RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO ARMELLINI ED ALTRI comma AUSTRIA 16 APRILE 2015, RIcomma 14134/07 DIRITTO DI CRONACA CALCIO SCOMESSE Non viola la libertà d’opinione la condanna per diffamazione per un articolo che non rispettava l’etica giornalistica La CEDU ha così deciso questo ricorso presentato da due giornalisti e dall’editore della rivista sportiva che ha pubblicato il pezzo censurato. Infatti ha ritenuto che i giornalisti devono scrivere responsabilmente, evitando i meri sensazionalismi, fornendo opinioni obiettive ed equilibrate nel rispetto dei principi cardine cui si deve ispirare il diritto di cronaca. La libertà d’opinione, il diritto di essere informati su fatti di pubblico interesse ed il rispetto della privacy e dell’onorabilità delle persone su cui si dibatte devono essere ben bilanciati. Tutto ciò non è stato rispettato e non è stato fatto alcun concreto riscontro ai meri sospetti su cui si è incentrato l’articolo che ha portato alla condanna per diffamazione dei ricorrenti ed ad un esoso risarcimento a favore delle PO Flinkkilä e altri comma Finlandia del 06/04/10 . Fattispecie relativa ad un reportage sullo scandalo del calcio scommesse in cui s’insinuava il ruolo determinante nel truccare alcune partite, in cambio di mazzette dalla mafia, avuto da tre giocatori tutto infondato. Palesi le analogie con alcuni fatti di cronaca italiani. SEZ. II CASO DURRU MAZHAR CEVİK E MUNIRE ASUMAN CEVİK DAGDELEN comma TURCHIA 14 APRILE 2015, RIcomma 2705/05 ESPROPIAZIONE MANCATO INDENNIZZO ACQUE TERMALI L’espropriazione di un terreno, senza il dovuto indennizzo, lede eccessivamente gli interessi economici dei ricorrenti Sono una coppia di sposi cui è stato espropriato un terreno in parte paludoso ed in parte con sorgenti di acque calde senza il dovuto indennizzo per lo Stato quelli dovevano essere beni demaniali, perciò non potevano appartenere ai privati. Quando, però, è stato iscritto nei registri fondiari, nel 1958, le autorità catastali non avevano mosso obiezioni, sì che il diritto di proprietà dei ricorrenti era incontestabile.Questa interferenza illegittima ed arbitraria viola l’articolo 1 protocollo 1 Cedu. Infatti per la sua giurisprudenza costante Brusco comma Italia del 2001, Altunay c.Turchia del 17/04/12 il terreno non doveva essere espropriato e, in ogni caso, i ricorrenti dovevano esser indennizzati secondo i parametri fissati dalla Grand Chamber Guiso-Gallisay del 22/12/09 e dalla CEDU Giannitto comma Italia del 28/01/14 v. nota nell’edizione della stessa data . Forte l’analogia con la CEDU Valle Pierimpiè Azienda agricola Spa comma Italia del 23/09/14 sulla proprietà delle c.d. valli da pesca nella Laguna di Venezia esu gli usi civici sullo sfruttamento del mare. Il 14/04/15 è stato deciso il caso Chinnici comma Italia numero 2 sempre sulla congruità dell’indennizzo per l’indebita espropriazione risarcito con €. 95000. Per completezza d’informazione il 16/04/15 i casi Smaltini comma Italia ric.49961/09 , sulla presunta violazione dei doveri di tutela della salute dalle emissioni nocive dell’Ilva e sull’esegesi dell’articolo 360 cpp e Viviani ed altri comma Italia ricomma 9713/13 sulla carenza d’informazione e di misure, legislative ed amministrative, per tutelare la popolazione dell’area vesuviana dai rischi d’eruzione sono stati dichiarati irricevibili perché non adeguatamente comprovati. GRAND CHAMBER CASO MUSTAFA E FECIRE TUNÇ comma TURCHIA 14 APRILE 2015, RIcomma 24014/05 GIOVANE MILITARE MORTO DURANTE LA RONDA AD AZIENDA PRIVATA INCHIESTA ADEGUATA, CELERE MEMBRO DEL COLLEGIO NON IMPARZIALE Irrilevante la mancata indipendenza di un giudice del collegio, se l’inchiesta è stata adeguata ed i ricorrenti hanno potuto esercitare i loro diritti non violato l’articolo 2 Annullata la sentenza della sez. II della CEDU, emessa il 25/06/13 con un verdetto non unanime come quello della GC riconobbe la violazione dell’articolo 2 Cedu nella mancanza dei requisiti d’indipendenza in base alla legge allora vigente di uno dei tre giudici militari che facevano parte della commissione d’inchiesta sulla morte del ragazzo, avvenuta per una manipolazione dolosa della sua arma d’ordinanza, mentre faceva la ronda ad una società petrolifera privata, la cui sicurezza era garantita dalla guardia nazionale, ove svolgeva la naja. Infatti il grado d’indipendenza richiesto dall’articolo 2 è diverso da quello richiesto ai membri delle corti e/o dei collegi ex articolo 6 § .1 la mancanza di requisiti d’indipendenza non ha influito sull’inchiesta e sull’esercizio dei diritti dei ricorrenti, adeguatamente tutelati. La morte del figlio, poi, non era avvenuta in circostanze tali da considerare aprioristicamente responsabili le forze dell’ordine, intese quali istituzione come nel caso di morti violente durante la custodia presso la polizia o durante scontri che implichino l’uso della forza nelle operazioni militari, di polizia o durante le manifestazioni. Irrilevante che fosse stato ucciso da un commilitone la manomissione non era riconducibile alle sue mansioni BehÇ et Tas comma Turchia – caso pilota -, Lyalyakin comma Russia, Cestaro comma Italia nelle rassegne del 13/03 e del 10/04/15 .