RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. V CASI Y.,M.A. E N.D. comma SLOVENIA E SEZ. IV CASO S.Z. C.BULGARIA. 28 MAGGIO, 15 GENNAIO E 3 MARZO 2015, RIcomma 41107/10, 3400/07, 16605/09 E 29263/12. VIOLENZA SULLE DONNE-TRATTA DEGLI ESSERI UMANI-INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE GIUSTIZIA LUMACA . La carenza di un’efficace indagine e gli eccessivi tempi per accertare le responsabilità violano l’articolo 3 Cedu. Nel primo caso una minorenne era stata abusata sessualmente da un amico di famiglia, restando traumatizzata dall’eccessiva durata del processo penale 7 anni solo per iniziarlo, negli altri due i processi per stupro erano durati 26 anni ed oltre 9 e dalle modalità con cui era stata condotta sia l’istruttoria che il giudizio stesso. Nell’ultimo, poi, la ricorrente, all’epoca dei fatti studentessa, fu rapita dal fidanzato e da altri uomini, tra cui poliziotti, implicati in un traffico internazionale di organi e di esseri umani fu violentata ripetutamente e malmenata per indurla a prostituirsi. Riuscì a fuggire e denunciò il tutto. L’inchiesta fu insabbiata, inefficacie e troppo lunga le fu riconosciuto un esiguo risarcimento morale. Tutti questi problemi erano comuni alle vittime bulgare di violenza e/o di tratta degli esseri umani. Tutti inseriti nei facsheets Violence against woman § . Rape and sexual abuse, perchè l’eccessiva durata delle cause per acclarare le responsabilità e punire le violenze sulle donne contrasta con i criteri fissati dall’articolo 3 Cedu. Nel primo caso la CEDU riconosce anche una violazione dell’articolo 8, non riscontrata negli altri non sono stati correttamente bilanciati gli interessi protetti dall’’articolo 8 con quelli dell’articolo 6 sì che non ha ricevuto la necessaria protezione della sua integrità durante il processo per gli abusi sessuali subiti A.M. c. Italia del 199,. Labita c.Italia[GC] del 2000 e Aigner c. Austria del 10/5/12 . Nell’ultimo caso sanziona la carenza di un esame di molti aspetti del crimine perpetrato contro la ricorrente in primis non c’è stata un’investigazione sui legami degli imputati col traffico internazionale di esseri umani tratta delle donne ed induzione alla prostituzione etc. .Non si è, poi, tenuto conto delle implicazioni psicologiche, delle ulteriori sofferenze causate alle vittime e del rischio di prescrizione del reato sotteso all’eccesiva durata delle investigazioni e/o dei processi aspetti incompatibili con le tutele previste dall’articolo 3, sì che gli Stati sono venuti meno ai loro doveri positivi di tutelare e rispettare la vita Dimitrov ed altri c. Bulgaria del 01/07/14, W. c. Slovenia del 23/01/14, Kaverzin c. Ucraina del 15/05/12 ed Ebcin c.Turchia del 01/02/11 . La Bulgaria dovrà ora colmare il vuoto normativo per contrastare questo traffico e proteggere le vittime, sotto la supervisione del Comitato dei ministri del COE che lo scorso 25 marzo ha approvato una direttiva a valenza universale per contrastare questo fenomeno. SEZ. II CASO DOGAN ALTUN C.TURCHIA 26 MAGGIO 2015, RIC.7152/08. DIRITTO SINDACALE E REFERENDUM . Lecito organizzare un referendum senza il previo consenso della PA presso cui il sindacalista è impiegato. Il ricorrente, assieme ad altri sindacalisti, impiegati comunali collocarono delle urne presso la mensa della direzione generale dei servizi di gas, luce e trasporti per un referendum sul bilancio dell’ente, senza chiedere il dovuto permesso alla direzione presso cui era impiegato. Fu sanzionato disciplinarmente per essersi allontanato dal lavoro senza permesso. Violati gli articolo 11 e13 Cedu. La CEDU, come visto nelle passate rassegne, esplica ulteriormente il campo di applicazione delle libertà sindacali, rientranti nell’ambito di quelle di espressione e di associazione ex articolo 11 Cedu. Infatti se da un lato è lecito imporre limiti ai diritti di sciopero e sindacale delle forze armate, di polizia e del personale della pubblica amministrazione, dall’altro, però, i dipendenti del comune ne sono esenti perché non sono considerati membri dell’amministrazione dello Stato” . Pur essendo incerta se il referendum rientri tra gli atti che debbano essere autorizzati – era svolto all’esterno della struttura e durante la pausa pranzo la CEDU rileva che esso rientra in una stringente necessità sociale sottesa agli interessi degli iscritti al sindacato non vi è dunque proporzionalità nell’impedimento e nella punizione subita, né un legittimo motivo che li giustifichi e ciò contrasta con lo stato di democrazia. Gli Stati membri hanno l’obbligo di consentire lo svolgimento e lo sviluppo degli interessi professionali e collettivi del sindacato i membri del sindacato devono essere liberi di agire indisturbatamente Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania [GC] del 2013, Demir e Baykara c. Turchia del 2008 e Wilson, Unione nazionale dei giornalisti e altri c. Regno Unito del 2002 . Le garanzie di difesa e procedurali devono essere garantite anche per i giudizi non giurisdizionali come quello disciplinare chi riceve la sanzione dell’avvertimento è privato delle tutele contro possibili abusi e non ha possibilità d’impugnare la legittimità del provvedimento disciplinare . Il ricorrente aveva solo potuto avanzare un’istanza interna al Collegio dei Probiviri violato l’articolo 13 De Souza Ribeiro c. Francia [GC] del 2012 .