RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 201, C-499/13 26 MARZO 2015 IVA SU IMMOBILE VENDUTO ALL’INCANTO PRINCIPI DI NEUTRALITÀ E TRASPARENZA ONERI GRAVANTI SULL’UFFICIALE GIUDIZIARIO. Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte. Gli artt. 9, 193 e 199, § .1, lett. g della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti. Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Infine gli artt. 206, 250 e 252 ed il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo. Cfr. EU C 2012 40, 163, 373 e 759. EU C 2015 03, C-498 PPU 9 GENNAIO 2015 SOTTRAZIONE DI MINORI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE. Procedimento pregiudiziale d’urgenza –Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. L’articolo 11, § § . 7 e 8, del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Infatti l’art 11, § § . 6, 7 e 8 non individua l’autorità giurisdizionale nazionale competente ad esaminare la questione dell’affidamento del minore a seguito dell’emanazione di un provvedimento contro il ritorno, limitandosi a chiarire che, ex articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, deve essere notificato alle parti per presentare le loro conclusioni all’autorità giurisdizionale e consentirle, così, l’eventuale esame della questione dell’affidamento del minore. Ergo spetta al diritto nazionale stabilire se, qualora sia stata già adita l’autorità competente del luogo di residenza del minore, l’autorità giurisdizionale che lo Stato membro individua come competente a svolgere detto esame venga spogliata della propria competenza in favore di altre autorità giurisdizionali dello stesso Stato membro EU C 2010 400, 582 e 2008 406 . Su questo punto si è pronunciata più volte anche la CEDU M.A. c. Austria del 20/01/15 v. rassegna del 22/01/15 e Adzic c. Croazia del 12/03/15, Cavani padre e figlie c. Ungheria del 28/10/14 nel quotidiano della stessa data .