RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ. V CASO KOTIY comma UCRAINA 5 MARZO 2015, RIcomma 28718/09 FRODE FISCALE COMMESSA DA UNA PROPRIA SOCIETÀ CON SEDE ALL’ESTERO DIRITTI DI DIFESA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DIRITTI ALLA LIBERTÀ, ALLA SICUREZZA ED ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE. Illeciti smentiti da fonti governative Condanna basata su meri sospetti Carenza di tutele durante l’arresto Processo penale iniziato ad insaputa dell’imputato. Il ricorrente si era trasferito da anni in Germania, ove viveva con la famiglia ed era manager di diverse importanti società, mantenendo la comproprietà di una ditta in Ucraina la sua patria , gestita da un direttore assunto ad hoc, sul cui corretto operato fu rassicurato dalla rappresentanza ufficiale del Ministero dell’Interno ucraino, con sede a Francoforte. In realtà il direttore aveva commesso gravi illeciti ed il ricorrente, perciò, era ricercato ed imputato per frode fiscale a sua insaputa. Recatosi in patria, mentre stava rinnovando il passaporto, fu arrestato. La condanna si basò su prove indiziarie meri sospetti . Lamentò di non poter raggiungere la famiglia, restata in Germania, di non poter lavorare, vizi procedurali e la lesione dei diritti di difesa, nonché ritenne illeciti il ritiro del passaporto e la carcerazione per pericolo di fuga, del reiterarsi del crimine e di ostacolo alle indagini. Tutto ciò ad avviso suo e della CEDU viola gli artt. 5 § § . 1 e5 diritti alla libertà ed alla sicurezza , 8, e 2 protocollo 4 libera circolazione Cedu. La CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 5 § .5 perché le leggi interne non prevedevano alcuna azione di risarcimento danni per l’illecita detenzione del ricorrente. Per ravvisarsi la deroga all’articolo 5 § .1 Cedu, posto che ”l’illegittimità” della detenzione in una società civile è un diritto primario, ma non è un elemento decisivo per rilevarla, il periodo di detenzione deve essere compatibile con lo scopo di questa norma impedire alle persone di essere private della libertà in modo arbitrario. Non è stato rispettato nella fattispecie, circostanza desumibile dalle modalità in cui era stato inserito nell’elenco dei ricercati a livello internazionale, di arresto, di svolgimento del processo penale e di condanna. Infine questa arbitrarietà si desume dalle ragioni che hanno giustificato la carcerazione ed il ritiro del passaporto Taran c. Ucraina del 17/10/13, Grinenko c. Ucraina del 15/11/12, Benham c. Regno Unito del 10/06/96 e Grand Chamber Stanev c. Bulgaria del 17/01/12 . Ergo vi è stata anche un’illecita interferenza nella sua vita familiare, sociale e professionale articolo 8 Cedu ed inoltre è una scelta irrazionale, sproporzionata e che viola le regole del giusto equilibrio degli interessi in gioco e del benessere dei bambini relativamente alla proposta del governo ucraino di far trasferire tutta la famiglia in patria, visto che tutti si erano perfettamente integrati in Germania Niemietz c. Germania del 16/12/12 . Infine la CEDU conclude che il diritto nazionale non ha fornito sufficienti garanzie contro l'arbitrio nell'applicazione delle misure di cui sopra e non soddisfaceva i requisiti di qualità del diritto ai fini della convenzione. In queste circostanze non si può dire che l'interferenza in questione era secondo la legge come richiesto dall'articolo 8 § 2 della convenzione , perciò era illecita Gillan e Quinton c. Regno Unito del 2010 . Tutte queste trasgressioni assorbono quella disciplinata dall’articolo 2 protocollo 4 Cedu, non essendo, perciò, necessaria una sua separata analisi. SEZ. IV CASO DIMITROVI comma BULGARIA 3 MARZO 2015, RIC.12655/09 CONFISCA E CONFISCA PER EQUIVALENTE CARENZA DI PRESUPPOSTI E DI TERMINI DI PRESCRIZIONE REDDITOMETRO. Assenza di garanzie contro gli abusi Legge in gran parte abrogata e/o anacronistica Mancata previsione di limiti al numero di confische contro una stessa persona. Una coppia fu sospettata di aver speso oltre le proprie possibilità tra il 1990 ed il 1993 in base ad accertamenti fiscali, ritenendo, dunque, i loro redditi illeciti o non provenienti da lavoro . Per non aver conservato gli scontrini, le fatture etc., malgrado