RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO CORBET ED ALTRI comma FRANCIA 19 MARZO 2015 RIcomma 7494,7493 E 7489/11 FALLIMENTO AIR LIB. CESSIONE CREDITI A NEWCO AIUTI DI STATO-CONDANNA PENALE BASATA SU INCHIESTA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE. Il giudizio penale contro i ricorrenti non trova il suo fondamento esclusivo nella relazione della Commissione è valido e conforme alla Cedu. Vicenda molto nota i ricorrenti sono gli ex membri direttore, responsabile dei servizi legali e di quelli amministrativi del gruppo AOM Air Libertè compagnia aerea , di cui Swissair e Taitbout Antibes BV erano azionisti. Corbet fondò la Holco per rilevarlo e risanarlo anche tramite altre società satelliti servizi connessi al trasporto aereo, alla gestione degli hubs, alla vendita di titoli sul mercato azionario etc. pattuì a tal fine un finanziamento da parte di questi vecchi azionisti, ma il saldo fu parziale, sì che fallì nel 2003.Fu accusato con gli altri ricorrenti di non aver mai versato la tranche di fondi ricevuti e di altre irregolarità fiscali trasferimento di capitali ed operazioni fittizie all’estero etc. .Il Parlamento istituì una Commissione d’inchiesta sulle cause di questo fallimento e sull’impiego dei fondi pubblici erogati alla Air Lib.”, che non sentì i ricorrenti e spedì la relazione al PG che li incriminò furono condannati ed interdetti dai pubblici uffici e, per il legale, anche dalla professione per appropriazione indebita, abuso di fiducia e di beni sociali . Corbet contestò l’eccessiva attesa per la convalida del fermo dopo oltre due giorni anziché immediatamente ai sensi dell’articolo 5 § .3 Cedu ed assieme agli altri due lamentò una violazione dei loro diritti a rimanere in silenzio per non contribuire alla loro incriminazione, alla presunzione di innocenza ed alla difesa. Si precisa che la CEDU ha ritenuto ricevibile solo il ricorso di Corbet limitatamente alla violazione dell’articolo 5 diritto alla libertà ed alla sicurezza . In primis non era vero che non fossero stati ascoltati dalla Commissione parlamentare. La CEDU precisa che la violazione del diritto a tacere per non autoincriminarsi è strettamente connesso alla presunzione d’innocenza e sono tutelati dall’articolo 6 Cedu solo se queste dichiarazioni incriminanti sono state estorte con la violenza o con l’inganno, tuttavia sono sanzionate da questa norma solo se sono state fondamentali per la condanna. Infatti nel caso Gafgen c. Germania del 2010, per questi motivi, non è stata ravvisata questa trasgressione anche se la confessione era stata estorta con la tortura lo Stato era stato però sanzionato ex articolo 3 Cedu .Perciò i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili ed infondati su questo punto la condanna era basata sulle frodi fiscali ed altri elementi, tanto che la relazione era stata solo citata. È stata riconosciuta, invece, una violazione dell’articolo 5 § .1 nel fatto che Corbett sia stato portato innanzi al giudice, per la convalida del fermo, dopo 53 h 42’, mentre la durata massima della custodia è fissata per legge in 48 ore. Questo ritardo non trova giustificazione dato che per gli altri due ricorrenti era stato convalidato in giornata 14 ore dal fermo , sì che era stato privato ingiustamente della sua libertà Guerra ed altri c. Italia del 19/02/98, Zervudacki c. Francia del 27/07/06 e Demir c. Turchia del 16/10/12 . È irrilevante che non avesse esaurito tutti i rimedi interni anche per chiedere il risarcimento per l’ingiusta detenzione limitatamente a questo episodio e che all’epoca ci fosse un vuoto normativo sui termini di convalida del fermo non c’era rischio di fuga o di reiterazione del reato, elementi che giustificano la detenzione o l’arresto ex articolo 5 § .1. SEZ. III CASO CHINEZ comma ROMANIA 17 MARZO 2015, RIcomma 2040/12 MALTRATTAMENTI DA PARTE DEI POLIZIOTTI LITE TRA AUTISTA E CLIENTI MANCATA INCHIESTA PENALE-INGIUSTA CUSTODIA IN COMMISSARIATO. Lo Stato viene meno ai suoi doveri se non svolge un’inchiesta penale sull’aggressione di una famiglia da parte di poliziotti e di privati. I ricorrenti sono tre fratelli che assieme al padre chiamarono un taxi per recarsi al commissariato locale per denunciare un crimine. L’autista si fermò, ma si rifiutò di farli salire, ne scaturì un alterco. L’autista chiamò altri colleghi ed aggredirono i ricorrenti/clienti alla scena assistettero altri tre autisti della stessa compagnia degli aggressori e due agenti di pattuglia che fecero accorrere altre tre volanti per sedare la lite. La polizia portò tutti in centrale e mise sotto custodia, mentre conduceva gli interrogatori, anche