RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO MOMČILOVIĆ comma CROAZIA 26 MARZO 2015, RIC.11239/11 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA-SUO ESPERIMENTO QUALE CONDICIO SINE QUA NON PER INTRODURRE UNA CAUSA CIVILE-LIBERO ACCESSO AI TRIBUNALI. La mediazione obbligatoria e gli altri strumenti di ADR sono limiti legittimi all’accesso alla giustizia. I ricorrenti nel 2003 e nel 2005 agirono civilmente contro lo Stato per la refusione dei danni conseguente all’assassinio di loro congiunti da parte di un soldato nel 1993, dando atto dell’impossibilità di conciliare, come imposto dalla legge militare allora vigente, visto il rifiuto opposto dal PG il 05/03/98. Nel 2013 la S.comma confermò l’irricevibilità delle azioni civili per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La CEDU ha escluso che la mediazione obbligatoria sia un limite illegittimo all’accesso alla giustizia ex articolo 6 § .1, come invece sostenuto dai ricorrenti. La CEDU evidenzia come il c.d. diritto di corte , id est di istituire una procedura innanzi al tribunale , è solo uno degli aspetti tutelati dall’articolo 6 § .1 diritto all’equo processo . Lo Stato, nella sua discrezionalità, può imporre limiti all’accesso alla giustizia purché siano giustificati dal perseguimento di un fine legittimo, ravvisabile, nella fattispecie, nell’effetto deflattivo del carico della giustizia e di decremento dei relativi costi sociali universalmente riconosciuto all’ADR Raccomandazioni del COE nnumero 09/01 e 12/86, Rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giustizia – CEPEJ del 09/10/14 , tanto più che le parti potevano trovare una soluzione extragiudiziale Mirko Jussi c. Estonia del 31/07/14 e Grand Chamber Z. ed altri c. Regno Unito del 2001 . Palesi le analogie col nostro ordinamento Dlgs 28/10 e L.162/14 . SEZ. IV CASO GALLARDO SANCHEZ comma ITALIA 24 MARZO 2015, RIcomma 11620/07 MANDATO DI ARRESTO – ESTRADIZIONE. La detenzione arbitraria ed i ritardi nel convalidare l’estradizione verso la Grecia violano l’articolo 5 § .1 Cedu. Il ricorrente è un venezuelano che è stato arrestato a Roma, in forza di un mandato di arresto internazionale, emesso dalla CDA di Atene, per aver appiccato un incendio doloso in Grecia. Nell’arco di nove mesi esperì tutti gradi di giudizio per impugnare l’estradizione, restando detenuto, in attesa d’estradizione, dal 19/04/05 al 26/10/06 troppo per la CEDU che ha condannato così l’Italia ex articolo 5 § .1 Cedu. Per la CEDU ci sono due tipi di estradizione per l’esecuzione di una condanna, emessa dallo Stato richiedente e per un giudizio penale pendente presso lo stesso, sotto cui sussumere la nostra fattispecie. In questo ultimo caso l’estradando è un presunto innocente, perciò devono essere rispettati tutti i suoi diritti fondamentali, in primis quelli alla difesa ed al ne bis in idem. Il Titolo III dell’XI libro del cpp regola l’estradizione e la S.C., relativamente alla revoca delle misure cautelari ex articolo 718 cpp, ha più volte ribadito la sua incompetenza a decidere nei casi in cui chi chiede il rilascio evidenzi che il pericolo di fuga, che aveva giustificato la detenzione provvisoria , è cessato e/o in quelli in cui la motivazione della CDA è arbitraria Cass. penumero 33545/10 e 37123/12 . Per la CEDU non c’erano pericoli di fuga, il caso era semplice e non si poteva addurre il rispetto di obblighi internazionali nei confronti della Grecia per continuare a detenere l’estradando il mancato rilascio si basava su fini contrari ed incompatibili con le nostre norme in materia artt. 714 ss cpp . Inoltre non è stato rispettato il termine massimo per avviare il procedimento d’espulsione innanzi alla CDA ex artt. 703 e 704 cpp l’udienza era stata fissata dopo 8 mesi dalla richiesta di estradizione, sì che questo ritardo è ingiustificato ed eccessivo Saadi c. Italia del 2008,Bogdanovski c. Italia del 14/12/06 . Tutto ciò viola l’articolo 5 § .1. SEZ.II CASI ISMAIL SEZER C.TURCHIA E KÜÇ ÜKBALABAN E KUTLU C.TURCHIA 24 MARZO 2015, RIcomma 36807/07, 29764/09 E 36297/09. DIRITTI SINDACALI TUTELA DEL LAVORO DIRITTO ALLO SCIOPERO-LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE. La partecipazione ad una manifestazione o ad una tavola rotonda su temi d’interesse generale non può legittimare la sanzione disciplinare contro il sindacalista. Casi identici tutti i ricorrenti sono insegnanti il primo alla scuola elementare, gli altri alle superiori . Parteciparono rispettivamente nel 2006 ad una tavola rotonda sui problemi della Turchia e sulle possibili soluzioni per risolverli e nel 2005 ad una manifestazione sulla pace mondiale contrapposta alla guerra mondiale, organizzati da partiti politici, associazioni e sindacati di cui erano dirigenti e membri e perciò furono sanzionati disciplinarmente il primo con una nota di biasimo, gli altri col congelamento degli avanzamenti di carriera pari ad un anno. Violati gli artt. 11 e 13 Cedu. La CEDU esplica che le libertà sindacali, intese come il diritto dei membri di un sindacato a difendere gli interessi dello stesso, sono una particolare forma di libertà di associazione tutelata dall’articolo 11 Cedu e, nello specifico, sono garantiti anche dall’articolo 5 della Carta sociale Europea v. Hudoc ESC .Lo Stato può chiedere la neutralità politica dei pubblici dipendenti solo se ciò persegue un fine legittimo nella fattispecie non c’era. La sanzione disciplinare in questi casi ha un effetto deterrente circa la difesa del welfare e degli interessi degli iscritti al sindacato è perciò un’illecita interferenza dello Stato contraria alla democrazia. Infine la carenza di rimedi per tutelarsi da queste sanzioni amministrative la legge turca, prima della recente riforma, prevedeva solo un ricorso gerarchico viola l’articolo 13 Cedu Grand Chamber Sindacato Păstorul cel Bun c. Romania del 2013 e CEDU Sisman ed altri c. Turchia del 27/09/11 .