RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 202, C-556/13 26 MARZO 2015 RCA-RISCHIO COMMISURATO ALL’USO TERRITORIALE DEL VEICOLO. Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio di circolazione dell’autoveicolo. L’art. 2 della III Direttiva 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla Direttiva 2005/14/CE, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione di unico premio , ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento abituale oppure sull’intero territorio dell’UE. La CGUE rileva che per interpretare una disposizione del diritto UE, occorre tenere conto non soltanto dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte la Direttiva in esame ha il fine di tutelare le vittime degli incidenti stradali e gli assicurati, tanto più che il legislatore comunitario ha imposto la RCA ed un unico premio validi per tutta l’UE. In conclusione le sue norme sul premio unico e sull’estensione territoriale della copertura assicurativa riguardano non soltanto i rapporti tra l’assicuratore e la vittima dell’incidente, ma anche quelli tra l’assicuratore e l’assicurato. In particolare, tali disposizioni implicano che, a fronte del pagamento da parte dell’assicurato del premio unico, l’assicuratore si assume, in linea di principio, il rischio di risarcire le vittime di un eventuale incidente che coinvolga il veicolo assicurato, qualunque sia lo Stato membro dell’Unione sul territorio del quale tale veicolo viene utilizzato e in cui detto incidente si verifica . Ergo la limitazione imposta dalla legge lituana è illegittima e contraria al diritto comunitario EU C 2014 2146 e 2013 512 . EU C 2015 199, C-279/13 26 MARZO 2015 DIRITTO D’AUTORE TRASMISSIONI INTERATTIVE ON DEMAND NOZIONE DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO. Trasmissione in streaming di un incontro sportivo Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi. L’art. 3, § . 2, della Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui a detto art. 3, § . 2, lett. D, riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, a condizione che siffatta estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore. La CGUE fonda questa esegesi sul combinato disposto degli artt. 13 § .2 della Direttiva 2001/29 e 8 § .3 della Direttiva 2006/115. Quest’ultima, infatti, riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’art. 8, § . 3, di tale direttiva. Siffatta facoltà implica che gli Stati membri possono concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto all’art. 8,§ . 3, e segnatamente di trasmissioni alle quali chiunque può avere accesso dal luogo prescelto, tenendo ben presente che siffatto diritto non deve, come previsto dall’art. 12 della direttiva 2006/115, in nessun caso pregiudicare la tutela del diritto d’autore EU C 2012 140 e 2011 631 .