gli aggrediti. Questi denunciarono di essere stati picchiati anche dai poliziotti, riportando lesioni tali da necessitare un ricovero in ospedale per alcuni giorni e che l’inchiesta penale fu inefficacie anche se un autista testimoniò di aver visto una guardia colpirli con un bastone elettrico mentre li portava in centrale. A loro avviso questa duplice aggressione ha leso i loro diritti alla libertà, alla sicurezza articolo 5 Cedu ed a non subire trattamenti inumani o degradanti articolo 3 . Per la CEDU ciò viola solo l’articolo 3. Infatti, come si desume dell’articolo 3 Cedu, lo Stato, anche ai sensi dell’articolo 1, ha l’onere di svolgere un’indagine ufficiale efficace per individuare e punire i colpevoli, ogni qualvolta che un cittadino lamenti di aver subito maltrattamenti da parte della polizia. I giudici dovranno valutare le prove dei maltrattamenti secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio . Questi standards interpretativi dell’articolo 3 sono inderogabili e vigono anche se nelle violenze sono coinvolti soggetti privati, rectius sono perpetrate da privati cittadini come nella fattispecie. Lo Stato non ha condotto un’inchiesta efficace e non ha valutato le prove prodotte testimonianze oculari, perizie mediche etc. venendo così meno a questi suoi doveri B.S. c. Spagna del 24/07/12, Labita c. Italia del 2000 ed Assenov ed altri c. Bulgaria del 28/10/98 . SEZ. IV CASO STEFAN STANKOV comma BULGARIA 17 MARZO 2015, RIcomma 25820/07 INTERDIZIONE ED INTERNAMENTO IN MANICOMIO – TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI. Lo Stato è responsabile per l’internamento e la mancata revisione dell’interdizione. Il ricorrente è affetto da schizofrenia, ma, come accertato da perizie richieste dai servizi sociali, era socievole ed autonomo anche se non aveva alcuna relazione sociale. Dal 1999 ad oggi è stato rinchiuso in varie case di cura per malati di mente e la madre nominata sua curatrice si è sempre rifiutata di riprenderlo in famiglia per i loro rapporti ostili. Ha subito violenze e ha visto maltrattare altri malati viveva in condizioni igenico-sanitarie pessime senza cibo e riscaldamento tutto è stato denunciato in un dossier da Amnesty International. Questi ricoveri arbitrari, senza che gli fosse garantito l’accesso al tribunale per la revisione dell’interdizione, la lesione delle sue libertà e dei suoi diritti per quanto sopra descritto violano gli articolo 3, 4, 5, 6 § .1, 8 e 13 in combinato disposto con gli articolo 8 e 3 Cedu decisione non unanime . Sentenza complessa in cui la CEDU ha evidenziato che lo Stato è venuto meno ai suoi doveri perché ha privato un malato della sua libertà senza prevedere azioni per revisionare tali scelte né adottare misura atte a garantire standards di vita dignitosa e compatibile con la malattia degli internati ed un diritto al risarcimento per essere stato privato della libertà. Sono palesi i trattamenti degradanti e l’impossibilità di avere relazioni sociali articolo 3 e 8 Cedu . Non ha poi tenuto conto del conflitto d’interessi tra il ricorrente e la famiglia, che ha impedito detta revisione. Inoltre chiarisce che il termine semestrale per far valere l’assenza di rimedi interni efficaci, decorrente dalla cessazione o dalla presa di coscienza delle lesioni dei propri diritti, nei casi come il nostro si riavvia ogni giorno perché questa lesione privazione della libertà, impossibilità di chiedere una revisione dell’interdizione etc. è continuata. Non si può, quindi, opporlo alla vittima, che potrà usufruirne solo quando sarà cessata la privazione della sua libertà ex articolo 5 § .1 Lee ed altri c. Romania del 2014, Claes c. Belgio del 10/01/13, Stanev c. Bulgaria del 17/01/1 e Luberti c. Italia del 23/02/84 . Ergo la CEDU ha dedotto la totale assenza di rimedi efficaci in queste ipotesi e come l’assenza di giurisprudenza e l’incertezza della prassi su casi analoghi alla fattispecie non debbano frenare lo Stato dal risarcire il ricorrente ai sensi dell’articolo 5 § .4. Prendendo atto di questo vuoto normativo e di come, perciò, non siano stati rispettati i parametri imposti dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del COE numero 4/99 dovrà colmare questa lacune e conformare le sue leggi a questi parametri entro breve tempo sotto il controllo di quest’ultimo Comitato. Per correttezza d’informazione si segnalano anche gli standards elaborati dal Comitato permanente contro la tortura del COE CTP standard III.Psychiatric establishments / Involuntary placement in psychiatric establishments del 21/01/15 consultabili tramite il link di rinvio Hudoc-CPT nei Recent judgements.