RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 333 C-339/14 21 MAGGIO 2015 TRASPORTI RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE PATENTI DI GUIDA . Periodo di divieto– Rilascio della patente di guida da parte di uno Stato membro prima dell’entrata in vigore di un periodo di divieto nello Stato membro della residenza normale– Motivi del rifiuto di riconoscere nello Stato membro della residenza normale la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. L’articolo 11 § . 4 II comma della direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, deve essere interpretato nel senso che un provvedimento con il quale lo Stato membro della residenza normale di una persona, che non può ritirare a tale persona, conducente di un autoveicolo, la sua patente di guida, in quanto quest’ultima è già stata oggetto di una precedente decisione di ritiro, ordina che una nuova patente di guida non potrà essere rilasciata a tale persona per un periodo determinato, deve essere considerato un provvedimento di limitazione, sospensione o ritiro della patente di guida ai sensi di tale disposizione, con la conseguenza che esso osta al riconoscimento della validità di qualsiasi patente rilasciata da un altro Stato membro prima della scadenza di tale periodo. Il fatto che la sentenza che pronuncia tale provvedimento sia passata in giudicato successivamente al rilascio della patente di guida nel secondo Stato è irrilevante a tal riguardo, atteso che tale patente è stata ottenuta dopo la pronuncia di tale sentenza e che i motivi che giustificano il suddetto provvedimento sussistevano alla data di rilascio della suddetta patente. Infatti, in un’ottica di tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità degli altri conducenti, imporre ad uno Stato membro il riconoscimento della validità della patente di guida rilasciata a una persona da un altro Stato UE, sebbene nei confronti di tale persona sia stato adottato, nel primo Stato, un provvedimento di divieto di ottenere una patente di guida per fatti precedenti al rilascio, da parte del secondo Stato, della suddetta patente, significherebbe esortare gli autori di infrazioni sul territorio di uno Stato membro, passibili di un simile provvedimento, a recarsi in un altro Stato membro allo scopo di ottenere una nuova patente e di ovviare in tal modo alle conseguenze amministrative o penali delle infrazioni stesse e comprometterebbe, in definitiva, la fiducia su cui si basa il sistema di riconoscimento reciproco delle patenti di guida sentenza Weber -1/07, EU C 2008 640 EU C 2012 112, 240 e 2011 655 . Da ciò è desunta tale massima. EU C 2015 290,C-97/14 30 APRILE 2015 IVA SUI SERVIZI. Determinazione del luogo di esecuzione dei servizi– Destinatario del servizio identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in diversi Stati membri– Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata materialmente eseguita. L’articolo 55 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto vigente sino al 01/01/10 , deve essere interpretato nel senso che non si applica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al contempo nello Stato membro in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite e in un altro Stato membro, poi unicamente in tale altro Stato membro, e in cui i beni mobili materiali cui tali prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni. Questa direttiva ha sostituito la VI Direttiva sull’IVA i criteri, generali e speciali, per individuare il luogo delle prestazioni di servizi imponibili sono contenuti nel Titolo V e nello specifico nel cap. 3 sez. 2 e 3.Gli artt. 44-59 articolo 9 VI Direttiva IVA contengono le regole che determinano il luogo di collegamento fiscale articolo 55, EU C 2014 2298 e 2270 , il cui fine è quello di evitare, da un lato, conflitti di competenza da cui possano derivare doppie imposizioni e, dall’altro, la mancata imposizione di introiti. L’articolo 55 è volto a stabilire una suddivisione razionale delle rispettive sfere di applicazione delle normative nazionali in materia di IVA, determinando in modo uniforme il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi, che, in genere, è quello ove sono materialmente eseguite. Introduce una deroga se i servizi, ai fini dell’IVA, sono forniti a destinatari siti all’estero, id est in Stati membri diversi da quelli in cui è materialmente eseguita detta prestazione in questo caso è il luogo situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario delle prestazioni il numero di identificazione IVA con il quale gli è stato reso il servizio. Nella nostra fattispecie questa condizione non è soddisfatta società ungherese con sede anche in UK non essendoci stato un servizio di trasporto/spedizione di beni al di fuori dallo Stato membro di esecuzione materiale di tali prestazioni. Pertanto, il luogo di collegamento fiscale si determina ex articolo 52 Lett. C. di detta direttiva è quello dello Stato membro della loro esecuzione materiale, nella fattispecie l’Ungheria.