RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 238, C-446-449/12 16 APRILE 2015 PASSAPORTO BIOMETRICO-TUTELA PRIVACY APPLICAZIONE ALLE CARTE D’IDENTITÀ Uso dei dati rilevati per fini diversi dal rilascio dei passaporti e dei documenti di viaggio – Costituzione e utilizzo di banche dati contenenti dati biometrici – Garanzie di legge L’art. 1, § .3, del regolamento CE n. 2252/2004 novellato dal n. 444/2009 , relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso è inapplicabile alle carte d’identità rilasciate da uno Stato membro ai propri cittadini, come le carte d’identità dei Paesi Bassi e ciò indipendentemente tanto dalla durata della loro validità quanto dalla possibilità di utilizzarle nel corso di viaggi effettuati al di fuori di tale Stato. L’art. 4 § .3, poi, deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di garantire nella loro legislazione nazionale che i dati biometrici, rilevati e conservati conformemente allo stesso, non saranno rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del passaporto o del documento di viaggio anche questo non rientra nel suo ambito di applicazione. Ciò si ricava dall’esegesi letterale dell’art. 1 § .3 e dai lavori preparatori del regolamento n. 2252/2004. Infatti dall’art. 1 § .3 del progetto di regolamento documento del Consiglio n. 11489/04 risulta che va applicato ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri aventi una validità di minimo 12 mesi. Non si applica alle carte d’identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini EU C 2013 105, 588 e 670 . La discrezionalità dei paesi UE circa l’uso e la conservazione dei dati biometrici per fini diversi da quelli previsti dall’art. 4 § . 3 trova il limite del rispetto degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 8 Cedu. Spetterà ai giudici nazionali valutare la compatibilità di tutti questi provvedimenti col relativo diritto interno e, eventualmente, con la Cedu. EU C 2015 227, C-557/13 16 APRILE 2015 PROCEDURA D’INSOLVENZA RICORSO CONTRO ATTI PREGIUDIZIEVOLI PIGNORAMENTO QUALE DIRITTO REALE Pignoramento anteriore alla procedura, pagato dopo la sua apertura Termini di prescrizione, di esercizio dell’azione revocatoria e di decadenza – Regole relative alla forma dell’azione revocatoria – Legge applicabile L’art. 13 del regolamento CE n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso della sua applicabilità ad una fattispecie in cui il pagamento, contestato da un curatore fallimentare, di una somma di denaro, pignorata anteriormente all’apertura della procedura di insolvenza, sia stato effettuato solo successivamente all’apertura della procedura stessa. Il regime derogatorio da esso istituito include parimenti i termini di prescrizione, quelli per l’esercizio dell’azione revocatoria e di decadenza previsti dalla legge cui è soggetto l’atto contestato dal curatore fallimentare lex causae che disciplinerà anche le regole di forma che presiedono all’esercizio di un’azione revocatoria. Questo criterio ex Regolamento 593/08, c.d. Roma I è stato preferito agli altri individuati dall’art. 13 lex rei sitae e lex fori concorsus per tutelare il legittimo affidamento dei creditori o dei terzi in ordine alla validità dell’atto EU C 2014 216, 2013 697 e 626 e 2012 417 e 758 . EU C 2015 215, C-527/13 14 APRILE 2015 PARI OPPORTUNITÀ-PENSIONE PREVIDENZIALE-DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE PART-TIME Calcolo delle prestazioni – Sistema di integrazione delle lacune contributive – Lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno L’art. 4 § . 1 Direttiva 79/7/CEE, sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale le interruzioni contributive, presenti nel periodo di riferimento per il calcolo di una pensione contributiva di invalidità e successive a un impiego a tempo parziale, sono prese in considerazione utilizzando le basi contributive minime vigenti e applicando a queste ultime il coefficiente riduttore relativo a detto impiego, mentre, se tali interruzioni sono successive a un impiego a tempo pieno, una riduzione siffatta non è prevista. Tutto ciò è escluso, però, dal campo di applicazione dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva 97/81/CE novellata dalla 98/23/CE . V. EU C 2014 2334 e 2012 746.