RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ.II CASO ALMEIDA LEITÃO BENTO FERNANDES comma PORTOGALLO 12 MARZO 2015, RIC.25790/11 DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ROMANZO BASATO SULLA STORIA DELLA FAMIGLIA DEL MARITO DICITURA I FATTI IVI NARRATI SONO FRUTTO DELL’IMMAGINAZIONE DELL’AUTORE” – LIBERTÀ D’ESPRESSIONE. Scrivere un romanzo liberamente ispirato alla vita di alcuni parenti serpenti”, a tiratura limita, distribuito gratis ad amici e parenti rientra nella tutela ex articolo 10 Cedu? No, perché la tutela della memoria dei defunti prevale su ogni altro interesse confliggente. La ricorrente scrisse un romanzo Il Palazzo delle mosche su una famiglia originaria di un piccolo paesino portoghese emigrata negli USA, spiegando nella prefazione che era frutto della sua immaginazione e che eventuali rinvii a fatti e persone reali erano puramente casuali. Cinque parenti del marito suocera, cognata etc. , con i quali non era in buoni rapporti, si accorsero che la storia era ispirata alla loro famiglia e che, riportando fatti falsi, offendeva la memoria di due defunti e la denunciarono. Le corti interne la condannarono per diffamazione a pagare una salata multa e cospicui risarcimenti ai querelanti. La CEDU, nell’escludere la violazione dell’articolo 10 Cedu, ribadendo quanto già esplicato sul punto nelle passate rassegne caso Haldimann ed altri c. Svizzera del 24/02/15, Bohlen c. Germania del 19/02/15 , rileva che le limitazioni alle libertà di espressione ed artistica sono lecite solo se lo Stato agisce per un fine legale come tutelare la privacy, la reputazione ed i diritti altrui. Nella fattispecie, infatti, il romanzo conteneva accuse infamanti morte di Aids, violenze sessuali sui figli, prostituzione etc. e , seppur a tiratura limitata 100 copie , era distribuito nella cerchia di amici e parenti di entrambe le famiglie, anche nella città natale dei suoceri, sì che è palese il carattere diffamatorio e lesivo della loro reputazione e della memoria dei defunti. Ergo le decisioni delle corti interne erano state corrette, avendo operato un corretto ed equo bilanciamento degli interessi e, perciò, l’ingerenza statale era stata proporzionata a detti scopi legittimi Jelševar e altri c. Slovenia dell’11/03/14 e Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia del 2007 . Si potrebbe anche invocare il diritto all’oblio, pur non menzionato in sentenza. SEZ. I CASO LYALYAKIN comma RUSSIA 12 MARZO 2015, RIcomma 31305/09 MOBBING IN CASERMA TRATTAMENTI INUMANI E TORTURE. Lo stato è responsabile per gli atti di nonnismo. Il ricorrente ed un sergente, viste le violenze ed il clima intimidatorio che regnava in caserma, a causa di alcuni ufficiali, fuggirono due volte dal plotone. Ripresi furono messi al muro, minacciati di morte con una mitragliatrice, subirono varie punizioni corporali ed umiliazioni messo un collare da cani al collo etc. tanto che al ricorrente fu diagnosticata una personalità border line ed entrambi furono precocemente riformati. L’inchiesta sull’accaduto fu insabbiata. Tutto ciò viola l’articolo 3 Cedu Si noti l’analogia col caso Placì c. Italia del 21/01/14 v. arretrati del 22/01/14 . La CEDU ribadisce che gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure volte ad assicurare che gli individui all'interno della loro giurisdizione non siano sottoposti a tortura o trattamento inumano o degradante o punizione. Queste misure dovrebbero fornire una protezione efficace, in particolare, delle persone vulnerabili, come i militari di leva e prevenire i maltrattamenti di cui le autorità avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza Abdullah Yılmaz v. Turchia del 17/06/08 e, per analogia, Osman v. Regno Unito del 29/10/98 .La violazione dell’articolo 3 Cedu è rafforzata dal rifiuto di aprire un’inchiesta interna volta a punire gli ufficiali colpevoli di questi atti di nonnismo e di queste violenze fisiche e morali. SEZ. II Y.Y. C TURCHIA 10 MARZO 2015, RIC.14793/08 RETTIFICA DEL SESSO LGTB IDENTITÀ DI GENERE-PRIVACY . Le autorità possono rifiutarsi di rettificare il cambiamento del sesso se il richiedente è ancora in grado di procreare? No, perché così facendo violano l’articolo 8 Cedu. La ricorrente afferma di essersi sempre sentita appartenente al genere