RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV CASO MAZZONI C.ITALIA 16 GIUGNO 2015, RIcomma 20485/06 LEGGE PINTO COMPENSAZIONE CREDITI VANTATI DALLO STATO REQUISITI FORMALI DEL RICORSO. Il rigetto dei ricorsi innanzi alla S.comma ed alla CEDU per la carenza dei requisiti di forma dei motivi è lecito e compatibile con l’articolo 6 § .1. Nel 1980 questo ex militare era stato sospeso dal lavoro e condannato per peculato con grave danno per lo Stato. La C.Conti quantificò un indennizzo da quasi €. 700000. Nel 1992 fu reintegrato in servizio ed il Tar Friuli nel 2001 gli riconobbe gli arretrati, convalidando, poi, nel 2008, il rifiuto a saldarli e la loro compensazione parziale con questo credito vantato dallo Stato C.Cost.225/97 e 438/05 . La richiesta d’equo indennizzo, avanzata nel 2002 fu respinta dalla CDA di Roma valutando separatamente le varie fasi dei giudizi non era superato il termine standard della ragionevole durata del processo la L.89/01 era inapplicabile perché quello interno aveva natura amministrativa e non giudiziaria in realtà è pacifico il contrario Cass. 9904/03 e 7337/04 . La S.comma confermò la decisione anche per carenza dei requisiti formali del ricorso ed anche la CEDU il 25/3/04 respinse un primo analogo ricorso ricomma 62355/00 . Come per l’altro la CEDU ha respinto il ricorso per informalità non ha rispettato le norme sulle modalità di redazione dei motivi di gravame. Non ha, poi, esaurito i rimedi interni per contestare la compensazione Veselsky comma Repubblica Ceca del 31/3/15, Todorova comma Italia del 13/1/09, Pugliese comma Italia numero 2 del 25/3/04 e García Manibardo comma Spagna del 2000 .Non è stato violato, quindi, il diritto all’equo processo. SEZ. III CASO LEBEDINSCHI comma MOLDAVIA 16 GIUGNO 2015, RIcomma 41971/11 INCIDENTE SUL LAVORO-MANCATO SALDO DELL’INDENNIZZO PER LA PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA MANCATA MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE. Il rifiuto a liquidare un indennizzo per l’esegesi non chiare della legge deve essere sempre motivato, anche se non c’è un diritto esigibile a chiederlo. È un giovane assistente del locale sovraintendente della polizia fu falciato da un’auto e gravemente ferito amputata una gamba, impiantata una protesi nell’altra, vari traumi etc. mentre stava salvando due persone che avevano avuto un sinistro stradale. La Commissione medica, in primo e secondo grado, gli riconobbe l’invalidità con una perdita totale della capacità del lavoro. Un regolamento interno consentiva la liquidazione unitaria dell’indennizzo in questi casi, ma la limitava solo ad alcune categorie di poliziotti non spettava ai carabinieri perché assunti senza contratto ed ai funzionari reclutati col concorso, mentre spettava a chi, come il ricorrente, era stato assunto con contratto. Vani i ricorsi per ottenerlo tutti privi di motivazione in netta violazione dell’equo processo. Infatti la S.comma avrebbe dovuto approfondire meglio se detta eccezione era applicabile o meno alla fattispecie e fornire, cosa che non ha fatto, un’adeguata e specifica motivazione della sua scelta Erfar-Avef comma Grecia del 27/3/14 . Non esiste, ciò nonostante, un diritto patrimoniale sufficientemente riconosciuto a favore del richiedente per renderlo esigibile. In breve è stata esclusa la violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu perché il diritto vantato è incompatibile ratione materiae con questa norma Beyeler comma Italia [GC] del 2000 e Klaus e Iouri Kiladzé comma Georgia del 2/2/10 . SEZ. II CASO SCHMID-LAFFER C.SVIZZERA 16 GIUGNO 2015, RIcomma 41269/08 OMICIDIO DEL CONIUGE DURANTE IL DIVORZIO-FACOLTÀ DI NON RISPONDERE DURANTE L’INTERROGATORIO. Lecito non avvertire l’indagato della facoltà di tacere se la condanna non è basata sulla sola autoincriminazione. Il compagno della ricorrente pugnalò a morte il marito da cui stava divorziando. Il giorno dopo rilasciò senza l’assistenza di un legale incaricato d’ufficio solo un mese dopo libere dichiarazioni e de facto si auto accusò di essere il mandante dopo due tentativi falliti . Le successive ritrattazioni ed i gravami contro la condanna furono vani ci fu un contrasto giurisprudenziale tra la S.comma ed il Tribunale federale sulla validità delle dichiarazioni perché rese senza il preavviso che poteva avvalersi della facoltà di non rispondere, ma nel 2008 questa Corte decise che erano lecite non era dovuto, dato che era libera ed essendo stata giudicata credibile e non era stata arbitraria la decisione di non sentire testimoni a suo favore. La CEDU ha escluso la violazione dell’equo processo, dichiarando il ricorso parzialmente irricevibile per infondatezza il processo nel suo insieme era stato equo, l’interrogatorio era avvenuto all’indomani dell’omicidio, semmai avrebbe potuto incidere sull’equità della successiva fase processuale ed il comportamento della polizia era stato corretto. Infatti anche se fosse stato obbligatorio tale avviso, la condanna non è stata fondata solo sull’autoincriminazione della donna, ma su altri elementi rispettato l’articolo 6 § .1 CEDU Grand Chamber Gäfgen comma Germania [GC] del 2010 e Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano comma Italia del 2012 .