RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 485, C-580/13 16 LUGLIO 2015 LIBERTÀ DEL WEB BILANCIAMENTO TRA TUTELA DEL COPYRIGHT E DELLA PRIVACY SEGRETO BANCARIO . Vendita di merce oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto di informazione nel contesto di un procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Normativa di uno Stato membro che consente agli istituti di credito di rispondere negativamente ad una richiesta di informazioni relative ad un conto bancario segreto bancario . L’articolo 8 § .3 Lett. E Direttiva 2004/48/CE rispetto dei diritti di proprietà intellettuale deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consenta, in maniera illimitata ed incondizionata, ad un istituto bancario di opporre il segreto bancario per rifiutarsi di fornire, nell’ambito dell’articolo 8 § .1 Lett. C informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto. Il diritto d’informazione di cui dovrebbe beneficiare il ricorrente nell’ambito di un procedimento relativo ad una violazione del suo diritto di proprietà mira quindi, nel settore interessato, a rendere applicabile e a concretizzare il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e ad assicurare in tal modo l’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, in cui rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall’articolo 17 § . 2 della stessa . La stretta connessione tra questi due diritti fondamentali è stata evidenziata dalla giurisprudenza costante della CGUE EU C 2008 54 , della CEDU Factsheets New technologies, artt. 17 e 1 protocollo 1 Cedu e dalla normativa comunitaria ed internazionale CEDU e FRA, Manuale di diritto europeo in materia di protezione dei dati nel bilanciare questi due interessi prevarrà sempre la tutela del copyright per il crescente peso socio-economico del web e dell’e-commerce, per la lotta alla pirateria informatica e per il fatto che l’anonimato garantito online viene meno se è commesso un illecito ed il provider dovrà comunicare il nome dei trasgressori alle autorità giudiziarie CEDU Delfi AS c. Estonia [GC] del 16/6/15 . EU C 2015 471, C-681/13 16 LUGLIO 2015 COPYRIGHT EXEQUATUR DELLE SENTENZE STRANIERE – MOTIVI DEL DINIEGO. Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Decisione promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto dell’Unione in materia di marchi – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Spese giudiziarie. L’articolo 34 punto 1 Regolamento CE n. 44/2001 competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa in uno Stato membro sia contraria al diritto dell’UE non giustifica che tale decisione non venga riconosciuta in un altro Stato membro sulla base del rilievo che essa viola l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato, qualora l’errore di diritto invocato non costituisca una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dell’UE, e dunque in quello dello Stato membro richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tali ordinamenti giuridici. Non ricorre una violazione siffatta nel caso di un errore nell’applicazione di una disposizione quale l’articolo 5 § . 3 Direttiva 89/104/CE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, novellata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2/5/92 .Il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico di quest’ultimo, deve tener conto del fatto che, tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i soggetti giuridici interessati devono avvalersi in tale paese di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di prevenire a monte una siffatta violazione. L’articolo 14 Direttiva 2004/48/CE rispetto dei diritti di proprietà intellettuale , deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle spese giudiziarie sostenute dalle parti nell’ambito di un’azione di risarcimento proposta in uno Stato membro per il ristoro dei danni subiti in virtù di un sequestro eseguito in un altro Stato membro, che era inteso a prevenire la lesione di un diritto di proprietà intellettuale, qualora nell’ambito di questa azione di risarcimento si ponga la questione del riconoscimento di una decisione emessa in tale altro Stato membro che constata il carattere ingiustificato di detto sequestro. Questa norma regola la c.d. clausola d’ordine pubblico l’esegesi restrittiva, l’ambito di applicazione soprattutto le conseguenze del rifiuto dell’omologazione delle sentenza straniera della stessa sono esplicati nelle sentenze EU C 2014 2319 e 254, 2009 271 e 2003 513.