RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO MITRINOVSKY comma MACEDONIA 30 APRILE 2015, RIcomma 6899/12 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL GIUDICE REVOCA DELL’INCARICO-EQUO PROCESSO-RIPARTIZIONE COMPETENZE. La S.comma decretò l’errore professionale del giudice, il suo presidente può deciderne il licenziamento presso il CDS? No. Il ricorrente era un giudice della CDA di Skopje il collegio di cui era membro sancì che un detenuto fosse messo ai domiciliari, ma la S.comma ne decretò l’incompetenza nel merito. Il Presidente della S.C., poi, fece parte del plenum del CDS che decise la revoca del suo incarico per questo errore professionale l’appello presso la S.comma fu respinto ricorse alla CEDU per la palese parzialità di questo collega e/o la sua incompatibilità a decretarne il licenziamento. La CEDU ha confermato che il CDS non è un tribunale imparziale ed indipendente, sì che è violato l’equo processo. Il Parere 7/10 del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei CCJE e la relativa Magna Charta dei giudici ribadiscono la loro indipendenza e l’imparzialità quali cardini di uno stato di diritto e dettano le linee guida per garantirla. Palese il conflitto d’interessi il giudice che decreta l’errore professionale non può far parte del collegio che decide il licenziamento d’ufficio per lo stesso. Ciò viola l’elemento soggettivo il giudice deve essere scevro da pregiudizi personali o verso un dato caso e quello oggettivo il Tribunale od altri suoi aspetti, come la sua composizione, non devono offrire spunti che facciano dubitare della sua imparzialità del concetto d’imparzialità ex articolo 6 § .1. Le Corti, poi, devono ispirare fiducia nel pubblico, venuta meno nel nostro caso, tanto più che gli altri due giudici del collegio della CDA furono assolti per lo stesso errore imputato al ricorrente Fazli Aslaner c.Turchia del 4/3/14, Werner c.Polonia del 15/11/01 e Grand Chamber Kyprianou c.Cipro del 2005 . SEZ. III CASO FERRARI comma ROMANIA 28 APRILE 2015 NEGATO AFFIDO AL PADRE CHE LAVORA ALL’ESTERO BAMBINI CON LA VALIGIA REGOLAMENTO 2001/2003/CE. L’eccessiva durata della procedura per l’affido del minore ex Convenzione dell’Aja ha minato il legame padre-figlio. Il ricorrente è argentino ed era sposato con una donna con doppia nazionalità argentina e rumena. È un pilota d’areo risiede in Argentina, viaggia molto ed è spesso domiciliato, per lavoro, all’estero. Quando la moglie tornò in Romania chiese il divorzio e l’affidamento del figlio minorenne, lui chiese ex Convenzione dell’Aja del 1980 il rimpatrio del figlio in Argentina. Dopo 13 mesi le autorità rumene decisero che, per il benessere del bimbo, era meglio l’affido alla madre e che vivesse in Romania, visto che il padre, per il suo lavoro, non poteva occuparsene violato l’articolo 8 Cedu. Gli Stati, pur avendo una certa discrezionalità, nello stabilire se restituire o meno un bambino devono prendere decisioni rapide v. Linee guida del 2003 alla good practice della Convenzione dell’Aja , adeguatamente motivate, tenendo conto delle censure di entrambe le parti e soprattutto devono adottare misure che non ostacolino il godimento della vita familiare e l’esercizio dei diritti ad esso sottesi, come il rapporto padre-figlio. Nella fattispecie l’eccessiva durata della procedura ha violato questi doveri ed è nettamente in contrasto con gli obiettivi prefissi dagli articolo 12,13 e 20 Convenzione questo ritardo ha minato irrimediabilmente tale legame in netto contrasto con l’interesse primario del benessere del minore. Si noti la peculiarità della fattispecie il bambino non era stato rapito, bensì entrambi i genitori avevano dato il consenso ai viaggi all’estero ed in Romania. I principi sottesi alla fattispecie sono stati analiticamente esaminati nella nota alla Grand Chamber X. c. Lettonia del 26/11/13. SEZ. II CASO BAŞTÜRK comma TURCHIA 28 APRILE 2015, RIcomma 49742/09 RISSA-PRESCRIZIONE REATO PER GLI AGGRESSORI E NON PER LE VITTIME. Lo Stato ha violato i suoi doveri l’inchiesta penale fu lenta, sì che i reati degli aggressori si prescrissero. Il ricorrente, durante una rissa, per aiutare suo fratello, aggredito da due uomini, rimase gravemente ferito. Tutti e quattro furono rinviati a processo penale, ma per gli aggressori, vista la lentezza dell’inchiesta, scattò la prescrizione del reato riesame della S.comma per la vigenza dal 2005 di un nuovo cp ,mentre fu confermata la sua condanna all’ammenda inflitta anche al fratello in tutti i gradi di giudizio. Violato l’articolo 3 Cedu. Infatti è cruciale che, in casi come questo, le autorità interne agiscano celermente anche per preservare la fiducia che la collettività ripone in esse nella fattispecie ciò non era avvenuto e lo svolgimento del processo penale non era stato corretto. Dalle loro carenze era derivata la prescrizione del reato dovuta all’applicazione di nuove norme intervenute nelle more del processo penale , sì che gli aggressori erano restati impuniti al contrario del ricorrente/vittima. In breve lo Stato è venuto meno ai suoi doveri positivi di tutela i rimedi penali sono stati de facto inefficaci per queste carenze di diligenza, sì che è stato ravvisato un trattamento inumano ex articolo 3 N.A. c. Moldavia del 24/9/13 e Ibrahim Demirtaş c. Turchia del 28/10/14 .