RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 455, 229/14 9 LUGLIO 2015 LICENZIAMENTI COLLETTIVI PRATICA PROFESSIONALE E TIROCINI FORMATIVI. Nozione di lavoratore” – Membro della direzione di una società di capitali Persona svolgente attività lavorativa nell’ambito di un programma di formazione e di reinserimento professionale e beneficiaria di aiuto pubblico alla formazione senza percepimento di remunerazione da parte del datore di lavoro. L’art. 1 § .1 LETT.A Direttiva 98/59/CE ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa o ad una prassi nazionale che non includa, nel calcolo del numero dei lavoratori occupati previsto dalla disposizione stessa, un membro della direzione di una società di capitali, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che svolga la propria attività sotto la direzione e sotto il controllo di un altro organo della società stessa, che percepisca a titolo di corrispettivo per la propria attività una retribuzione e che non possieda di per sé alcuna quota nella società medesima. Inoltre è considerato un lavoratore anche chi svolge un’attività pratica in un’impresa sotto forma di un tirocinio, senza percepire retribuzione dal proprio datore di lavoro, beneficiando peraltro di un contributo finanziario da parte dell’organo pubblico incaricato della promozione del lavoro per tale attività riconosciuta dall’organismo stesso, al fine di acquisire o approfondire conoscenze o di seguire una formazione professionale. Ciò si desume dalla nozione di lavoratore fornita dalla giurisprudenza costante della CGUE che la estende a chi svolge un tirocinio di preparazione o periodi di apprendistato nell’ambito di una professione finalizzati alla pratica per l’esercizio di detta attività professionale, purché tali periodi vengano svolti secondo le modalità di un’attività retribuita reale ed effettiva, a favore e sotto la direzione di un datore di lavoro . La CGUE precisa che questa conclusione non è inficiata dal fatto che l’interessato lavori a part-time, abbia una produttività scarsa, sia retribuito, come nel nostro caso, tramite vouchers, né rileva il contesto giuridico del rapporto di lavoro nell’ambito del quale si svolge tale attività formativa EU C 2011 119, 2010 162, 2005 59 e 2002 694 . Sempre sui licenziamenti collettivi calcolo dei licenziabili si veda la EU C 2015 291 rassegna del 28/4/15 . EU C 2015 453, C-153/14 9 LUGLIO 2015 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE-IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE. Normativa nazionale che impone ai familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente nello Stato membro interessato l’obbligo di superare un esame di integrazione civica per poter entrare sul territorio di detto Stato membro – Costi di un tale esame – Compatibilità. L’art. 7 § . 2 I comma Direttiva 2003/86/CE diritto al ricongiungimento familiare deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi il superamento di un esame di integrazione civica, come quello di cui ai procedimenti principali, comprendente la valutazione della conoscenza elementare sia della lingua che della società del paese ospitante e comportante il pagamento di diverse spese, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei suddetti cittadini sul proprio territorio ai fini del ricongiungimento familiare, se le condizioni di applicazione di un tale obbligo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Tali condizioni nei limiti in cui non consentono di prendere in considerazione le circostanze particolari che impediscono oggettivamente agli interessati di poter superare tale esame e fissano l’importo delle spese relative allo stesso ad un livello troppo elevato, rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Ciò per consentire ai cittadini interessati a trasferirsi in uno Stato membro di acquisire un bagaglio di conoscenze utili a stringere legami col paese ospitante in un’ottica d’integrazione EU C 2015 369 e 2012 243 . EU C 2015 450, C-177/14 9 LUGLIO 2015 LAVORO OCCASIONALE RECLUTAMENTO PERSONALE NELLE PA NON DISCRIMINAZIONE. Qualifica di lavoratore a tempo determinato– Nozione di lavoro identico o simile – Particolare natura delle mansioni – Raffronto effettuato in conformità con la legge nazionale – Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità – Ragioni oggettive. La nozione di lavoratore a tempo determinato ex clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE accordo quadro CES, UNICE e CEEP deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore quale la ricorrente nel procedimento principale. La clausola 4, punto 1, poi, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come nella fattispecie, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. I principi cardine di questo caso sono già stati codificati dalle sentenze EU C 2014 152, 2012 67, 2011 167, 2010 819, 2008 223 e 2007 509.