RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 406 C-9/14 18 GIUGNO 2015 IMPOSTA SUI REDDITI-TASSE-DISOCCUPAZIONE-LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI. Normativa tributaria – Imposte sul reddito – Redditi percepiti nel territorio di uno Stato membro – Lavoratore non residente – Imposizione nello Stato di occupazione – Presupposti. L’articolo 45 TFUE prima 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, ai fini dell’imposta sul reddito di un lavoratore non residente che ha svolto attività lavorative in tale Stato membro durante parte dell’anno considerato, rifiuti di concedere a tale lavoratore un’agevolazione fiscale che tenga conto della sua situazione personale e familiare, in quanto, benché egli abbia acquisito, in tale Stato membro, la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi relativi a tale periodo, questi ultimi non costituiscono l’essenziale delle sue risorse imponibili nel corso dell’intero anno considerato. La circostanza che tale lavoratore abbia trasferito la sua attività lavorativa in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro dell’Unione europea non influisce su tale interpretazione. I principi sottesi a questa decisione sono già stati codificati nelle sentenze EU C 2015 109 e 108, 2008 556, 2007 452 e 1995 31. EU C 2015 399, C-593/13 16 GIUGNO 2015 SOA-APPALTI-LIBERTÀ DI TRASFERIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ONERE DI STABILIRE LA SEDE ITALIANA IMPOSTO DALLA NOSTRA LEGGE. Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri – Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Normativa nazionale che impone a tali società di avere la propria sede legale nel territorio nazionale – Ordine pubblico e pubblica sicurezza. L’articolo 51, comma I, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’eccezione al diritto di stabilimento prevista da tale disposizione non si applica alle attività di attestazione esercitate dalle società aventi la qualità di organismi di attestazione. L’articolo 14 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale è imposto alle società aventi la qualità di organismi di attestazione di avere la loro sede legale nel territorio nazionale. La ricorrente è una holding Rina services spa con sede a Genova che si occupa di certificazioni UNI CEI EN 45000.Con altre controllate impugnò innanzi al Tar Lazio il d.P.R. n. 207/10 recante esecuzione ed attuazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, là dove prevede che la sede legale delle SOA deve essere ubicata nel territorio della Repubblica italiana . I ricorsi furono accolti con sentenze 13/12/11 ed il CDS, gravato dell’appello, sollevò le pregiudiziali sopra decise la prima era già stata decisa dalla CGUE. nel caso SOA Nazionale Costruttori C 327/12, EU C 2013 827 . Relativamente all’onere di stabilire la sede in Italia, sempre difeso dal nostro Governo, si deve inoltre sottolineare che l’articolo 3, § . 3, della direttiva 2006/123 non osta a che l’articolo 14 di quest’ultima sia interpretato nel senso che i requisiti vietati da esso elencati non possano essere giustificati. Infatti, un tale divieto senza possibilità di giustificazione mira a garantire la soppressione sistematica e rapida di talune restrizioni alla libertà di stabilimento che, secondo il legislatore dell’Unione e la giurisprudenza della Corte, causano un grave pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. Un tale obiettivo è conforme al Trattato FUE . Da queste riflessioni sono scaturite dette massime.