RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 141, C-479/13 5 MARZO 2015 IVA FISCALITÀ – E-BOOK. Inadempimento di uno stato – applicazione di un’aliquota ridotta – fornitura di libri digitali o elettronici. La Repubblica francese, avendo applicato un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alla fornitura di libri digitali o elettronici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88/UE, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della suddetta direttiva e con il regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112. Si noti che oggi è stata emessa un’identica sentenza la EU C 2015 143, C-502/13 Gran Ducato del Lussemburgo e che dal gennaio 2015 il Ministro Franceschini ha abbassato l’IVA sugli e-book dal 22 al 4%, perciò anche l’Italia è esposta ad un’analoga condanna, anche se, a modesto avviso della scrivente, è irrazionale che l’e-book abbia un’aliquota IVA superiore a quella del libro cartaceo, la cui produzione implica maggiori spese e le cui vendite sono in costante calo, stante il trend del mercato e l’implemento del e-commerce anche relativamente all’editoria. EU C 2015 146, C-343/13 5 MARZO 2015 DIRITTO SOCIETARIO DISCIPLINA DELLE FUSIONI DELLE SPA – VIOLAZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO. Trasferimento universale dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante – Infrazione commessa dalla società incorporata prima della fusione – Accertamento dell’infrazione con decisione amministrativa dopo tale fusione – Diritto nazionale – Trasferimento della responsabilità per contravvenzione della società incorporata – Ammissibilità. L’articolo 19, paragrafo 1, della terza direttiva 78/855/CEE, basata sull’art. 54, paragrafo 3, lett. g , del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/CE, va interpretato nel senso che una fusione mediante incorporazione , ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell’obbligo di pagare l’ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa. EU C 2015 148, C-503 E -504/13 5 MARZO 2015 RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO TUTELA DEI CONSUMATORI CARATTERIZZAZIONE DEL DIFETTO COLPA MEDICA E LESIONI SU PAZIENTE. Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile – Rischio di guasto del prodotto – Lesione personale – Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro – Rimborso dei costi dell’operazione. L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemakers e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. Gli artt. 1 e 9, comma 1, lett. a , della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un danno causato dalla morte o da lesioni personali , di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali. EU C 2015 140, C-534/13 4 MARZO 2015 TUTELA DELL’AMBIENTE CRITERI DI RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE GESTIONE DEI RIFIUTI VIA SITO D’INTERESSE NAZIONALE MASSA CARRARA CAVE DI MARMO. Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione – Compatibilità con i principi del chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente. La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi. Questa lite riguarda i Ministeri della Salute e dell’Ambiente e l’ISPRA contro la Fipa Group ed altri, tra cui la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara, l’Arpat e varie holdings tra cui la Edison e la Versalis spa è parte anche di un’altra sentenza uscita il 5/3/15 sul mercato delle gomme cloropene EU C 2015 150 .La materia è regolata dall’art. 3 ter, 244, 245, 250 e 253 Dlgs 152/06 Codice dell’ambiente . I principi sottesi alla fattispecie erano già stati codificati nelle sentenze EU C 2014 2152, 2010 126 e 127 sentenze ERG ed altri e 2009 650 ed ord. EU C 2010 129 Buzzi Unicem ed altri . Più precisamente, come si evince dalle citate fonti, la particolare importanza del requisito di causalità tra l’attività dell’operatore e il danno ambientale ai fini dell’applicazione del principio chi inquina paga e, di conseguenza, del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 2004/35, emerge altresì dalle disposizioni di quest’ultima riguardanti le conseguenze da trarre dalla circostanza che l’operatore non abbia contribuito all’inquinamento o al rischio di inquinamento. A tale proposito, occorre ricordare che, conformemente all’art. 8, paragrafo 3, lett. a , della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica . In fase di pubblicazione della rassegna è giunta la notizia che il Senato ha approvato il DDL per inserire i c.d. ecoreati nel codice penale.