RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 537, C-89/14 3 SETTEMBRE 2015 RECUPERO AIUTI DI STATO ILLEGITTIMI CONCESSI DALL’ITALIA INCOMPATIBILI COL MERCATO COMUNE-CRITERI DI CALCOLO DEGLI INTERESSI. Interessi semplici o interessi composti– Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento CE n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento. L’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché gli articolo 11 e 13 del regolamento CE n. 794/2004 di sua attuazione, non ostano a una normativa nazionale, come l’articolo 24, comma IV, del DL 185/08, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella L.2/09, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento. Lite tra la A2A SPA e l’AGE. Lo Stato membro ha l’onere di recuperare gli aiuti concessi illegittimamente, come nella fattispecie, ma l’articolo 14 § .2 R.659/99 tace sul fatto che essi siano semplici o composti. L’articolo 11 § . 2 R.794/04 enuncia che il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto e che gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi, è vero pure che tale disposizione è applicabile, conformemente all’articolo 13, V comma, del medesimo regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo, quindi dopo il 20/5/04 . Nella fattispecie la notifica era del 7/6/02, perciò questa normativa, ratione temporis, era inapplicabile. La decisone 2003/193, che ha imposto il recupero, è stata adottata il 12/7/00 quando né il diritto dell’UE né la giurisprudenza della CGUE e del TUE precisavano se tali interessi andassero calcolati su base semplice o su base composta . La prassi della Commissione [lettera agli Stati membri SG 91 D/4577, del 4/3/91] sul punto rinviava al diritto nazionale. Nella successiva comunicazione dell’8/5/03 ha annunciato espressamente che in tutte le future decisioni su tale recupero sarebbero stati applicati gli interessi composti, aspettandosi che gli Stati membri, senza indugio, li avrebbero imposti all’atto dell’esecuzione di ogni decisione di recupero EU C 2008 707 . L’articolo 2 DL 185/08 attua l’articolo 3 della citata decisione e, quindi, l’art 14 R.659/99 ed è compatibile con l’articolo 13 R.794/04. La giurisprudenza costante della CGUE sul legittimo affidamento e sull’irretroattività dei regolamenti evidenzia come la nuova legge sia valida solo per l’avvenire, sancendone però l’applicazione anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge EU C 2014 2037 e 2010 10 . Ergo l’avviso di recupero del 2009 in cui si calcolavano gli interessi composti è lecito. EU C 2015 522, C-127/14 2 SETTEMBRE 2015 DIRITTO BANCARIO-SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI TUTELA DEI RISPARMIATORI. Esclusione di taluni depositanti dal sistema di garanzia dei depositi– Esclusione di un dirigente”. I depositi esclusi in forza dell’allegato I, punto 7, della direttiva 94/19/CE sui sistemi di garanzia dei depositi modificata dalla direttiva 2009/14/CE sono ivi elencati tassativamente, sicché gli Stati membri nel loro diritto nazionale non possono prevedere, al fine di applicarvi l’esclusione dalla garanzia dei depositi, ulteriori categorie di depositanti che non siano riconducibili, sotto il profilo delle funzioni esercitate, alle nozioni elencate nel citato punto. Possono, perciò, escluderla per i dirigenti per la funzione svolta nell’ambito dell’ente creditizio, a prescindere dalla denominazione di detta funzione, dispongano di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di valutare la reale situazione finanziaria dell’ente creditizio e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo. L’esclusione facoltativa dei dirigenti, dei parenti prossimi e dei terzi che agiscono per conto dei depositanti citati al punto 7 è legittimata dal fatto che tali persone godono di un livello di informazioni e di competenze che consente loro di conoscere e valutare la reale situazione finanziaria di tale ente e i rischi connessi alle attività di quest’ultimo . Spetterà al G.I. interno valutare se il ricorrente, quale dirigente della banca in cui aveva effettuato il deposito, potesse godere o meno, per le mansioni svolte, di tali privilegi e quindi gli sia stata giustamente negata questa garanzia EU C 2015 339, 2014 2194 e 2013 625 .