RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO ZAMMIT ED ATTARD CASSAR comma MALTA 30 LUGLIO 2015, RIcomma 1046/12 SUCCESSIONE EREDITARIA LOCAZIONE E LOCAZIONE COMMERCIALE-RESTRIZIONI EX LEGE AI DIRITTI DEI PROPRIETARI CRITERI DI CALCOLO DEL CANONE. Ereditano i beni ed i vincoli violato il diritto alla proprietà privata. Ereditarono dallo zio diversi immobili già locati con affitto volontario i beni e le condizioni di locazione erano gestite e decise da una società controllata dalla Commissione di regolamentazione degli affitti, i cui poteri e l’ambito di azione erano disciplinati dalla legge. Chiesero di aumentare l’affitto del 5 % parametrandolo al valore di mercato degli immobili locati, ma tutti i ricorsi furono vani e la comma Cost. escluse una lesione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu avevano ereditato anche gli oneri legali gravanti sui beni noti ed accettati dal loro de cuius . Conoscere le restrizioni imposte per legge non significa accettarle pedissequamente rinunciando al libero godimento del diritto di proprietà non si può rinunciare ad un diritto che non si è liberi di esercitare. La CEDU censura il canone eccessivamente esiguo, bloccato da decenni, i costi sociali e finanziari delle ditte locatarie gravanti sui locatori, con conseguenti bilanci gonfiati ed il canone parametrato alla reddittività di tali ditte ciò comporta l’assenza di garanzie procedurali volte a bilanciare entrambi gli interessi. I proprietari devono sopportare oneri eccessivi, sì che queste restrizioni risultano arbitrarie, illecite e sproporzionate R & amp L, s.r.o. e altri c. Repubblica Ceca del 3/7/14, Statileo c. Croazia del 10/7/14, Broniowski c. Polonia [GC] del 2004,Beyeler c. Italia [GC] del 2000 ed Immobiliare Saffi c. Italia del 1999 . SEZ. I CASO FERREIRA SANTOS PARDAL comma PORTOGALLO 30 LUGLIO 2015, RIcomma 30123/10 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELLO STATO CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SULLA DIRETTIVA UE SULLA RCA CONSEGUENZE. La S.comma doveva sollevare la pregiudiziale innanzi la CGUE vista l’incertezza del diritto interno violato l’equo processo. L’assicurazione del ricorrente cessò il rimborso delle spese ospedaliere per un sinistro stradale. Agì per la responsabilità civile extracontrattuale dello Stato per un errore giudiziario dovuto ad un’errata esegesi della Direttiva 90/232/CEE aveva esteso la copertura della RCA anche al caso in cui l’intestatario della polizza e proprietario del veicolo fosse il terzo trasportato sullo stesso. La lite fu discussa sia dalla CDA che dalla S.C. la CDA stimò che la S.comma aveva commesso un grave errore nel non sollevare una pregiudiziale innanzi alla CGUE violando così il diritto comunitario, ma la S.comma confermò la liceità del rifiuto del rimborso. Chiarisce che il contrasto ha comportato incertezza del diritto ed il rigetto delle istanze del ricorrente, mentre in casi analoghi sono state accolte le diverse tesi giurisprudenziali di per sé non sono contrarie alla buona amministrazione della giustizia se non c’è disparità di trattamento o se esso è giustificato dai diversi fatti su cui si fonda la lite. Più precisamente l’assenza di un meccanismo in grado di garantire la coerenza di queste procedure anche innanzi alla S.comma ha privato il ricorrente della possibilità di fare esaminare la sua azione di responsabilità contro lo Stato, facoltà, però, concessa in condizioni analoghe ad altre persone ciò viola palesemente l’equo processo ex articolo 6 § .1 Cedu. Si era già pronunciata, esplicandone i principi cardine negli analoghi casi Schipani ed altri c. Italia, Satukannan Markkinaporssi OY e Satmedia OY c. Finlandia del 21/7/15 rassegna del 24/7/15 , Vallianatos ed altri c. Grecia [GC] del 2013 e, circa l’onere di rinvio pregiudiziale alla CGUE in caso di contrasto del diritto interno rectius della giurisprudenza con quello dell’UE, nel caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio del 20/9/11. SEZ. V CASO NICKLINSON E LAMB comma REGNO UNITO 16 LUGLIO 2015, RIcomma 2478 e 1787/15 DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSITITO DIRITTO ALLA MORTE VUOTO LEGISLATIVO. La CEDU non può imporre alla Corti interne di vagliare la fondatezza di un ricorso sulla legislazione primaria interna. Due tetraplegici la prima ricorrente è la moglie , non autonomi ed in stato vegetativo parziale o totale , rispettivamente per percosse e per un sinistro stradale, ricorsero alla CEDU lamentando una violazione ex artt. 2 e 8 Cedu per la carenza di una legge interna che consenta il suicidio assistito e più in generale riconosca un diritto alla morte. Censuravano come tutti i ricorsi interni in tal senso fossero stati respinti. Decisa il 23/6/15, ma depositata il 16/7/15. La CEDU l’ha rigettato per irricevibilità l’articolo 8 non impone alla CEDU di obbligare le Corti interne a pronunciarsi sulla fondatezza di un ricorso basato sulla loro legislazione primaria. Profonda la differenza col caso Lambert ed altri c. Francia del 5/6/15 eutanasia sospesa dall’ospedale, malgrado il rigetto della revisione, per un errore materiale nelle sentenze citate, del 6/7/15 questo caso riguardava la cessazione dell’accanimento terapeutico di una persona non completamente autonoma ex articolo 2, il nostro, invece, la compatibilità del divieto del suicidio assistito e dell’eutanasia volontaria con l’articolo 8 Cedu Koch c. Germania del 19/7/12 e Pretty c. Regno Unito del 2002 . Nei factsheets End of life.