RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

SEZ.I CASO M. E M. comma CROAZIA, 3 SETTEMBRE 2015, RIcomma 10161/13 DIVORZIO AFFIDO MALTRATTAMENTI SUI MINORI VIOLENZA DOMESTICA. Il rifiuto di perseguire il padre, in assenza di maltrattamenti evidenti, viola la Cedu. Sono madre e figlia nel 2001 si sposò e partorì la bimba. Nel 2007 divorziò e M. fu affidata al padre, cui spettavano anche gli alimenti. Entrambe iniziarono una lunga battaglia legale contro l’uomo accusato di maltrattamenti un processo penale per percosse e lesioni personali è tuttora pendente , ma tutte le azioni giudiziarie penali, civili, presso i servizi sociali non evidenziarono segni di violenza ed assolsero il padre, anzi i servizi sociali ribadirono l’affido a quest’ultimo, perché, anche se entrambi i genitori, a loro avviso, avevano turbe psichiche, la bimba, seppure fortemente traumatizzata, non era in pericolo. Inserito nei factsheets Protection of minors. La materia è regolata anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1992, dalle Convenzioni europee sui diritti dell’infanzia e sulla lotta alla violenza sulle donne e domestica del 1996 e dai Commenti generali nn. 8/06 e 12/09 sui diritti dei minori a non subire punizioni corporali degradanti e maltrattamenti e sul diritto ad essere sentiti . Lo Stato non ha fatto nulla, anche relativamente all’eccessiva durata dei vari giudizi, per proteggere le vittime di violenza domestica, anzi ha confermato l’affido al padre, senza sentire la figlia che aveva un’età ed una maturità tali da poter avere ed esprimere la sua opinione sul punto. Violati gli artt. 3 e 8 Cedu Labita comma Italia [GC] del 2000, W. comma Slovenia del 23/1/14, Fernandez Martinez comma Spagna [GC]del 2014 . Risarcite complessivamente con circa €.26000. SEZ. I CASO SORO comma ESTONIA 3 SETTEMBRE 2015, RIcomma 22588/08 DIRITTI DEI LAVORATORI-DIRITTO ALL’OBLIO LISTA DI PERSONE CHE COLLABORARONO COL REGIME. Il diritto all’oblio prevale anche su norme lecite che consentano di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale i nominativi di chi collaborò o lavorò per il KGB. L’Estonia è stata sotto il regime totalitario russo dal 1939 al 1991 le truppe furono ritirate dopo un accordo del 1994 ,perciò per la sicurezza nazionale decise di identificare chi avesse collaborato o lavorato per il KGB ed il regime, pubblicandone le generalità in una lista sulla GU. Il ricorrente chiese invano di essere cancellato era stato autista per il KGB. La CEDU ha riconosciuto la violazione della sua privacy articolo 8 ed ha inserito il caso nei factsheets Work-related rights. La CEDU rileva come si possa derogare l’articolo 8 privacy, rectius diritto all’oblio pur in presenza di una legge lecita e di fini legittimi 8 § .2 .Nei casi analoghi al nostro ci sono state molte cause di persone inserite in questa lista che si sono viste ridurre la pensione, negare la possibilità di candidarsi alle elezioni e/o di trovare un impiego etcomma Nella fattispecie la mera pubblicazione non comportò la perdita del lavoro del ricorrente che, però, fu costretto alle dimissioni per le offese e gli scherni dei colleghi dovuti all’inserimento nell’elenco de qua. L’interferenza è sproporzionata perché le informazioni, sensibilizzando l’opinione pubblica, hanno rovinato la reputazione di Soro Cichopek e altri comma Polonia del 14/5/13, S. comma Estonia del 4/10/11, Zickus comma Lituania del 7/4/09 e Sidabras e Džiautas v. Lituania del 2004 . SEZ. V CASO BEKERMAN comma LIECHTENSTEIN 3 SETTEMBRE, RIC.34459/10 DIRITTO SOCIETARIO E SUCCESSIONI EQUO PROCESSO ED EQUO INDENNIZZO. Rientra nei casi di equo indennizzo la lunga sospensione del processo non imputabile alle parti. Il ricorrente nel 2001 ingaggiò una lunga e complessa battaglia legale, conclusa estragiudizialmente tra le parti nel 2014 mentre un’altra procedura pendente era stata sospesa in attesa delle sentenze della Corte Costituzionale e dell’odierna CEDU sul caso. La lite riguarda gli attivi prodotti dall’investimento di somme in cinque fondazioni . L’importo totale è di oltre €.13 milioni. Le sue sorelle contestarono la proprietà di tali somme, perchè in parte erano state fornite dai loro genitori e rivendicarono €.3,3 mln. Si contesta che la durata dei giudizi è stata eccessiva e contraria all’equo processo. La Cedu confermando la deroga dell’articolo 6 ricorda i criteri per considerare un processo eccessivamente lungo la complessità del caso, la condotta del richiedente e delle autorità competenti e che cosa era in gioco per la ricorrente nella controversia Frydlender comma Francia [GC] del 2000 nella fattispecie il ricorrente rivendicava e rischiava di perdere una notevole somma di denaro, le autorità avevano sospeso il giudizio, in attesa della Consulta, per circa 12 anni e tali ritardi non erano attribuibili alle parti in causa è un chiaro caso di giustizia lumaca che potrebbe essere soggetto all’equo indennizzo Pisano comma Italia [GC] del 24/10/02, Scordino comma Italia [GC] del 2006 e H.T. comma Germania dell’11/10/11 . Si noti che un’analoga questione eccessiva durata per la richiesta d’indennizzo e dei relativi interessi della PC in un processo penale per truffa sarà decisa nel caso Javor e Javorova ricomma 42360/10 il 15/9/15.