RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 479, C-184/14 16 LUGLIO 2015 RESPONSABILITÀ GENITORIALE DIVORZIO ALIMENTI INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE. Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore dei figli minori contestuale a un procedimento di separazione dei genitori, presentata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale dei figli. L’art. 3 lett. C e D del Regolamento CE 4/2009 competenza, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale ex art. 3 lett. D. I ricorrenti sono due cittadini italiani, ma risiedenti a Londra con i due figli minori. La questione pregiudiziale è stata sollevata dalla nostra S.C. dopo che il marito era ricorso al Tribunale di Milano per la separazione dalla moglie che aveva eccepito l’incompetenza del G.I. italiano relativamente agli alimenti per i figli. La CGUE, convalidando le conclusioni circa la parziale incompetenza del G.I. meneghino, ribadisce che l’art. 3 alle lett. C e D distingue, per quanto riguarda i criteri di attribuzione di competenza ivi enunciati, i procedimenti giudiziari a seconda che essi riguardino i diritti e gli obblighi tra i coniugi c.d. azioni di stato delle persone separazione e divorzio o i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di uno o più dei loro figli c.d. azione di responsabilità genitoriale . Ergo l’istanza per gli alimenti richiesti dalla moglie per se stessa è accessoria a questa primo tipo e la competenza sarà del Tribunale di Milano, mentre per quelli chiesti per i minori, ex combinato disposto dell’art. 3 e del Regolamento CE 2201/2003, sarà competente l’Alta Corte di giustizia Inghilterra e Galles , Sezione famiglia di Londra. Infatti è considerata accessoria e per sua natura intrinsecamente connessa all’azione di responsabilità genitoriale disciplinata dal R.4/2009 il foro è individuato in base al criterio della residenza abituale dei minori. Tutto ciò si fonda sulla considerazione che le regole sulla competenza, fissate da tale norma, sono intese nel superiore interesse del minore, tanto più che l’attuazione di detto regolamento deve avvenire conformemente all’art. 24 § . 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente EU C 2014 282 e 2009 225 . EU C 2015 476, C-218/14 16 LUGLIO 2015 DIVORZIO COPPIE MISTE-CONDIZONI PER IL MANTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEL CONIUGE EXTRACOMUNITARIO. Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio– Diritto dei cittadini di paesi terzi di lavorare nello Stato membro ospitante per contribuire all’ottenimento di risorse economiche sufficienti. L’art. 13 § . 2 Direttiva 2004/38/CE diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri deve essere interpretato nel senso che un cittadino extracomunitario, divorziato da un cittadino dell’UE, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell’inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l’inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell’UE dal detto Stato membro. L’art. 7 § . 1 lett. B deve poi essere interpretato nel senso che il cittadino dell’UE dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche se tali risorse provengono in parte da quelle del suo coniuge, che è un cittadino extracomunitario. Da questa ultima norma si evince che il possesso di un reddito è un requisito minimo per poter godere del diritto di soggiorno in un altro Stato UE, perciò è irrilevante la fonte della sua provenienza nella fattispecie il coniuge extracomunitario . Inoltre, dato che l’art. 13 parla solamente di mantenimento di un diritto di soggiorno sussistente , una volta che il coniuge comunitario è partito dal paese ospitante l’altro perde questo diritto che non potrà essere ripristinato da una successiva istanza di divorzio EU C 2014 2068 e 135, 2013 107e 2012 691 . EU C 2015 473, C-222/14 16 LUGLIO 2015 TUTELA DEL LAVORO CONGEDO PARENTALE CONCESSIONE AL PADRE GIUDICE/IMPIEGATO PUBBLICO. Concessione del congedo parentale al padre lavoratore in caso di madre non lavoratrice – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di impiego-Discriminazione diretta. Le disposizioni delle Direttive 96/34/CE accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75/CE e 2006/54/CE attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all’educazione di un bambino. Il diritto al congedo parentale per ciascun genitore durata almeno 3 mesi è stato inserito anche nell’art. 33 § .2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Le clausole 1 e 2 dell’accordo quadro ne stabiliscono le condizioni e le modalità di fruizione per conciliare le responsabilità professionali con la vita privata, dato che entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e doveri specie nei confronti della prole. Dato che la posizione lavorativa della donna è equiparata a quella dell’uomo e che il congedo è riconosciuto alla madre dipendente pubblico, non ci sono ragioni per negarlo al padre che si trovi nelle stesse condizioni v. Direttiva 2006/54 . In caso contrario sarebbe una discriminazione diretta basata sul sesso EU C 2014 128, 2010 561 e 534 .