RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRAND CHAMBER CASO MORICE C.FRANCIA 23 APRILE 2015, RIC.29369/10 RAPPORTO AVVOCATI E GIUDICI DIFFAMAZIONE CONTRASTO SULLA LIBERTÀ D’EPRESSIONE. Il giudice non può decidere sulla conferma della condanna per diffamazione del legale che lo censurò in una lettera al Guardasigilli, ripesa dai media. Violata la libertà d’opinione del legale. L’11/7/13 la CEDU ravvisò la violazione dell’articolo 6 § .1, ma non dell’articolo 10 Micallaef c.Malta [G.C.] del 2009, Kudeshkina c. Russia e Brunet-Lecmpte ed altri c. Francia del 26 e 5/2/09 , riconosciuta però dalla Gcomma Il ricorrente, difensore della vedova Borrel, giudice morto in circostanze dubbie, scrisse al Guardasigilli criticando la parzialità di due giudici, cui la stessa CDA di Parigi, accertando irregolarità, aveva revocato l’inchiesta. Visto il vasto eco sui media, Le Monde riprese e commentò la missiva e l’avv. fu condannato per diffamazione, confermata, poi, dalla S.comma nel collegio anche uno dei diffamati . Mutato l’orientamento prevalente sul punto descritto nel caso Kincses c. Ungheria nella rassegna del 27/01/15.Infatti la GC impone di contestualizzare l’intera vicenda, che ebbe grande eco sui media, divenendo di pubblico interesse, sì da preservare il potere giudiziario e da vigilare sul reciproco rispetto tra giudici ed avvocati. La condanna era illegittima erano critiche espresse nello svolgimento del mandato, fondate su concrete basi fattuali ed era di pubblico interesse far conoscere il funzionamento della giustizia e gli sviluppi dell’inchiesta . Il legale è direttamente implicato in questo funzionamento, viste le sue mansioni di difensore, sì che il suo ruolo non è assimilabile a quello di un giornalista, mero testimone esterno incaricato d’informare il pubblico July e Sarl Liberation c.Francia del 14/2/08 . SEZ. V CASO FRANÇ OIS comma FRANCIA 23 APRILE 2015, RIcomma 26690/11 DIRITTO DIFESA-RAPPORTI AVVOCATO E PG. La PG dissente dall’avvocato che tutela il suo cliente? No all’arresto. Il ricorrente è un avvocato che nel difendere un minore, durante l’interrogatorio, ebbe un duro scontro col poliziotto, che lo conduceva, sul sottoporre il cliente a perizia medica, come richiesto nelle memorie scritte. Fu sottoposto all’etilometro e, pur se negativo, fu messo in custodia preventiva. Per la CEDU questa è una misura arbitraria e sproporzionata che viola l’art 5 § .1. La CEDU, infatti, nota come l’arresto sia avvenuto mentre il legale svolgeva il suo mandato difensivo e soprattutto rileva vari vuoti legislativi del cp da colmare a breve non sono regolate le tutele per gli avvocati nello svolgimento delle loro mansioni, le c.d. perquisizioni di sicurezza cui è stato sottoposto il ricorrente , né l’obbligo di perizia medica per chi commette reati in stato d’ebrezza cliente . Il richiamo al rispetto del diritto interno, contenuto nell’elenco tassativo di scriminanti dell’articolo 5 § .1, infatti è una condizione essenziale, ma non necessaria una condotta può essere legittimata da norme interne, ma contraria alla Cedu Guzzardi c.Italia del 6/11/80e Tymoshenko c.Ucraina del 30/4/13 . SEZ.III CASO JUNTA RECTORA DEL ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA ER.N.E. comma SPAGNA 21 APRILE 2015, RIcomma 45892/09 FORZE ARMATE LIBERTÀ DI MANIFESTARE. Il divieto di sciopero delle forze di polizia, anche autonoma, è legittimo. Il ricorrente è il sindacato della polizia della comunità autonoma basca che ha contestato questo divieto, ritenuto in contrasto con gli articolo 11 e 14 Cedu,ma per la CEDU è legittimo ed ha escluso ogni discriminazione con altri dipendenti pubblici cui è consentito. Infatti la libertà di manifestazione, sotto cui sussumere lo sciopero, non è assoluta, come si desume dall’articolo 11 § .2 che lo vieta per alcune categorie professionali, anche di dipendenti pubblici impiegati in settori chiave dello Stato sicurezza, salute, tutela dell’ordine pubblico, della morale, dei diritti e delle libertà fondamentali includendo espressamente le forze armate e di polizia. La legge dovrà indicare chiaramente tali categorie e la portata di queste restrizioni Unione nazionale dei lavoratori dei trasporti marittimi c.UK del 2014, Enerji Yapı-Yol Sen Enerji Yapı-Yol Sen c.Tuchia del 2009 e Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia del 31/5/07 . Palesi le analogie col nostro ordinamento C.Cost. 449/99 . SEZ. III CASO DANIS ED ASOCIAŢIA ETNICILOR TURCI C.ROMANIA 21 APRILE 2015, RIcomma 16632/09 LEGGE ELETTORALE LIMITI ALL’ELEGGIBILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE TUTELA MINORANZE ETNICHE. Illegittime le modifiche della legge elettorale per escludere le minoranze etniche a pochi mesi dalle elezioni parlamentari. Sono il candidato e un’associazione di tutela delle persone di origine turca, iscritta al registro dell’associazioni e delle fondazioni sin dal 2004, anno in cui aveva partecipato alle elezioni parlamentari, perdendole per pochi voti entrò un’altra analoga associazione. Nel 2008 fu riformata la legge elettorale potevano essere elette solo quelle che avevano il riconoscimento della pubblica utilità, concesso a chi aveva svolto una significativa attività nei 3 anni precedenti le elezioni. Non potendo avere questo requisito fu esclusa, sì che per la CEDU ciò viola il combinato disposto degli articolo 14 non discriminazione e 3 protocollo 1 libere elezioni . La CEDU ricorda che tra le regole elettorali fondamentali rientrano le condizioni per partecipare alle elezioni, perciò questo cambio, volto ad escludere alcune associazioni dalle elezioni a 7 mesi dalle stesse , è un intervento sproporzionato rispetto al fine legittimo della tutela delle minoranze e delle libere elezioni che sottende una discriminazione della ricorrente e delle altre analoghe associazioni in netto contrasto, come detto, con la Cedu Labita c. Italia [GC] del 2000, Partito del lavoro georgiano c. Georgia del 2009 ed Ekoglasnost c. Bulgaria del 6/11/12 .