RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO LOISEL comma FRANCIA 30 LUGLIO 2015, RIcomma 50104/11 ADESCAMENTO ONLINE VIOLENZA SU MINORI DURATA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA. È lecito prolungare la detenzione preventiva ad uno stupratore per esigenze processuali e per tutelare la vittima. Violentò un ragazzo di 16 anni, adescato online spacciandosi per una ragazza, ma questi lo denunciò fornendone una dettagliata descrizione, l’utenza usata per circuirlo etc. La sua detenzione preventiva durò oltre 3 anni, perché le istanze di scarcerazione furono rigettate per pericolo di fuga e di recidiva. Nel frattempo era stato anche inscritto nel registro dei predatori sessuali. Infine fu condannato a 15 anni di carcere ed essere seguito dai servizi sociali per 10 anni. La CEDU ha escluso che la durata della carcerazione preventiva fosse eccessiva e violasse l’articolo 5 § . 3. Infatti si ritiene che questa durata sia stata plausibile in base ai criteri stabiliti da questa norma, meglio descritti nei casi Rossi c. Francia del 18/10/12 e Kodla c. Polonia [GC] del 2000, perché giustificata non solo dall’evitare rischi di fuga e/o di recidiva, ma anche dallo svolgimento di delicate e complesse indagini informatiche, analisi del DNA e delle utenze telefoniche usate per adescare il minore da cybercaffè, internet point , proteggere la vittima ed i testimoni dal pericolo di pressioni. Durante tutta la durata delle indagini sono state tutelate le garanzie processuali del ricorrente confronto con la vittima ed i testimoni, accesso alle prove e possibilità di confutarle etc. , sì da escludere deroghe alla presunzione d’innocenza ed all’equo processo la durata della detenzione preventiva era ampiamente giustificata da queste necessità investigative e processuali Dumont-Maliverg c. Francia del 31/5/05 . SEZ. III CASO BUTNARU E BEJAN-PISER comma ROMANIA 23 GIUGNO 2015, RIcomma 8516/07 NE BIS IN IDEM IDENTICO EVENTO – REATI CONNESSI TRA LORO TUTELA DELLA PROPRIETÀ. Viola il ne bis in idem processare persone per reati interdipendenti e fondati su identici fatti. Sono coniugi che avevano ereditato un appartamento occupato, però, da una terza persona. Tutti i tentativi di rientrare in possesso del bene furono vani, ci furono scontri e ferimenti reciproci che portarono, però, ad una doppia denuncia per la coppia per i reati di percosse e per furto con violenza . La seconda condanna intervenne quando la prima era divenuta definitiva questo giudizio era iniziato due mesi dopo la fine del primo e vi era identità fattuale e delle parti violato l’articolo 4 protocollo 7. Ha il pregio di fare un’accurata ricostruzione della giurisprudenza della Corte su questo istituto Pirttimäki c. Finlandia del 20/5/14, Grande Stevens ed altri c. Italia del 4/3/14 e Sergueï Zolotoukhine c. Russia [GC] del 2009 questo principio è violato ogni volta che c’è identità delle parti e/o le circostanze fattuali concrete implicano uno stesso trasgressore, fatti indissolubilmente legati tra loro, nel tempo e nello spazio ed il dovere di dimostrare le circostanze in base alle quali possa essere avviato un giudizio penale e/o pronunciata una condanna . Nella fattispecie è palese la sua deroga la violenza non si è tenuto conto della reciprocità delle percosse era alla base di entrambi i reati ed era stata esercitata contro la stessa vittima, la seconda procedura derivava, perciò, dalla prima ed era stata iniziata una volta che questa si conclusa con una condanna definitiva Zigarella c. Italia del 3/10/02 . SEZ. III CASO NEAGOE comma ROMANIA, 21 LUGLIO 2015, RIcomma 23319/08 PRESUNZIONE D’INNOCENZA ANTICIPAZIONI SULLA SENTENZA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO RAPPORTI DEI GIUDICI CON LA STAMPA. Le dichiarazioni del portavoce della CDA sulla condanna del ricorrente, prima dell’emissione della sentenza, violano l’equo processo e la presunzione d’innocenza. È titolare di una ditta un suo autista provocò un incidente ribaltamento di un’autocisterna con conseguente incendio in cui morirono 18 persone, ci furono 13 feriti ed ingenti danni a cose. Fu condannato in primo grado, assieme ad altri dirigenti, per omicidio colposo, attentato colposo all’incolumità personale, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e distruzione dolosa di cose . Il Presidente della Romania, pur non entrando nel merito, definì la condanna ingiusta ed un giudice, portavoce della CDA, prima che la sentenza fosse resa nota, anticipò il suo esito annullamento del primo grado, ma conferma della condanna del ricorrente. Violato il principio di presunzione d’innocenza articolo 6 § .2 Cedu . La presunzione d’innocenza implica che le condanne siano emesse dalle competenti autorità giudiziarie un rappresentante né dello Stato, né di una pubblica autorità possono dichiarare colpevole un individuo prima che un tribunale abbia stabilito ciò o la sua innocenza. Il ruolo di portavoce presuppone una maggiore prudenza nelle dichiarazioni fatte alla stampa, visto l’eco della lite non doveva esprimere le sue opinioni, sì da instillare nel pubblico dubbi sull’innocenza di Neagoe, che, in tal modo, non ha potuto beneficiare né della presunzione d’innocenza né delle altre garanzie processuali sottese all’equo processo Allen c. Regno Unito [GC] del 12/7/13, Allenet de Ribemont c. Francia del 10/2/95 e Minelli c. Svizzera del 25/3/83 .