RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 419, C-18/14 24 GIUGNO 2015 DIRITTO SOCIETARIO ASSICURAZIONE ARMONIZZAZIONE NORME. Assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita –Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata – Possibilità di collegare l’approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione. La direttiva 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sull’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita novellata dalla D. 2007/44/CE, modifica le DD. 73/239/CEE e 88/357/CEE c.d. terza direttiva assicurazione non vita deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa interna, in una situazione in cui l’autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione ex articolo 15 ter § 2, dopo essersi avvalso di questa facoltà, la autorizzi a collegare, di sua propria iniziativa e/o formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, l’approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato da tale direttiva. Esse non possono essere basate su di un criterio non previsto tra quelli elencati dall’articolo 15 ter § . 1, né andare al di là di quanto necessario affinché il progetto in parola vi risponda. In base a questa norma l’autorità competente può imporre una prescrizione concernente il governo societario relativa, come nel procedimento principale, alla composizione dei consigli dei commissari delle imprese di assicurazione interessate dal progetto di acquisizione. Spetta al giudice del rinvio valutare, considerando tutte le circostanze della lite, se essa a necessaria affinché le acquisizioni de quibus soddisfino detti requisiti. I limiti fissati dall’articolo 15 ter sono tassativi. Basata su due soli precedenti EU C 2005 741 e 2006 764. EU C 2015 418, C-671/13 24 GIUGNO 2015 SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI E D’INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI-FALLIMENTO DELLA BANCA. Strumenti di risparmio e di investimento – Strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE – Esclusione dalla garanzia – Effetto diretto – Condizioni per avvalersi della direttiva 97/9/CE. L’articolo 7 § .2 della direttiva 94/19/CE modificata dalla 2009/14/CE sui sistemi di garanzia dei depositi ed il punto 12 dell’allegato I della stessa devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice del rinvio determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari. Qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di deposito ex D. 94/19, sia in quella di strumento ex D.97/9 sistemi d’indennizzo degli investitori ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista a detto punto 12, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza la loro esclusione dalle tutele previste dalla D. 97/9 in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4 § . 2, di quest’ultima. Il combinato di questa norma con l’articolo 2 § .2 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in esame, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore. Infine la D. 97/9 deve essere interpretata nel senso che il giudice del rinvio, nei limiti in cui ritiene che nei procedimenti principali tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore. Sentenza chiara e lineare i cui principi erano già stati codificati nella EU C 2012 33. EU C 2015 417, C-664/13 24 GIUGNO 2015 PATENTE GUIDA TRASPORTI –REPERIBILITÀ DI UN SOGGETTO. Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio – Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro – Dichiarazione di residenza. L’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di residenza normale , ai sensi di questa norma, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all’articolo 7 § § . 1 Lett.E e 3 Lett.B consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato. Il criterio imposto dalla legge nazionale contestata, stante il fatto che l’articolo 12 fissa i criteri oggettivi per ravvisare la residenza normale , è troppo esclusivo perché rischia di negare la patente UE ad un cittadino che non risiede più nello Stato che gliela ha rilasciata, ma in un altro Stato UE EU C 2012 240 e 112, 2011 655 e 2008 366 e 367 .