RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 166, C-538/13 12 MARZO 2015 APPALTI PUBBLICI TUTELA PARTECIPANTI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO. Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice – Obbligo di tener conto di tale legame – Onere della prova circa la parzialità di un esperto – Insussistenza dell’incidenza di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione – Termini di ricorso – Contestazione dei criteri astratti di aggiudicazione – Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di aggiudicazione dell’appalto – Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio di valutazione. L’art. 1, § . 1, comma 3, della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE e gli artt. 2, 44, § . 1, e 53, § . 1, Lett. A, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti sia constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell’appalto. Queste norme, poi, impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara unicamente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Esso può essere esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Infine gli artt. 2 e 53,§ . 1, Lett. A della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che consentono, in via di principio, ad un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara. Le definizioni ed i principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle sentenze Idrodinamica Spurgo Velox ealtri EU C 2014 307, Fastweb EU C 2014 2194, Commissione/CAS Succhi di Frutta EU C 2004 236 e Cartiera dell’Adda EU C 2014 2345 . EU C 2015 165, C-577/13 12 MARZO 2015 TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE BREVETTI MEDICINALI PER USO UMANO . Certificato protettivo complementare – Condizioni per il rilascio di tale certificato – Medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo – Immissioni in commercio successive – Composizione di principi attivi – Commercializzazione precedente di un principio attivo sotto forma di medicinale con principio attivo unico – Condizioni per il rilascio di più certificati a partire da uno stesso brevetto – Modifica dei principi attivi di un brevetto di base. L’art. 3, lettere a e c , del regolamento CE n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali deve essere interpretato nel senso che, qualora un brevetto di base includa una rivendicazione di un prodotto contenente un principio attivo che costituisce l’unico oggetto dell’invenzione, per il quale è già stato rilasciato un certificato protettivo complementare al titolare di tale brevetto, nonché una rivendicazione ulteriore di un prodotto contenente una composizione di tale principio attivo con un’altra sostanza, tale disposizione osta a che sia rilasciato a tale titolare un secondo certificato protettivo complementare relativo a detta composizione. La CGUE si era già pronunciata su questo argomento fissandone i principi base nella sentenza EU C 2013 833 contro questa stessa holding ricorrente. EU C 2015 164, C-594/13 12 MARZO 2015 PREVIDENZA SOCIALE-IVA-SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI ED ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CASSE PREVIDENZIALI. Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale – Nozione di organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” – Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato – Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato – Esclusione dall’esenzione. L’art. 132, § . 1, Lett. G della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di organismi riconosciuti come aventi carattere sociale contenuta in tale disposizione. I principi di diritto sottesi alla fattispecie sono già stati codificati nelle sentenze EU C 2014 143, 2012 716 e 2005 322. EU C 2015 118, C-359/13 26 FEBBRAIO 2015 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ISTANZA AVANZATA DA UNA CITTADINA DI UNO STATO UE RESIDENTE IN UN ALTRO POLITICA SOCIALE. Studi svolti in un paese o territorio d’oltremare – Mantenimento della concessione del finanziamento per studi superiori – Requisito della residenza di tre anni su sei” – Restrizione – Giustificazione. Gli artt. 20 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro nella fattispecie olandese, ndr , come quella di cui al procedimento principale, che subordina il mantenimento della concessione di un finanziamento degli studi superiori compiuti fuori da tale Stato alla condizione per cui lo studente che richiede di beneficiare di un finanziamento siffatto abbia risieduto in detto Stato per un periodo di almeno tre anni sui sei precedenti la sua iscrizione a detto corso di studi. La fattispecie è relativa ad una cittadina olandese che, assieme alla famiglia, a causa del lavoro del padre, si era trasferita e risiede in Belgio. Nel periodo in cui si era iscritta all’Università presso un dominio olandese in un altro continente, chiedendo il sussidio statale, il padre lavorava come transfrontaliero in Olanda. I principi sottesi a questo caso sono già stati codificati dalle sentenze EU C 2013 524 e 2007 626.