RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 261, C-382/13 23 APRILE 2015 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE PREVIDENZA SOCIALE ASSEGNI FAMILIARI. Lavoro occasionale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza – Normativa applicabile –Rifiuto di concedere assegni familiari e riduzione della pensione di vecchiaia da parte dello Stato di residenza. L’art. 13, § . 2, lett. A, del regolamento CEE n. 1408/71 sull’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e novellato dai regolamenti CE n. 118/97 en. 1992/2006 deve essere interpretato nel senso che il residente di uno Stato membro, che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come modificato, e che lavora per alcuni giorni al mese sulla base di un contratto di lavoro occasionale nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettato alla normativa dello Stato di occupazione tanto per i giorni in cui egli svolge un’attività subordinata, quanto per quelli in cui non la svolge. Questo § . In combinato disposto col § .1 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, non osta a che un lavoratore migrante, assoggettato alla normativa dello Stato membro di occupazione, riceva, in forza di una normativa nazionale dello Stato di residenza, le prestazioni relative al regime di assicurazione vecchiaia e gli assegni familiari di quest’ultimo Stato. I principi sottesi alla fattispecie erano già stati codificati nelle sentenze Hudzinski e Wawrzyniak C 611 e 612/10,EU C 2012 339 e Bosmann C 352/06, EU C 2008 290 . EU C 2015 260, C-38/14 23APRILE 2015 IMMIGRAZIONE CLANDESTINA INCOMPATIBILITÀ TRA SANZIONE ECONOMICA ED ESPULSIONE. Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che impone, in caso di soggiorno irregolare, a seconda delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento . La direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 6 § . 1, e 8 § . 1, letti in combinato disposto con l’art. 4, § § . 2 e 3, dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di tale Stato, a seconda delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento, misure queste applicabili l’una ad esclusione dell’altra. L’art. 4 § § . 2 e 3 consente agli Stati UE di derogare alle norme ed alle procedure stabilite dalla direttiva. In tal senso, con riferimento alle disposizioni previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo e che dovessero rivelarsi più favorevoli ai cittadini di paesi terzi, cui fa riferimento il § .2, si deve necessariamente constatare che nessuna disposizione della predetta direttiva, né alcuna disposizione di un atto rientrante nell’acquis comunitario, consente l’introduzione di un meccanismo che imponga, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro, a seconda delle circostanze, o un’ammenda o l’allontanamento, misure queste applicabili l’una ad esclusione dell’altra . Infatti questa facoltà di deroga è subordinata al fatto che le disposizioni più favorevoli alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della D.2008/115, adottate o mantenute dagli Stati membri, siano compatibili con la stessa EU C 2012 777, 2011 807 e 268 . Il meccanismo previsto dalla fattispecie è chiaramente incompatibile potrebbe comprometterne gli obiettivi e l’effetto utile. Da questa e da altre analoghe riflessioni è scaturita detta massima.