RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO GHEDIR ED ALTRI comma FRANCIA 16 LUGLIO, RIcomma 20579/12 CUSTODIA CAUTELARE LESIONI EMERSE DURANTE IL FERMO INCAPACITÀ DI DESUMERNE L’ORIGINE. Se non sono provate le cause delle lesioni, riscontrate durante un fermo, si ha un trattamento inumano della vittima. Sono membri di una stessa famiglia di origine algerina che furono fermati dagli agenti della Polfer perché sorpresi in fragranza a lanciare sassi contro un treno. Furono interrogati alla stazione e condotti, poi, dopo aver chiamato la polizia, in commissariato. Durante questo tragitto uno si sentì male, finì in coma e riportò gravi danni neurologici. Alcune testimonianze ed una perizia di un medico dimostrarono che le lesioni erano riconducibili ad una zuffa era stato preso a bottigliate nel pomeriggio prima che fossero fermati alla stazione e del successivo fermo, ma altre tre perizie dissero che non c’era alcuna certezza e che non era esclusa la responsabilità delle forze di polizia che lo avevano in custodia. Violato l’articolo 3 Cedu sotto l’aspetto materiale , ma non anche quello procedurale. Infatti la CEDU stima che ci sono diversi indizi sufficienti a ritenere la violazione dell’articolo 3 Cedu relativamente ad aver subito un trattamento inumano/degradante le indagini hanno raccolto elementi dubbi e contraddittori. Le autorità, poi, non hanno fornito una spiegazione sufficiente e convincente sulle lesioni riportate da un ricorrente i cui sintomi si sono manifestati quando era in consegna presso la polizia Lambert ed altri c. Francia [GC] del 5/6/15, Alberti c. Italia del 24/6/14, El-Masri c. Macedonia [GC]del 2012 . Parimenti però i ricorrenti non hanno provato in cosa l’indagine non è stata efficiente, sì che è esclusa la violazione, da un punto di vista procedurale, dell’articolo 3. Lecito l’interrogatorio condotto dalla Polfer. SEZ.I CASO MARTZAKLIS ED ALTRI comma GRECIA 9 LUGLIO 2015, RIcomma 20378/13 DETENUTI SIEROPOSITIVI-MALTRATTAMENTI IN CARCERE-SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI. Le pessime condizioni materiali e sanitarie dell’ospedale della prigione violano gli artt. 3, 13 e 14 Cedu. Classico caso di sovraffollamento e di pessime condizioni di vita igienico-sanitarie etc. nelle carceri 13 dei 45 detenuti sieropositivi del carcere di Korydallos lamentarono di essere ghettizzati per le condizioni di quarantena/isolamento cui erano costretti e per la profonda diversità di trattamento riservato ai detenuti sieropositivi condannati in via definitiva e quelli in via provvisoria, che ritenevano discriminatoria. Inserito nei fachtsheets Detention conditions and treatments of prisioners e Prisioners’ healt rights. La CEDU rileva come queste pessime condizioni di vita nell’ospedale della prigione, oltre alle irregolarità nella somministrazione dei trattamenti medici, denotano un’esposizione dei ricorrenti a maltrattamenti fisici e mentali che vanno al di là di quelli ordinari inerenti alla detenzione, senza che ciò trovi una giustificazione obiettiva e razionale. Si condanna anche l’assenza di ricorsi effettivi per denunciare tali condizioni e/o chiedere i domiciliari per motivi di salute Papakonstantinou c. Grecia del 13/11/14Salakhov e Islyamova c. Ucraine del 14/3/13 e Scordino c. Italia [GC] del 2006 . SEZ. V CASO A.K. comma LIECHETENSTEIN 9 LUGLIO 2015, RIcomma 38191/12 CONTESTAZIONE SULLA PROPRIETÀ DI AZIONI DIRITTO SOCIETARIO PARZIALITÀ DELLA CORTE. I giudici della comma Cost. erano parenti ed ex colleghi della controparte Corte parziale. Il ricorrente agì contro FH per il riconoscimento della proprietà del 75% di una società ed il mancato esercizio dei suoi diritti societari voto . La Consulta respinse ogni ricorso, ma alcuni suoi membri erano parenti ed ex colleghi della controparte. Si contestò anche la pregressa collaborazione col Governo che li aveva eletti. Per La CEDU è stato violato l’equo processo perché la Corte era parziale. Infatti, come ha stabilito nel caso Micallef c. Malta [GC] del 2009 sul rapporto tra equo processo e procedimenti sommari e cautelari, le questioni di diritto societario e commerciale rientrano nella nozione di azione civile, sì che la Corte non poteva anticipare in alcun modo le conclusioni della fase di merito in questa cautelare è un chiaro indice di parzialità. Il ricorrente è stato privato arbitrariamente del diritti sulla proprietà delle sue azioni e di partecipazione all’assemblea. La magistratura deve ispirare fiducia nel popolo nel buon andamento della giustizia Ferrazzini c. Italia del 2001 ed Udorovic c. Italia del 18/5/10 . Malgrado l’irrilevanza dell’elezione e della pregressa collaborazione col Governo che li ha eletti, l’ininfluenza della nazionalità del ricorrente, l’assenza di prove di pregiudizio o di inimicizia nei suoi confronti, i giudici avevano l’onere di fugare ogni dubbio sulla loro parzialità e/o sulla carenza d’indipendenza. Agendo così hanno bloccato l’intero sistema giudiziario pregiudicando i diritti del ricorrente. Sotto molti aspetti questo caso è simile al caso Voronkov c. Russia del 30/7/15 le corti interne bloccarono l’esecuzione della sentenza che gli aveva riconosciuto un indennizzo per l’illecito licenziamento a causa della mancanza di fondi della società datrice in liquidazione coatta.