RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 386, C-98/14 11 GIUGNO 2015 LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI - RESTRIZIONI AL GIOCO D’AZZARDO. Tasse nazionali quintuplicate ed introdotte ex novo gravanti sulla gestione di slot machine all’interno di sale da gioco – Normativa nazionale che vieta la gestione delle slot machine fuori dei casinò – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche alla Commissione – Responsabilità dello Stato membro per i danni causati da una normativa contraria al diritto dell’UE. Tutto ciò, in assenza di un periodo transitorio e/o di un indennizzo per i gestori, è una restrizione alla libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE. Spetta al giudice nazionale, anche se la materia è di competenza degli Stati membri, vagliare se e in quanto esse siano tali da proibire, ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio di questa attività o se lecite perché dettate da motivi imperativi e perseguono obiettivi relativi alla lotta alla criminalità ed alla tutela dei consumatori contro la ludopatia. Sono lecite anche se accessoriamente portano vantaggi allo Stato introiti fiscali , purché si rispettino i principi generali del diritto dell’UE certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e del diritto di proprietà. L’articolo 1 numero 11 della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di una normativa nazionale che quintuplicano l’importo di una tassa forfettaria e ne istituiscono una proporzionale che grava sulla gestione delle slot non costituiscono regole tecniche ai sensi di detta disposizione, mentre lo sono quelle che vietano la gestione delle slot machine fuori dei casinò, i cui progetti devono costituire oggetto della comunicazione prevista dall’articolo 8 § .1comma I. Gli artt. 8 e 9 non hanno lo scopo di conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento, per cui la loro violazione da parte di uno Stato membro non comporta un indennizzo ai gestori ex articolo 56 TFUE. I principi cui si fonda la decisione sono stati già enunciati nelle sentenze EU C 1996 79, 2003 346, 2010 505, 2014 281 e 2015 25. EU C 2015 384, C-649/13 11 GIUGNO 2015 CRITERIO D’INDIVIDUAZIONE DEL FORO E PROCEDURE D’INSOLVENZA. Procedure di insolvenza – Procedura secondaria di insolvenza – Conflitto di competenze – Competenza esclusiva o alternativa – Individuazione della legge applicabile – Introiti della cessione dei beni del debitore depositati in un conto sotto sequestro in uno Stato terzo. Gli artt. 3 § § . 2 e 27 del regolamento CE numero 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, devono essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria, che sarà effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 lett. g. Infatti da questa norma risulta che, ai fini del regolamento, lo Stato membro in cui si trova un bene” è, per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene, per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro e, in ultimo, per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo 3 § . 1 . È dunque sufficiente i beni che si trovassero nel suo territorio al momento dell’apertura della procedura secondaria d’insolvenza, essendo irrilevante se poi siano stati spostati in un terzo Stato EU C 2014 2158 . EU C 2015 383, C-226/13, 245/13, 247/13 e 578/13 11 GIUGNO 2015 CRISI GRECA - TUTELA PRIVATI INVESTITORI. Notificazione o comunicazione di atti – Nozione di materia civile e commerciale” – Azioni di adempimento contrattuale e di risarcimento proposte nei confronti dello Stato greco da detentori di obbligazioni greche a seguito del deprezzamento, senza il loro consenso, del valore di tali obbligazioni. L’articolo 1 § .1 del regolamento CE numero 1393/2007 abroga il numero 1348/00 sulla notificazione e sulla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e deve essere interpretato nel senso che azioni giurisdizionali di indennizzo per la violazione dei diritti di proprietà e di possesso, di adempimento contrattuale e di risarcimento danni, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, proposte da privati, detentori di titoli di Stato, contro lo Stato emittente, rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui non appaia che esse esulano manifestamente dalla materia civile o commerciale. Il regolamento è applicabile solo nei rapporti tra Stato e privati che non rientrino nell’esercizio dei suoi poteri pubblici occorre verificare se il rapporto giuridico tra i ricorrenti nei procedimenti principali e lo Stato greco sia manifestamente contrassegnato da un’espressione di potere pubblico da parte dello Stato debitore, in quanto corrisponderebbe all’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati EU C 2007 102 . La legge che prevede l’emissione di titoli per finanziare lo Stato di per sé non rientra in quest’ultima ipotesi, tanto più che non è chiaro se e come possa aver danneggiato i privati imponendo condizioni unilaterali. È palese solo che la Grecia ha deciso di mantenere la gestione dei prestiti in un quadro regolamentare di natura civile . Non mi risultano precedenti specifici sugli effetti della crisi greca.