RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. IV CASO CESTARO C.ITALIA 07 APRILE 2015, RIcomma 6884/11 G8 DI GENOVA DEL 2001 - POLIZIA VS NO GLOBAL - OCCUPAZIONE DELLA SCUOLA DIAZ. La nostra legislazione penale è inadeguata e priva di effetti dissuasivi per prevenire il reiterarsi delle possibili violenze da parte delle polizia. I fatti sono noti si rinvia alla lunga e complessa sentenza per ogni approfondimento durante il XXVII G8, tenutosi a Genova nel 2001, il gruppo Genoa Social Forum GFS , che raggruppava varie sigle di gruppi antagonisti si rese protagonista di manifestazioni accompagnate da atti di vandalismo e da scontri con la polizia . Nella notte tra il 21 ed il 22/07/01, asseritamente in osservanza delle misure di sicurezza imposte dalla L.349/00, il VII Nucleo antisommossa, fece irruzione malmenando gli occupanti no global, black block , tra cui il ricorrente riportò varie fratture ed ecchimosi cui il comune aveva dato la disponibilità del complesso scolastico Diaz per dormire. La Cass. pen. 38085/12 attestò la sconsiderata violenza dell’irruzione, la carenza di una gerarchia atta a limitare le violenze sugli occupanti 87 feriti, 93 arresti illegali e che ciò si tradusse in una concessione di usare la forza ad libitum, senza contare che gli alti dirigenti della polizia e gli agenti, condannati in via definitiva, furono accusati di aver falsificato le prove, i verbali e formulato le accuse in modo logico e coerente, tanto da indurre i pubblici ministeri a chiedere, e ottenere seppure in parte, la convalida degli arresti . Fu istituita anche una commissione parlamentare d’inchiesta. I reati più gravi, però, nel frattempo erano prescritti e successivamente i condannati beneficiarono dell’indulto, sì che, per il ricorrente, la condanna non ebbe effetto sulle loro carriere. Per la CEDU tutto ciò viola l’art. 3 Cedu sotto il profilo sostanziale e procedurale. Risarcito con € 45.000. Tutto quanto sopra descritto ed esplicato dalla S.comma palesemente viola l’art. 3 sotto il profilo materiale, sì che l’intera vicenda è qualificabile come tortura/trattamento inumano Karaahamed c. Bulgaria e Chinez c.Romania nelle rassegne del 27/02 e 20/03/15, Palazzolo c. Italia del 24/09/14, Sala c. Italia del 01/07/14, Grand Chamber Giuliani e Gaggio c. Italia del 2011 e Kozacioglu c.Turchia del 19/02/12 .Non sono stati correttamente bilanciati i contrapposti interessi, tanto più che era richiesto un più alto grado di attenzione, visto che i colpevoli erano dirigenti ed agenti delle forze speciali. La CEDU pur riconoscendo che la missione della polizia, nella società democratica, è molto difficoltosa, stante anche l’imprevedibilità del comportamento umano ribadisce che, nella lotta al terrorismo, sono assolutamente vietati le aggressioni arbitrarie e l’uso della tortura o di trattamenti inumani come nella fattispecie. Da un punto di vista procedurale l’inchiesta è stata inadeguata e non effettiva perché l’Italia non ha rispettato le norme internazionali in materia né le osservazioni del CTP e dell’osservatorio dell’ONU § § . 107 ss , non avendo codificato il reato di tortura la riforma degli artt. 39, 157-161 sulla prescrizione l. n. 251/05 e D.lgs. n. 92/08 e l’indulto l. n. 241/06 , poi, hanno portato a non punire alcuni reati gravi ed a condonare parte delle pene, tanto che i rei hanno potuto continuare a lavorare ed a progredire nelle loro carriere. Infine si stigmatizza l’imposizione di un nuovo fardello” alla PC costituitasi nel processo penale deve intentare una causa civile per ottenere un consono risarcimento art. 2 Cedu . La CEDU, perciò, ha invitato l’Italia, fornendo misure generali” § § .239 ss , a colmare detto vuoto legislativo e ad adottare un adeguato quadro giuridico volto ad impedire che i colpevoli godano di benefici in contrasto con la sua giurisprudenza sull’art. 3. SEZ. III RAGUŽ comma SERBIA 07 APRILE 2015, RIcomma 8182/07 INOTTEMPERANZA DELLE SENTENZE - IMPOSSIBILITÀ DI PORTARE A BUON FINE L’ESECUZIONE COATTA - RECUPERO CREDITI. L’inottemperanza di una sentenza passata in giudicato e le difficoltà incontrate nell’esecuzione coattiva per il recupero del relativo credito violano gli artt. 6 § .1 e 1 protocollo 1 Cedu. Il ricorrente ottenne il riconoscimento giudiziale di un credito, nonché la liquidazione dei relativi interessi, perciò nel 2003 intentò un’esecuzione coattiva della sentenza il pignoramento e la vendita dei beni del debitore risultò impossibile per diversi motivi. L’esecuzione coattiva fu interrotta varie volte, da ultimo per la morte del debitore e le difficoltà di reperire i suoi eredi. La richiesta di nominare un curatore speciale per gli eredi fu respinta, così come tutte le richieste di riassunzione e di prosecuzione la procedura nel 2009 fu definitivamente respinta. Lo Stato ha l’obbligo di garantire l’ottemperanza alle sentenze civili e che le esecuzioni forzate, per loro natura rapide, non possono essere impedite, invalidate e ritardate indebitamente. La responsabilità dello Stato, quando le parti sono privati cittadini, è limitata solo al suo coinvolgimento nella procedura e si esaurisce al termine dell’esecuzione coattiva. Non può essere ascritta allo Stato la mancata esecuzione per l’indigenza del debitore, salvo e nella misura in cui essa sia imputabile alle autorità interne per errori e ritardi nel procedere all’esecuzione coattiva Tesic c. Serbia dell’11/02/14 e Fuklev c. Ucraina del 07/06/05 .Nella fattispecie è palese la responsabilità dello Stato per non avere agito diligentemente mancata nomina di un curatore speciale degli eredi, esecuzione esperita quattro volte etc. e non aver preso misure sufficienti a far eseguire la sentenza favorevole al ricorrente. Si fa presente che il 09/04/15 sarà deciso l’analogo caso Tchokontio Happi c. Francia inottemperanza ad una sentenza amministrativa per la refusione di somme per l’emergenza abitativa .