RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ. III CASO CIOBANU comma MOLDAVIA 24 FEBBRAIO 2015, RIcomma 62578/09 VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA STRADALE OMICIDIO STRADALE. La carenza di un’effettiva inchiesta e/o condanna penale di chi ha causato il sinistro mortale viola l’articolo 2 Cedu sotto il profilo procedurale. La ricorrente è la vedova di un tassista ucciso, mentre svolgeva il suo lavoro, nel 2008 da un’auto che lo aveva investito ad una velocità eccessiva 100km/h . Lamentò l’assenza di un’efficace inchiesta penale per accertare le circostanze della morte e la lesione dei suoi diritti di difesa non ha potuto nominare un CTP ed escutere i testimoni, malgrado i molti e vani ricorsi in tal senso. Questo caso è perfettamente sovrapponibile a quello Prilutskiy comma Ucraina ricomma 40429/08 che sarà deciso il 26/02/15 in cui il ricorrente accusò le autorità interne anche di non aver adottato tutte le misure di sicurezza stradale per evitare la morte del figlio e di altre persone durante un rally nel 2006. La Corte ribadisce che la prima frase dell'articolo 2 della convenzione impone agli Stati, in particolare, di mettere in atto un quadro legislativo ed amministrativo progettato per fornire un deterrente efficace contro le minacce al diritto alla vita nel contesto di qualsiasi attività, pubblica o privata, in cui il diritto alla vita può essere in gioco . Ciò vale anche per la violazione della sicurezza stradale con l’unica differenza che in questi casi e se l’omicidio non è intenzionale, non è necessario che il sistema giuridico interno preveda norme penali che lo sanzionino, perché è sufficiente la previsione di un giudizio civile di refusione danni è un dovere dello Stato risarcire adeguatamente le vittime ed i loro eventuali eredi Cioban comma Romania del 14/03/14 e Zubkova c Ucraina del 17/10/13 .È implicito che l’accertamento delle responsabilità ed il saldo dell’indennizzo debbano avvenire in tempi ragionevoli e rapidi. Nella fattispecie lo Stato è venuto meno a questi oneri, tanto più che non solo non ha aperto un’efficace indagine per accertare la verità sull’accaduto , ma ha anche impedito alla donna di partecipare al giudizio penale come sopra detto. Risarcita con €.20000. SEZ. II CASO HALDIMANN ED ALTRI comma SVIZZERA 24 FEBBRAIO 2015, RIcomma 21830/09 GIORNALISMO INVESTIGATIVO E REGISTRAZIONI ABUSIVE CONDANNA PENALE DEI CRONISTI DIRITTI DI CRONACA E D’INFORMAZIONE. Se i protagonisti del reportage sono resi irriconoscibili la condanna del cronista e dei redattori è lecita o viola l’articolo 10 § . 2. Cedu? Sì, ma il verdetto non è unanime. I ricorrenti sono i redattori ed il direttore di un noto spettacolo televisivo settimanale sulla tutela dei consumatori e dell’emittente che lo trasmette e la giornalista che realizzò il servizio, con telecamere nascoste, sull’inaffidabilità di alcuni brokers e sulle irregolarità nella vendita delle assicurazioni sulla vita, dopo il rapporto annuale dell’Ombudsman e le lettere di denuncia ricevute dagli spettatori. Un broker, attirato in appartamento dalla giornalista che si fingeva una cliente, mentre nella stanza accanto la redattrice del programma ed un esperto nel settore assicurativo commentavano in presa diretta l’intervista, li querelò per violazione della privacy, del domicilio privato, per intercettazioni e riprese abusive. Condannati penalmente ad alcuni giorni di carcere ed a multe contestavano la violazione dell’articolo 10 § .2 viste le finalità del reportage e per aver preso tutti gli accorgimenti per non far riconoscere questo broker voce alterata e volto oscurato . Si noti come questo modus operandi sia tipico anche di alcune nostre note trasmissioni. Il lavoro dei giornalisti non può essere disgiunto dal rispetto delle leggi penali il broker potenzialmente era stato messo alla berlina in una trasmissione con un alto indice di ascolto. Nella fattispecie, però, non c’era alcun segno che potesse renderne riconoscibile l’identità, non era un personaggio pubblico ed il reportage era attinente a questioni d’interesse generale, sì che la pena comminata ai ricorrenti è sproporzionata e così i giudici, secondo la CEDU, rischiano di scoraggiare i giornalisti ad esprimere la loro libera opinione ed a diffondere inchieste investigative su temi d’interesse generale come questo. Nell’equo bilanciamento degli interessi quelli della collettività ad essere informata su questioni di pubblico interesse prevalgono sulla privacy e la reputazione del professionista Belpietro comma Italia del 24/09/13, Stoll comma Svizzera del 2007 e Maestri comma Italia del 2004 .Inserito nei factsheets alla voce New technologies. SEZ. III CASO PROMO LEX ED ALTRI comma MOLDAVIA 24 FEBBRAIO 2015 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE – PUBBLICHE PROTESTE E TUTELA DEI MANIFESTANTI. Obblighi positivi dello Stato di approntare tutte le misure, anche di