RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 125, C-104/13 26 FEBBRAIO 2015 FALLIMENTO CESSIONE DEL CREDITO ESCLUSIONE DEL TASSO D’INTERESSE DI MORA CAPITALIZZAZIONE ANNUALE ANZICHÈ SEMESTRALE. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali direttive. L’art. 288, comma 3, TFUE, nonché gli artt. 3, § . 3, e 6 della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli artt. 7 e 12 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’art. 6, § .3, lettera b , della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative, come quelle in questione nel procedimento principale, idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002. Fattispecie relativa al ricorso del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali contro la Federconsorzi in concordato preventivo e la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi Consorzi agrari soc. coop. a r. l. . Le norme contestate sono l’art. 8 l. n. 410/1990 e, successivamente all’adozione della Direttiva 2011/7/UE, l’art. 12 § .6 d.l. n. 16/2012. Non risultano precedenti in materia. EU C 2015 127, C-143/13 26 FEBBRAIO 2015 CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI STIPULATI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA VESSATORIETÀ. Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in modo chiaro e comprensibile – Clausole contenenti una commissione di rischio” riscossa dal mutuante e che autorizza quest’ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare unilateralmente il tasso di interesse. L’art. 4, § . 2, della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le espressioni oggetto principale del contratto e perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di credito conclusi tra un professionista e consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, le quali, da un lato, consentono, in presenza di determinate condizioni, al mutuante di modificare unilateralmente il tasso di interesse e, dall’altro, prevedono una commissione di rischio riscossa dal mutuante. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale qualificazione delle suddette clausole contrattuali tenuto conto della natura, dell’impianto sistematico e delle disposizioni dei contratti di cui trattasi, nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale le stesse si collocano. EU C 2015 122, C-6/14 26 FEBBRAIO 2015 TRASPORTO AEREO IN ELICOTTERO ASSICURAZIONE RISARCIMENTO DANNI SUBITI SUL LAVORO. Nozioni di passeggero” e di membro dell’equipaggio” – Trasporto per lavoro di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi. L’art. 3, lettera g , del regolamento CE n. 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, dev’essere interpretato nel senso che l’occupante di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario, trasportato sulla base di un contratto concluso tra il suo datore di lavoro e il vettore aereo medesimo ai fini dell’effettuazione di un compito particolare, come quello oggetto del procedimento principale, costituisce un passeggero ai sensi della disposizione stessa. L’art. 17 della Convenzione di Montreal del 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 09/12/99 sulla base dell’art. 300, § . 2 e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE, deve essere interpretato nel senso che una persona ricompresa nella nozione di passeggero , ai sensi dell’art. 3, lettera g , del regolamento n. 785/2004, ricade parimenti nella nozione di passeggero ai sensi dell’art. 17 della Convenzione medesima, laddove tale persona sia stata trasportata sulla base di un contratto di trasporto ai sensi dell’art. 3 della Convenzione stessa. EU C 2015 121, C-691/13 26 FEBBRAIO 2015 SANITÀ ELENCO MEDICINE RIMBORSABILI DA PARTE DELLE ASSICURAZIONI SULLA MALATTIA. Modificazione delle condizioni di rimborso di una specialità medicinale in occasione del rinnovo del suo inserimento in tale elenco – Obbligo di motivazione. L’art. 6, punto 2, della direttiva 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione ivi previsto si applica con riguardo ad una decisione che rinnovi l’inserimento di un prodotto nell’elenco delle specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, restringendone tuttavia il rimborso ad una determinata categoria di pazienti. EU C 2015 119, C-41/14 26 FEBBRAIO 2015 VENDITA ALL’ASTA DI OPERE D’ARTE ORIGINALI DIRITTO D’AUTORE SULLE SUCCESSIVE VENDITE. Debitore del compenso a titolo del diritto sulle successive vendite – Acquirente o venditore – Deroga convenzionale. L’art. 1, § . 4, della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che il debitore del diritto sulle successive vendite, designato come tale dalla normativa nazionale, sia questi il venditore o un professionista del mercato dell’arte che interviene nella transazione, possa concordare con qualsiasi altro soggetto, compreso l’acquirente, che quest’ultimo sopporti in definitiva, in tutto o in parte, il costo del diritto sulle successive vendite, purché tale accordo contrattuale non pregiudichi in alcun modo gli obblighi e la responsabilità incombenti al debitore nei confronti dell’autore. EU C 2015 115, C-515/13 26 FEBBRAIO 2015 POLITICA SOCIALE TUTELA LAVORATORI LICENZIAMENTO INDENNIZZO DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL’ETÀ. Normativa nazionale che esclude la corresponsione dell’indennità di licenziamento ai lavoratori che possono beneficiare, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione di vecchiaia del regime generale. Gli artt. 2, § § . 1 e 2, lettera a , e 6, § . 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale un datore di lavoro che licenzi un lavoratore dipendente, occupato senza interruzione nella stessa impresa per 12, 15 o 18 anni, è tenuto a corrispondere, alla cessazione di tale rapporto di lavoro, un’indennità pari rispettivamente a una, a due ovvero a tre mensilità di retribuzione, mentre invece tale indennità non deve essere corrisposta nel caso in cui detto lavoratore dipendente, alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di percepire una pensione di vecchiaia del regime generale, in quanto, da un lato, detta normativa risulti oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di politica del lavoro e di mercato del lavoro e, dall’altro, costituisca un mezzo appropriato e necessario per il conseguimento di tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che ciò avvenga nel caso di specie. EU C 2015 109, C-559/13 24 FEBBRAIO 2015 FISCALITÀ DIRETTA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA SOLIDARIETÀ FAMILIARE ED ALIMENTI Imposta sui redditi – Deducibilità delle rendite corrisposte a un genitore nel contesto di una successione anticipata – Esclusione per i contribuenti non residenti. L’art. 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che neghi ad un contribuente non residente, il quale abbia percepito in tale Stato membro redditi commerciali generati da quote di una società che gli sono state cedute da un genitore in forza di una donazione a titolo di successione anticipata, la deduzione da tali redditi delle rendite che ha corrisposto al genitore come corrispettivo della donazione, mentre la suddetta normativa concede tale deduzione a un contribuente residente. Cfr. EU C 2012 552 sentenza DI. Finanziaria di Diego della Valle & amp C. .