RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II CASO TAGAYEVA ED ALTRI comma RUSSIA 2 LUGLIO 2015, RIcomma 26562/07, 14755/08, 49339/08, 49380/08, 51313/08, 21294/11 E 37096/11 STRAGE DI BRESLAN. Lo Stato non protesse adeguatamente le vittime. Sono 447 persone coinvolte a vario titolo nel celebre attentato alla scuola di Breslan, perpetrato nel 2004 da terroristi ceceni. Le misure adottate dallo Stato provocarono la morte di 334 persone, di cui 186 bimbi ed il ferimento di 750, venendo così meno ai suoi doveri di tutela della vita. Emessa il 9/6/15, ma depositata oggi 51 posizioni sono inammissibili. Lo Stato ha violato l’articolo 2, da solo ed in combinato con l’articolo 13 Cedu, da un punto di vista formale, sostanziale e procedurale ha fallito nei suoi doveri di protezione e cura dal momento che non solo non è stato capace di prevenire l’attentato, ma anche l’operazione di salvataggio degli ostaggi è evoluta in un uso smodato e letale della forza con i noti esiti. Inoltre l’inchiesta per accertare i fatti, individuare e punire i colpevoli è stata carente, lenta, inefficace e parziale le vittime ed i loro cari non hanno avuto accesso alla giustizia e lo Stato è stato incapace di dare loro risposte concrete, non avendo risolto le loro istanze penali né sono stati indennizzati Gross c. Svizzera [GC] del2014, Finogenov ed altri c. Russia del 20/12/11 ed Abuyeva ed altri c.Russia del 2/12/10 . GRAND CHAMBER CASO KHOROSHENKO comma RUSSIA 30 GIUGNO 2015, RIcomma 41418/04 CARCERE RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VISITA DEI FAMILIARI. Illecito limitare le visite dei familiari. Era stato condannato a morte nel 1995, pena convertita nel 1999 all’ergastolo presso un carcere a regime speciale si lamenta che per oltre 10 anni non ha potuto godere di visite lunghe almeno 4 ore dei congiunti. La stessa C.Cost. nel 2005 dichiarò l’incostituzionalità di queste restrizioni. L’11/2/14 il caso è stato trasmesso direttamente alla GC che ha ravvisato la deroga all’ articolo 8 Cedu. Non vi è uniformità nelle leggi dei paesi del COE sul punto la maggior parte non distingue tra detenuti ed ergastolani e le visite sono almeno bimestrali, sì che la Russia aveva poco margine di manovra. In ogni caso tali limitazioni minano il processo di reinserimento del carcerato ed i suoi legami col figlio piccolo. Non facilitano nemmeno il divieto di avere contatti fisici e la presenza costante delle guardie durante le visite. L’ingerenza dello Stato perciò è stata sproporzionata rispetto ai fini legittimi da perseguire Messina c. Italia del 2000, Mastromatteo c. Italia [GC] del 2002, Dickinson c. Regno Unito [GC] del 2007, Enea c. Italia [GC] del 2009 e Valeryi Lopata c. Russia del 30/10/12 . SEZ. IV CASO ABDULLA ALI comma REGNO UNTO 30 GIUGNO 2015, RIcomma 30971/12 EQUO PROCESSO E PROCESSO MEDIATICO. Si deve sempre dimostrare concretamente che i media influenzarono la giuria. Progettò con altri 4 ricorrenti, le cui posizioni sono state dichiarate inammissibili l’1/10/13, attentati su voli transatlantici ed asseritamente era legato ai terroristi della strage alla metro di Londra. Ci fu una fuga di notizie, anche coperte dal segreto istruttorio ed il Ministro della giustizia notò che una valanga di materiale discutibile era stato reso noto dai media. A suo avviso ciò aveva influito negativamente sulla giuria, malgrado l’opuscolo con le linee guida consegnate ai giurati li esortasse a non essere influenzati da nulla. Per la CEDU, non essendo comprovato, non è stato violato l’equo processo. Nei fachtsheets Terrorism. Pur essendo vero che < < una campagna stampa virulenta> > può influenzare la giuria, non è vi alcuna prova che ciò sia avvenuto nella fattispecie. Infatti le leggi interne sui rapporti tra media e processi, le indicazioni fornite dal giudice, i differenti verdetti per i ricorrenti fanno desumere l’attendibilità della giuria, circostanza che però spetta accertare al giudice un professionista formato per dirigere il processo e garantire l’imparzialità della Corte Begs c. Regno Unito del 16/10/12 e Priebke c. Italia del 5/4/01 . SEZ. II CASO ALTUĞ ED ALTRI comma TURCHIA 30 GIUGNO 2015, RIcomma 32086/07 COLPA MEDICA CONSENSO INFORMATO-MORTE DA SHOCK ANAFILATTICO. I medici sono tenuti ad informarsi sulla storia del paziente ed ad informarlo sulle cure . Sono 11 ricorrenti figli e nipoti della vittima di un errore medico senza informarsi sulle eventuali allergie, le somministrarono un farmaco a base di penicillina che le provocò una forte e letale reazione allergica medici assolti dall’accusa di omicidio colposo. Emerse che i colleghi avevano falsificato le cartelle per proteggere chi aveva soccorso la donna. I doveri anche di vigilanza ex articolo 2 Cedu, così come fissati dal caso Calvelli e Ciglio [GC] del 17/1/02 sono stati violati dal punto di vista materiale e procedurale. Infatti le giurisdizioni interne non hanno condotto un’inchiesta efficace nessuna condanna ammnistrativa, civile, disciplinare e nessun indennizzo, ignorata la responsabilità d’equipe , basata solo su rapporti di medici universitari ignorate le norme interne ed i protocolli medici, anche internazionali, che prevedono che ogni terapia o cura può avere un minimo rischio alea terapeutica sì che è obbligatorio ottenere il consenso informato del paziente. Infine i tempi processuali sia per l’indennizzo delle vittime che per il processo/condanna del medico Eftimov c. Montenegro del 2/7/15 devono essere ragionevoli per non violare l’articolo 6 § . 1.Caso analogo a Asaye Genc c.Turchia del 27/1/15 neonata morta durante il parto come la piccola Nicole a Catania entrambi nei fachtsheets Healts.