pubblica sicurezza, per proteggere i manifestanti. I ricorrenti sono due ONG ed un cittadino che avevano preso parte ad una manifestazione contro la presunta inerzia del PG contro gli abusi della polizia. Durante la manifestazione furono aggrediti da 7 sicari e la polizia inizialmente rimase inerte e solo dopo un’ora e mezza intervenne una volante. Violati gli artt. 11 libertà d’associazione e 13 Cedu. La libertà di associazione è strettamente connessa a quella d’espressione articolo 10 , sì che tutti i cittadini devono essere liberi di poter protestare e manifestare pacificamente, mentre lo Stato ha sia un dovere positivo di tutela che un onere d’interferire per assicurare queste libertà, che sono diritti fondamentali e pilastri della società democratica e civile. Nella fattispecie avrebbero dovuto adottare tutte le misure necessarie a proteggere i manifestanti ed attuare un’efficace inchiesta per punire i colpevoli delle violenze Kasparov ed altri comma Russia del 03/10/13 e Brega ed altri comma Moldavia del 24/01/12 . SEZ.IV CASO KARAAHMED comma BULGARIA 24 FEBBRAIO 2015, RIcomma 30587/13 CONVIVENZA DI RELIGIONI DIVERSE SCONTRI DI PIAZZA INCHIESTA PENALE INEFFICACE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E RELIGIOSA BILANCIAMENTO E TUTELA DI ENTRAMBE. Obblighi dello Stato nel tutelare i diritti dei manifestanti e dei fedeli in caso di scontri di piazza. Nel 2011 un partito, ritenuto dal ricorrente ultranazionalista e xenofobo, durante la preghiera del venerdì, per protesta contro i rumori assordanti provenienti dai minareti richiami alle preghiere quotidiane ed a quella del venerdì per 5 minuti sin dall’alba , per la volontà di costruire nuove moschee, non essendo state ascoltate le petizioni al rispetto delle altre religioni e della quiete dei residenti, diffuse suoni di canti e delle campane delle chiese cristiane cittadine e manifestò, con la partecipazione anche di parlamentari e di noti politici, mentre i fedeli pregavano in strada non essendoci spazio sufficiente, per accoglierli tutti, nella moschea. Ben presto la protesta degenerò in scontri di piazza. Il ricorrente era uno dei fedeli che, pur non avendo subito danni, ricorse alla CEDU ritenendo che lo Stato fosse venuto meno ai suoi doveri di tutela, reagendo in maniera inappropriata a questa manifestazione. La CEDU ha ravvisato solo la violazione dell’articolo 9 libertà di coscienza, pensiero e di religione ed inammissibili le censure attinenti agli artt. 3 e 14 Cedu. Si noti l’attualità delle tematiche affrontate anche alla luce dei tragici fatti di Parigi e Copenaghen. Come sopra esplicato le autorità interne devono equamente bilanciare le libertà di associazione e di protesta e quella religiosa entrambi avevano diritto ad esercitarle, perché ambedue meritano rispetto e la Cedu non stabilisce nessuna aprioristica gerarchia tra loro. Infatti lo Stato, nell’equilibrare la loro tutela, deve riconoscere l'importanza di questi diritti in una società basata sul pluralismo, sulla tolleranza e sull’apertura mentale. Da ciò discendono tre ulteriori principi deve assicurare la protezione sia ai manifestanti che ai fedeli, soprattutto quando atti privati possono porre questi diritti in conflitto tra loro , deve ,perciò, adottare un quadro giuridico volto a garantire questa protezione anche contro le interferenze di terzi ed attuare misure per far rispettare, nella pratica, questi doveri. Infine, in queste ipotesi di conflitto tra interessi ugualmente meritevoli di garanzia, è compito della CEDU, nella sua funzione di vigilanza a livello europeo, verificare che le autorità interne abbiano attuato un giusto equilibrio e rispettato i suddetti principi Hachette Filipacchi Associati comma Francia del 14/06/07 . Nella fattispecie le autorità sono venute meno ai loro doveri positivi imposti dall’articolo 9 Cedu laddove non hanno impedito che la protesta, ad opera di alcuni facinorosi, degenerasse in violenze fedeli presi a sassate, tappeti da preghiera dati alle fiamme etc. e non hanno svolto un’efficace inchiesta penale volta a punirli in ottemperanza alle leggi interne ed alla costituzione. Inoltre avrebbero dovuto prevenire questi incidenti e le annunciate provocazioni. Infine l’assenza di autorizzazioni ad usare la pubblica via per pregare non fa venire meno questi oneri, così come lo Stato avrebbe dovuto adottare tutte le misure per tutelare gli interessi dei manifestanti impedendo le tensioni sfociate, poi, nelle proteste e nei suddetti incidenti Membri della Congregazione dei Testimoni di Geova di Gldani comma Georgia del 03/05/07,P.F. ed E.F. comma Italia del 23/11/10 e Begheluri v. Georgia del 07/10/14 . Questi doveri non vengono meno neanche se la manifestazione non è stata autorizzata dalle pubbliche autorità. È stato, quindi, sanzionato lo stato di angoscia e di frustrazione del fedele ricorrente dovuto a detti scontri ed all’inadeguatezza della risposta dello Stato.