l’abrogazione delle relative norme nel 2005 e che lo stesso procuratore considerasse le spese regolari ed i redditi leciti, subì varie confische sempre degli stessi beni mobili ed immobili tra il 2001 ed il 2010, anno in cui lo Stato, li obbligò a versare una somma equivalente al valore di un’auto e di un appartamento, nel frattempo venduti a terzi. Nel 2003 il figlio subentrò al padre deceduto. Lamentano la carenza dei requisiti procedurali condanna per frode fiscale od in sede penale , che le modalità di applicazione della confisca erano lacunose e non prevedevano alcun termine di prescrizione, sì che la procedura poteva essere aperta, chiusa e rinnovata a discrezione dello Stato. Nella fattispecie la CEDU ha ravvisato una violazione dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu, rinviando, però, la quantificazione del danno patrimoniale ad un’altra fase del giudizio tra 4 mesi , mentre ha liquidato una generosa somma per danni morali e spese di lite. Lo Stato può interferire privando o limitando la proprietà privata di un cittadino solo per un interesse generale, nel pieno rispetto del principio di legalità. In questi casi dovrà adottare misure atte a prevenire ed evitare abusi. Nel rilevare presunte spese incompatibili con i propri redditi, deve tenere anche conto dell’inflazione e della crisi economica con conseguente svalutazione della moneta ed aumento del costo della vita, nonché permettere al cittadino di giustificare le spese anche alla luce di questi fattori. Ciò non è stato fatto e quanto sopra è stato ritenuto contrario allo stato di diritto, che, tra l’altro, mira a tutelare i diritti individuali ed ad incoraggiare l’iniziativa economica e quindi è un’illecita interferenza dello Stato Beyeler c. Italia del 2000, Buongiorno ed altri c. Italia del 05/01/10 e Berger-Krall ed altri c. Slovenia del 12/06/14 . SEZ. III S.comma ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ASUL DE AUR ARANY ASZOK S.R.L. E FODOR BARABAS comma ROMANIA 3 MARZ0 2015, RIcomma 35720/06 DIRITTO FALLIMENTARE LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA ERRORI ED OMISSIONI DEL CURATORE-PRESUNTA TERZIETÀ DEL G.E. OPPOSIZIONE AL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI. Il G.E. riconferma il curatore, malgrado che i palesi e ripetuti errori abbiano asseritamente nuociuto all’impresa fallenda le sono stati offerti rimedi efficaci per difendersi? Sì. Infatti la CEDU esplica che l’imparzialità del giudice deve essere vagliata sotto un duplice profilo deve essere ricercata e presunta, fino a prova contraria, la sua opinione personale sul caso e si deve verificare che offra, oltre ogni ragionevole dubbio, tutte le garanzie necessarie sulla sua imparzialità. In questo caso si devono individuare fatti importanti e decisivi che oggettivamente escludano la sua terzietà. I ricorrenti non sono stati in grado di provare i loro dubbi, tanto più che il G.E. si è attenuto al codice di rito non sono ravvisabili, perciò, i suddetti criteri. Infine avrebbero potuto esperire un’azione civile contro il curatore, ma non vi è alcuna certezza che se anche avesse agito correttamente si sarebbe evitata la procedura di liquidazione giudiziaria, visto l’ammontare dei debiti accumulati dalla ditta. Infine l’esclusione della violazione dell’articolo 6 § .1 comporta anche quella dell’articolo 1 protocollo 1 Cedu, perché non sono stati dimostrati i lamentati danni Margus c. Croazia del 2014, Scordino c. Italia del 2006 e Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania del 2001 . Fattispecie relativa ad un’azienda ed al suo amministratore unico/direttore che, per i troppi debiti, nel 2009, si rivolgevano al tribunale per aprire una procedura di liquidazione. Fu nominata quale curatore amministratrice giudiziaria una ditta che commise vari errori procedurali che spinsero i creditori a rifiutare il piano di riorganizzazione, sì che fu ripetutamente aperta la liquidazione giudiziaria della società fallenda, conclusasi poi positivamente col saldo dei creditori. I ricorrenti chiesero al G.E. di rimuoverla, ma si rifiutò, rinnovandogli, anzi, l’incarico da qui l’accusa di incompatibilità e parziarietà, anche perché fu rigettata la ricusazione del G.E