se sono dipendenti pubblici. Se una persona si accorge ed è l’unica o fa parte di un piccolo gruppo di un illecito deve segnalarlo al superiore od al grande pubblico e queste situazioni c.d. Whistleblowing sono degne di una speciale tutela ex articolo 10 Cedu.Nella fattispecie l’uso ripetuto ed evidenziato graficamente dal grassetto del lemma perversione della giustizia ha violato tali doveri giustificando il licenziamento per le ragioni sopra descritte non era una critica, ma una diffamazione. L’interferenza dello Stato nell’avallare il licenziamento è stata quindi lecita e proporzionata Rubin c. Lettonia del 13/1/15 e Palomo Sánchez e altri c. Spagna [GC] dell’12/9/11 . SEZ. I ANDONOSKY comma MACEDONIA 17 SETTEMBRE 2015, RIC.16255/08 FAVORREGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE TRASPORTO CLANDESTINI SEQUESTRO TAXI. È illecito sequestrare un taxi a chi trasportava inconsapevolmente clandestini. Le fu sequestrato il taxi dopo essere stato arrestato con l’accusa di traffico di migranti. Uno dei tre clandestini fu condannato per questa accusa. Pur dichiarando di non sapere che i tre clienti erano clandestini albanesi fu confermato il sequestro. Pur essendo avvenuta nel contesto del processo penale ad un terzo trasportato, la confisca è illegittima e sproporzionata, tenuto conto che l’autista era incensurato e che non vi è alcuna prova del suo coinvolgimento o che avesse compiuto un reato. Inoltre ci deve essere sempre un giusto equilibrio tra l’interesse collettivo e quello dei singoli. Il fine era legittimo lotta alla tratta degli esseri umani ed all’immigrazione clandestina , ma si deve valutare anche il comportamento del proprietario del mezzo confiscato. La legge macedone, poi, non lascia alcun margine di discrezionalità ai giudici e non consente al proprietario di tutelare i propri interessi, svolgere le proprie difese od avere prospettive di vincere il ricorso, perciò viola palesemente l’articolo 1 protocollo 1 Cedu, tanto più che non è previsto alcun indennizzo per la confisca del mezzo usato per svolgere il proprio lavoro e trarre reddito per il sostentamento di sé e della propria famiglia Waldemar Nowakowski c. Polonia del 24/7/12, Grifhorst c. Francia del 26/2/09 e Yildirim c. Italia del 2003 .Risarcito con complessivi €.13115.Si noti che un caso analogo C-340 e 341/14 sarà deciso dalla CGUE il prossimo 1/10/15 fattispecie relativa al noleggio di battelli per la prostituzione Conclusioni ECLI EU C 2015 505 . SEZ. IV CASO MOGIELNICKI comma POLONIA 15 SETTEMBRE 2015, RIC.42689/09 CONTRIBUTO UNIFICATO TROPPO ESOSO CASI DI ESONERO DAL SALDO LIMITI ALLE GARANZIE PROCESSUALI. Un contributo unificato troppo esoso limita l’accesso alla giustizia e viola la Cedu. Ingaggiò una battaglia legale contro una nota casa farmaceutica di cui era stato dirigente perché si era rifiutata di vendergli delle azioni societarie. Le sue istanze furono respinte e gli fu negato un risarcimento danni perché non provato. Volle appellarsi alla Cassazione e chiese di essere esonerato dal saldo dei costi sottesi al deposito del ricorso giudicati troppo elevati la S.comma rifiutò ripetutamente l’istanza perché aveva redditi sufficienti a saldarli, ma non analizzò il fatto che le sue finanze si erano deteriorate a causa della crisi e del deprezzamento del suo portfolio titoli. Il diritto al tribunale , compreso l’accesso alla giustizia, non è un diritto assoluto e può essere limitato solo per scopi legittimi ed adottando mezzi proporzionati a tali fini nel rispetto delle garanzie processuali. Le restrizioni finanziarie spese processuali, tasse e tra queste il contributo unificato sono legittime, purchè il G.I. interno vagli il tenore generale di vita dell’interessato e della sua famiglia, i suoi risparmi, le sue proprietà, gli effetti della crisi e la fase processuale in cui è introdotta la richiesta di esenzione o di riduzione di detti importi. Nella fattispecie non è stato fatto e sono state, perciò, violate le garanzie processuali del ricorrente limitando il suo accesso alla giustizia Kreuz c. Polonia del 2001 e Pedro Ramos c. Svizzera del 14/10/10 , violando l’articolo 6 § .1. Inammissibili le censure sulla morosità di tali somme. Risarcito il suo danno morale con €.3300.Si noti che anche la CGUE ha affrontato questo tema nel caso C-61/14 sul contributo unificato eccessivamente esoso per le liti sugli appalti pubblici ECLI EU C 2015 307 – Conclusioni-, la sentenza sarà emessa il 6/10/15 .