maschile e di essere una trans . Ricorreva inutilmente innanzi alle competenti corti interne per chiedere la rettifica del sesso da femminile a maschile, tramite intervento chirurgico, ma le fu sempre rifiutato perché era ancora in grado di procreare. Si è registrata sul punto un’inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza costante v. Grand Chamber Hamalainen c. Finlandia del 16/07/14 negli arretrati del 17/07/14 . Vista la novità ed il cambio di opinione rispetto alla precedente giurisprudenza è stato inserito nei factsheets alla voce Gender Identity . La CEDU ha esplicato, con un’approfondita analisi di diritto comparato convenzioni internazionali e leggi interne degli Stati membri del COE , come persista una disomogeneità normativa ed un vuoto legislativo sulla tutela di queste delicate posizioni che gli Stati hanno l’obbligo di colmare e come non sia invocabile un’interferenza dello Stato che, per tutelare la salute pubblica e contrastare la prostituzione, imponga la sterilizzazione con operazione chirurgica o tramite terapia ormonale di chi voglia la riassegnazione del sesso chirurgica e/o semplicemente amministrativa non può essere considerata una < < ragione necessaria> > in una società democratica. Ribadendo come le ipotesi d’indebita ingerenza nella vita privata, previste dall’articolo 8 Cedu, siano tassative, anche se il concetto di privacy è ampio e non esaustibile, rileva come essa sia sottesa ad esigenze di salute primarie, id est il corretto sviluppo psicofisico del richiedente ed il suo benessere < < la privacy tutela l’integrità fisica e morale di una persona che comprende oltre che aspetti fisici anche quelli sociali come il nome, il sesso, l’orientamento, l’identità e la sessuale del singolo individuo> > S.a.S. v. Francia del 2014, Schlumpf c. Svizzera dell’08/01/09Tavli c. Turchia del 09/11/06 e Christine Goodwin c. Regno Unito del 2002 . Infine si noti come il limite censurato da questa sentenza sia, invece , stato considerato lecito da lla sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civ,. del 18/07/14 v. nota di G. Milizia, Impossibile rettificare il cambiamento del sesso se non sono asportati gli organi riproduttivi . SEZ. II CASO BEHÇ ET TAŞ C.TURCHIA 10 MARZO 2015 RIcomma 48888/09 VITTIMA DI ATTI TERRORISTICI RESPONSABILITÀ DELLO STATO CRITERI D’INDENIZZO CASO PILOTA SULL’ECCESIVA LUNGHEZZA DEI PROCESSI. Lo Stato deve risarcire le vittime del terrorismo in tempi rapidi. Il ricorrente perse una gamba a causa di una mina antiuomo nascosta da terroristi del PKK lungo la strada. Dopo alterne vicende ebbe un risarcimento molto ridotto rispetto a quello richiesto e le corti adite per ottenerlo furono profondamente divise se riconoscergli, oltre ad un indiscusso danno morale, anche un pregiudizio materiale , perché, a loro avviso, non aveva subito conseguenze, relativamente al lavoro ed alla vita sociale, dall’attentato. È ricorso alla CEDU perché ha ritenuto tutto ciò in contrasto con gli articolo 2 e 6 § .1 Cedu, ritenendo che i giudizi per ottenere l’indennizzo non fossero stati equi e per la loro eccessiva durata. La CEDU ha ravvisato solo quest’ultima violazione. La novità e l’assenza di precedenti sul punto trasformano la fattispecie in un caso pilota, perché detta le linee guida in materia e come tale inserito nella relativa voce Pilot judgements § . Excessive length of proceedings and lack of domestic remedy nei factsheets. Per quanto riguarda gli oneri sottesi all’articolo 2 Cedu deroghe ritenute inammissibili nella nostra ipotesi circa l’obbligo di proteggere la vita del cittadino si rinvia al caso Ciobanu c. Moldavia del 24/02/15 nella rassegna del 27/02/15. Lo Stato in alcuni casi, ivi esplicati omicidio od attentato alla vita della vittima , ha l’onere di accertare le responsabilità e d’indennizzare le vittime in tempi rapidi e certi il comportamento delle corti interne era corretto, razionale e non arbitrario relativamente all’accertamento del nesso di causalità e delle responsabilità, ma la durata eccessiva delle liti non ha rispettato i livelli di diligenza imposti dall’articolo 6 § .1 Ümmühan Kaplan c. Turchia – caso pilota del 20/03/12, Yotova c.Bulgaria del 23/10/12 e Domnez ed altri c.Turchia del 17/06/14 e, perciò, la Turchia è stata condannata.