RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II CASO SERVULO ED ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL c. PORTOGALLO 3 SETTEMBRE 2015, RIC.27013/10 PERQUISIZIONE STUDIO LEGALESEGRETO PROFESSIONALE. Il sequestro di documenti, non coperti da segreto o personali, non viola il diritto alla privacy. Nell’ambito di un’inchiesta per corruzione, riciclaggio ed indebita richiesta d’interessi relativa all’acquisto, curato dallo studio, da parte del Governo di due sottomarini da un consorzio tedesco, con regolari mandati ed in conformità delle leggi interne, fu perquisita la sede della società tra professionisti, furono sequestrati vari documenti informatici e tra questi 850 coperti da segreto e/o personali di cui, poi, ne fu ordinata la restituzione o la loro distruzione. L’inchiesta fu archiviata, ma i legali lamentarono una violazione della loro privacy e del segreto professionale. Il 10/1/12 la CEDU ha dichiarato la lite parzialmente irricevibile ed escluso la deroga dell’art. 6 Cedu. Nei factsheets New technologies . La CEDU ha escluso la deroga all’articolo perché, come detto, la perquisizione ed il sequestro erano avvenuti nel rispetto dell’esercizio delle garanzie processuali mandato, restituzione/distruzione dei documenti riservati etc. , permettendo così di proteggere il segreto professionale e di evitare abusi od arbitri Yuditskaya ed altri c. Russia del 12/2/15 nella rassegna del 13/2/15 . SEZ. II CASO KHLAIFIA ED ALTRI C. ITALIA 1 SETTEMBRE 2015, RIC.16483/12 IMMIGRAZIONEDETENZIONE NEI CIE. La detenzione nei centri di accoglienza e l’espulsione dei migranti che inscenarono una rivolta viola la Cedu. Sono tre migranti che, dopo aver partecipato alla %& lt %& lt primavera araba= & gt & gt , giunsero nel 2011 dalla Tunisia a Palermo su due barconi. Furono inviati ad un centro di accoglienza e di primo soccorso CSPA a Lampedusa, ma visto che, secondo loro, era sovraffollato e sporco lo incendiarono e dopo che furono portati in un centro sportivo scapparono, eludendo la sorveglianza e con altri 1800 immigrati inscenarono una marcia di protesta. Fermati dalla polizia furono trasferiti in aereo a Palermo e poi imbarcati su due navi e rimpatriati. Nei factsheets Migrants in detention e Collective expultions . La CEDU con una complessa sentenza, esplicando le varie normative interne ed internazionali, specialmente i documenti di Amnesty International, dell’Assemblea parlamentare del COE e dell’ONU sulla situazione e sui centri di accoglienza di Lampedusa, ha sanzionato l’Italia per una pluralità di violazioni della Cedu, condannandola a risarcire ciascun migrante con .10000 per danni morali ed al rimborso delle spese di lite per complessivi .9344,51, cifra considerata troppo elevata da alcuni giudici, visto che la vita in Tunisia è molto meno cara che in Italia. All’unanimità le altre deroghe hanno diviso il collegio hanno stabilito una violazione dell’art. 5 . 1,2 e 4 perché la detenzione era priva di base legale e/o giuridica gli accordi bilaterali non sono atti pubblici e non ci sono leggi sul punto ed erano stati privati della libertà anche di comunicare con l’esterno senza alcuna spiegazione su tale scelta, pur se dovuta. C’è una dicotomia circa la violazione dell’art. 3 Cedu malgrado lo stato di necessità nozione ampiamente analizzata nelle opinioni dissenzienti dovuta all’eccezionale e consistente ondata migratoria, agli ignorati incendio e proteste, la detenzione nei CSPA, nei CTP e nei CIE doveva rispettare gli stessi standard igenico-sanitari e di rispetto della dignità umana imposti per le carceri derogati nella fattispecie. Pur essendo libero di determinare la politica migratoria, sanitaria e di tutela delle frontiere lo Stato era tenuto a rispettare i loro diritti fondamentali. La detenzione sulle navi Vincent ed Audace, invece, per quanto lunga, li ha rispettati identificati, suddivisi in gruppo a seconda delle condizioni di salute, curati, vestiti, nutritiè negativo il fatto che buttassero a terra con sprezzo il cibo offertoe le visite dei parlamentari erano accompagnate da alti dirigenti e funzionari di polizia , perciò non c’è stato alcun trattamento inumano. Violati, infine, gli articolo , 4 protocollo 4 e 13 Cedu la mera procedura semplificata d’identificazione non basta ad escludere l’espulsione collettiva perchè non sono state vagliate le posizioni individuali, il ricorso presso il GDP non %& lt %& lt ha alcun= controversia= della= effetto= in= rimpatrio= sospensivo= & gt & gt né esiste un rimedio giuridico per denunciare le condizioni di vita nei CIE, CTP e CSPA Neshkov ed altri c. Bulgaria del 27/1/15, Sharifi ed altri c. Italia e Grecia del 21/10/14, Hirsi Jamaa ed altri c.Italia [GC] del 2012 e Saadi c.Italia [GC] del 2008 . È un problema comune ai paesi del COE, come confermato dal caso R.H. c. Svezia ric.4601/14 del 10/9/15 sui rischi corsi dalle donne somale prive di una protezione maschile all’interno della tribù o della famiglia la ricorrente aveva chiesto invano asilo all’Italia ed all’Olanda . Infine il 2/9/15 anche la CGUE, con la sentenza EU C 2015 523 C-309/14, CGIL ed INCA c. PCDM ed altri , ha considerato illecito subordinare il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno al pagamento di un contributo pari ad 8 volte il costo del rilascio della carta d’identità l’importo eccessivo e sproporzionato viola il diritto dell’UE e la tutela dei diritti fondamentali dei migranti.