RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 188, C-266/13 19 MARZO 2015 POLITICA SOCIALE – LAVORATORE MIGRANTE NELL’UE O VERSO UNO STATO ASSIMILATO - CRITERI INDIVIDUAZIONE DEL FORO PER LE LITI - ACCORDO TRA UE E SVIZZERA PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE. Cittadino di uno Stato membro, nel quale risiede, assunto come lavoratore subordinato a bordo di una nave posatubi battente bandiera di un altro Stato terzo – Lavoratore inizialmente impiegato da un’impresa avente sede nei Paesi Bassi e successivamente da un’impresa avente sede in Svizzera – Lavoro eseguito, in momenti successivi, sulla piattaforma continentale adiacente a uno Stato terzo, in acque internazionali e nella parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri – Ambito di applicazione ratione personae di tale regolamento – Determinazione della legislazione applicabile. Il regolamento CEE n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE n. 118/97, come modificato dal regolamento CE n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato che, come il sig. L. Kik, sia cittadino di uno Stato membro ove risiede, e nel quale i suoi redditi sono assoggettati ad imposta, lavori su una nave posatubi che batte bandiera di uno Stato terzo e naviga in diversi luoghi nel mondo, in particolare all’altezza della parte della piattaforma continentale adiacente a taluni Stati membri, sia stato precedentemente impiegato da un’impresa avente sede nel suo Stato membro di residenza, abbia cambiato datore di lavoro e sia ora impiegato da un’impresa avente sede in Svizzera, pur continuando a risiedere nello stesso Stato membro e a navigare sulla stessa nave, rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del riformato regolamento n. 1408/71. Le disposizioni che disciplinano la determinazione della legislazione nazionale applicabile contenute nel titolo II del novellato regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate nel senso che un cittadino di uno Stato membro, o della Confederazione svizzera, Stato assimilato ad uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tale regolamento, che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato terzo al di fuori del territorio dell’Unione, tra l’altro anche al di sopra della piattaforma continentale di uno Stato membro, ma è impiegato da un’impresa avente sede nel territorio della Confederazione svizzera, è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il suo datore di lavoro. Tuttavia, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nel caso in cui, conformemente al menzionato regolamento, l’applicazione di detta legislazione comportasse l’iscrizione a un regime di assicurazione volontaria o non comportasse l’iscrizione ad alcun regime di previdenza sociale, tale cittadino sarebbe soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui risiede. Questa statuizione si fonda sui criteri per individuare il foro competente, in base al citato titolo II, stabiliti dalla sentenza Aldewereld EU C 1994 271 nei casi analoghi a questo. Nella fattispecie sono la residenza del lavoratore e il luogo in cui ha sede il datore di lavoro, considerata una norma accessoria che interviene solo nel caso in cui tale normativa presenti un nesso con il rapporto di lavoro. Più precisamente si applica ogni qualvolta non si possa individuare un luogo di lavoro preciso, perché le mansioni sono svolte in più luoghi lavoro itinerante .Si noti, poi, che il fine ultimo del Regolamento in esame è assicurare una tutela previdenziale ai lavoratori, perciò se la legge nazionale del luogo in cui ha sede il datore non la prevede si dovrà fare riferimento al foro di residenza del lavoratore EU C 2005 431 . Per completezza d’informazione si ricordi che questa stessa materia regime di sicurezza sociale dei lavoratori e dei loro familiari è regolata dall’articolo 12 della Carta Sociale Europea, una convenzione del Consiglio di Europa sulla tutela dei diritti sociali ed economici, in pratica una sorta di statuto dei lavoratori dei 47 Stati membri cfr. decisione Finnish Society of Social Rights v. Finland, Complaint No. 88/2012 e nelle Conclusioni del 2013 sull’articolo 12 – Olanda Netherlands ed Italia rispettivamente del 09/09/14 e del 06/12/13 consultabili sia sul sito istituzionale del COE alla voce European Social Charter che su quello della CEDU tramite il link di rinvio Hudoc-ESC inserito nei Recent judgements . EU C 2015 173 C-533/13 17 MARZO 2015 LAVORO INTERINALE - DIVIETI E LIMITI AL RICORSO DELLA SOMMISTRAZIONE DEL LAVORO TRAMITE AGENZIE DI LAVORO INTERINALE. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di negoziazione e di azioni collettive – Controllo della compatibilità con il diritto dell’Unione di una clausola contenuta in un contratto collettivo – Ruolo del giudice nazionale – Controversia orizzontale. L’articolo 4, § . 1, della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso si rivolge unicamente alle autorità competenti degli Stati membri, imponendo loro un obbligo di riesame al fine di garantire che eventuali divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale siano giustificati e, dunque, che lo stesso non impone alle autorità giudiziarie nazionali l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda divieti o restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale che non siano giustificati da ragioni di interesse generale ai sensi del suddetto articolo 4,§ . 1. Questo obbligo discende dall’analisi del combinato disposto dei § § . 2, 3 e 5 dell’articolo 4. Infatti i § § . 2 e 3 prevedono che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, o queste ultime, se i divieti o le restrizioni imposti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono fissati da contratti collettivi che esse hanno negoziato, dovevano procedere, entro il 5 dicembre 2011, al riesame di tali divieti o restrizioni al fine di accertarne la fondatezza in forza delle disposizioni di cui al paragrafo 1 . Il § .5 rileva che gli Stati hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione, entro la stessa data, i risultati di tale riesame da concludersi entro la data corrispondente a quella della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 2008/104 previsto all’articolo 11 § . 1. A seconda del suo esito è possibile che gli Stati membri, tenuti a conformarsi agli oneri imposti dall’articolo 4 § .1, abbiano dovuto modificare la loro normativa nazionale relativa al lavoro tramite agenzia interinale. A tal fine sono tuttavia liberi di sopprimere i divieti o le restrizioni che non potevano essere giustificati in base a detta disposizione e/o di adattare questi ultimi affinché possano essere eventualmente giustificati in base alla suddetta disposizione. Da queste riflessioni è scaturita la sopra riportata massima. Si noti come non siano citate sul punto precedenti statuizioni della CGUE. EU C 2015 128, C-238/14 26 FEBBRAIO 2015 POLITICA SOCIALE - ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CASI IN CUI È CONSENTITO IL RINNOVO DI QUESTO CONTRATTO. Lavoratori saltuari dello spettacolo – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato – Nozione di ragioni obiettive” che giustificano siffatti contratti. Il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Per l’UE i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento , mentre l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi considerando 6-8 e 10 della Direttiva 1999/70 di cui l’Accordo quadro è parte integrante . La clausola 5 punto 1 di questo Accordo intitolata Misure di prevenzione degli abusi fissa i criteri per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato elencando le relative misure atte a prevenirli, in assenza di norme specifiche e tra queste annovera le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti . Questo lemma deve essere inteso nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura dei compiti per l’espletamento dei quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro EU C 2014 2401 . Nella fattispecie la legge nazionale si limitava ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato , non soddisfacendo, perciò, tali parametri. Infatti, una disposizione di tal genere è di natura puramente formale e non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, se esso sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine , costituendo così un concreto rischio di perpetrare un abuso EU C 2013 690 sanzionato dalla normativa comunitaria in esame .