RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 291, C-80/14 30 APRILE 2015 TUTELA DEI LAVORATORI-LICENZIAMENTO-POLITICA SOCIALE. Licenziamenti collettivi – Nozione di stabilimento” – Metodo di calcolo del numero di licenziamenti. La nozione di stabilimento contenuta nell’art. 1, § . 1, comma I, lettera a , ii , della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretata allo stesso modo della nozione contenuta nella lettera a , i , di questo comma. Questo articolo, poi, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda un obbligo di informazione e di consultazione dei lavoratori in caso di licenziamento, nel corso di un periodo di 90 giorni, di almeno 20 lavoratori di un particolare stabilimento di un’impresa, e non quando il numero complessivo di licenziamenti in tutti gli stabilimenti o in taluni stabilimenti di un’impresa nel corso del medesimo periodo raggiunge o supera la soglia di 20 lavoratori. Inizialmente era riunita ai C-392/13 e C-182/13 v. conclusioni EU C 2015 66 saranno decisi il 13/5/15. La nozione di stabilimento, non fornita dalla direttiva, si ricava dai principi espressi dalle sentenze Rockfon EU C 1998 420 ed Athinaïki Chartopoiïa EU C 2007 101 in considerazione del fatto che lo scopo della D. 98/59 attiene agli effetti socioeconomici che i licenziamenti collettivi potrebbero provocare in un contesto locale e in un ambiente sociale determinati, l’entità in questione non deve necessariamente essere dotata di una qualsivoglia autonomia giuridica e neppure di un’autonomia economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica per poter essere qualificata come ‘stabilimento’ . Ergo qualora un’ impresa comprenda più entità che soddisfano i criteri precisati ai § § . 47, 49 e 51 di questa sentenza, è l’entità cui i lavoratori colpiti da licenziamento sono addetti per lo svolgimento delle loro mansioni a costituire lo ‘stabilimento’ ai sensi di detta norma è quindi esclusa l’esegesi di cui al § .61 perché contraria alla ratio della D.98/59. Spetta al giudice del rinvio valutare, in base a quanto sopra, se i negozi dei due gruppi di distribuzione che hanno effettuato i licenziamenti, siti in tutto l’UK, debbano esser considerati stabilimenti distinti o meno. EU C 2015 288, C-528/13 SANITÀ PUBBLICA-DONAZIONE SANGUE ESCLUSIONE OMOSESSUALI. Non discriminazione Criteri d’idoneità dei donatori ed esclusione permanente o temporanea – Persone il cui comportamento sessuale le espone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue – Uomo che ha avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso. Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE su taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate. I donatori sono sottoposti a specifici test per escludere che siano affetti o portatori di Epatite B e C e/o Hiv 1-2 Direttiva 2002/98 il sangue e i suoi componenti utilizzati a fini terapeutici o in dispositivi medici dovrebbero provenire da persone il cui stato di salute garantisca che non si producano effetti negativi a seguito della donazione e che gli eventuali rischi di trasmissione di gravi malattie infettive trasmissibili col sangue siano ridotti al minimo. Ne consegue che, per quanto concerne la finalità della direttiva 2004/33, quando il rischio di una simile trasmissione è più elevato deve applicarsi l’esclusione permanente . La tutela della salute pubblica prevale su tutti gli altri interessi confliggenti, escludendo, nei casi e nei termini sopra esplicati, la violazione dei principi di non discriminazione in base agli orientamenti sessuali , pari trattamento e proporzionalità EU C 2014 350, 2058, 2013 588 e 20012 776 . Infatti la relazione Men who have sex with men MSM , Monitoring implementation of the Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia 2012 progress , dell’ottobre del 2013,redatta dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento CE n. 851/2004, evidenzia che in Francia l’incidenza di HIV all’interno della categoria degli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con persone del loro stesso sesso sarebbe la più elevata che tra tutti gli Stati oggetto dello studio .