RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 361, C-195/14 4 GIUGNO 2015 TUTELA CONSUMATORI – SICUREZZA ALIMENTARE PUBBLICITÀ INGANNEVOLE DI PRODOTTI ALIMENTARI. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tale da indurre in errore l’acquirente sulla composizione dei prodotti alimentari – Elenco degli ingredienti – Impiego della menzione avventura lampone-vaniglia” nonché di immagini di lamponi e di fiori di vaniglia sulla confezione di un infuso ai frutti che non contiene tali ingredienti. Gli artt. 2 § . 1 Lett. A, sub i , e 3 § .1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché sulla relativa pubblicità, come modificata dal regolamento CE n. 596/2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest’ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto. La CGUE chiarisce che non rientra nei sui compiti, ma spetta al G.O. nazionale, la valutazione dell’idoneità di un’etichettatura a indurre in errore l’acquirente, il giudice nazionale deve basarsi essenzialmente sull’aspettativa presunta, in riferimento a detta etichettatura, di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare, essendo essenziale che il consumatore non sia indotto in errore e portato a considerare, erroneamente, che il prodotto abbia un’origine, una provenienza o una qualità diverse da quelle che ha realmente EU C 2009 530 . È noto che il consumatore acquista un alimento in base agli ingredienti indicati sull’etichettatura, che pur essendo conforme all’art. 1 § .3 Lett.A D.2000/13, può contenere elementi mendaci, errati, ambigui, contraddittori o incomprensibili tali da trarre in inganno il consumatore. È indubbio che tra questi rientri, come nella fattispecie, la rappresentazione grafica d’ingredienti non presenti però nella composizione del prodotto acquistato EU C 2010 714 e 2000 184 . EU C.2015 359, C-543/13 4 GIUGNO 2015 TUTELA LAVORATORI MIGRANTI ASSICURAZIONE PER MALATTIA RETROATTIVITÀ. Nozione di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri – Attribuzione retroattiva di una pensione nello Stato membro di residenza. Beneficio di prestazioni sanitarie assoggettato al requisito della sottoscrizione di un’assicurazione malattia obbligatoria – Dichiarazione di non assicurazione ai sensi della normativa relativa all’assicurazione malattia obbligatoria dello Stato membro di residenza – Conseguente assenza di obbligo contributivo in tale Stato membro – Revoca retroattiva di tale dichiarazione – Impossibilità di affiliarsi retroattivamente a un’assicurazione malattia obbligatoria – Interruzione della copertura del rischio di malattia da parte di detta assicurazione. L’art. 27 del regolamento CEE n. 1408/71 sull’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità modificato dai regolamenti n. 118/97 e n. 1992/2006 , in combinato disposto con l’allegato VI, rubrica R, punto 1, Lett. A e B di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che la pensione di un beneficiario, in un contesto come quello oggetto del procedimento principale, deve essere considerata come dovuta a far data dall’inizio del periodo per il quale tale pensione è stata effettivamente versata a detto interessato, indipendentemente dalla data in cui il diritto a tale pensione sia stato formalmente accertato e anche, eventualmente, nell’ipotesi in cui esso inizi a decorrere precedentemente alla data della decisione con cui la stessa pensione è stata concessa. Queste norme combinate con l’art. 84 devono essere interpretate nel senso che ostano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che non consente al beneficiario di una pensione, concessa da tale Stato membro con efficacia retroattiva di un anno, di affiliarsi a un’assicurazione malattia obbligatoria con la medesima efficacia retroattiva e che si risolve nel privare tale beneficiario di qualsivoglia tutela previdenziale, senza che si tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, segnatamente quelle relative alla sua situazione personale. La CGUE ribadisce l’importanza di una stretta cooperazione tra gli enti ed i soggetti individuati dal regolamento, anche relativamente agli oneri d’informazione ex art. 84, stante la necessità di garantire sempre un’assistenza previdenziale. I principi su cui si fonda la sentenza in esame sono stati enunciati dalle sentenze EU C 2013 249, 2010 610 e 2001 264.