RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 436, C-497/12 2 LUGLIO 2015 PARAFARMACIA VENDITA DI FARMACI CON OBBLIGO DI RICETTA MEDICA . Libertà di stabilimento– Principio di non discriminazione – Abuso di posizione dominante. Le questioni poste nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Sicilia, con ordinanza del 9/10/12, e mantenute da detto giudice, sono irricevibili. Il caso vede opposti la Davide Gullotta e C. sas e l’omonimo titolare al Ministero della Salute ed all’ASL di Catania. La CGUE ha così stabilito perché il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi di fatto e di diritto per risolvere la pregiudiziale. Infatti secondo una costante giurisprudenza della Corte, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti che la richiesta interpretazione di una norma dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte EU C 2015 185 . Per il resto i principi in materia sono stati dettati dalla sentenza Venturini e a. cause da -159/12 a -161/12, EU C 2013 791 . Si fa presente che il 16/7/15 la CGUE deciderà un analogo caso C-544 e 545/13 sulla possibilità che le parafarmacie possano vendere preparati medici o secondo ricetta o secondo le regole della farmacopea, esplicando le nozioni di farmacia e di pubblicità. EU C 2015 437, C-334/14 2 LUGLIO 2015 IVA-TRASPORTO ORGANI E/O CURE MEDICO-TERAPEUTICHE. Sesta direttiva IVA– Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico–Ospedalizzazione e cure mediche– Operazioni strettamente connesse– Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche– Attività autonoma– Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici– Istituto della stessa natura. L’art. 13, parte A § . 1, lettere b e c , della sesta direttiva 77/388/CEE sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di IVA base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’IVA a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste dalla suddetta norma, in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come organismo di diritto pubblico , né può corrispondere alla qualificazione di istituto ospedaliero , centro medico , centro diagnostico o qualsiasi altro istituto della stessa natura debitamente riconosciuto , che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. I principi sottesi a questa massima sono stati già enunciati nelle sentenze EU C 2014 143, 2010 695, 334 e 328. EU C 2015 440, C-209/14 2 LUGLIO 2015 LEASING FINANZIARIO SU IMMOBILI MANCATO/RITARDATO PAGAMENTO RATA-IVA. Cessione di beni o prestazione di servizi– Contratto di leasing – Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing– Nozione di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”– Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile– Doppia imposizione– Prestazioni distinte– Principio della neutralità fiscale. Gli artt. 2 § § . 1, 14 e 24 § . 1, della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’IVA, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento.L’art. 90 § . 1 deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto.Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing , formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati nelle sentenze EU C 2014 328, 2012 97 e 2011 543.