RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 86, C-396/13 12 FEBBRAIO 2015 LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI TUTELA PREVIDENZIALE CREDITI DA LAVORO VOCI CHE COMPONGONO IL SALARIO MINIMO E CRITERI DI CALCOLO DEI LORO IMPORTI. Lavoratori di una società con sede in uno Stato membro A, distaccati per effettuare lavori in uno Stato membro B– Salario minimo previsto dai contratti collettivi dello Stato membro B– Legittimazione ad agire di un’organizzazione sindacale con sede nello Stato membro B– Normativa dello Stato membro A che vieta le cessioni a terzi di crediti relativi alle retribuzioni. In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, letta alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, osta a che una normativa dello Stato membro Polonia, ndr in cui ha sede l’impresa che ha distaccato alcuni lavoratori nel territorio di un altro Stato membro Finlandia, ndr , in forza della quale è vietata la cessione di crediti derivanti da rapporti di lavoro, possa impedire la presentazione di un ricorso da parte di un sindacato, come quello ricorrente, dinanzi a un giudice del secondo di tali Stati membri, nel quale viene eseguita la prestazione lavorativa, al fine di recuperare, a favore dei lavoratori distaccati, taluni crediti salariali attinenti al salario minimo, ai sensi della direttiva 96/71, che sono stati ad esso ceduti, essendo tale cessione conforme al diritto vigente in quest’ultimo Stato membro. L’articolo 3, § § . 1 e 7, della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56TFUE e 57TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un calcolo del salario minimo orario e/o a cottimo, basato sull’inquadramento dei lavoratori in gruppi retributivi, come previsto dai pertinenti contratti collettivi dello Stato membro ospitante, purché tale calcolo e tale inquadramento siano effettuati sulla base di norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale un’indennità giornaliera, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo a condizioni identiche a quelle cui è subordinata l’inclusione di tale indennità nel salario minimo versato ai lavoratori locali in occasione di un loro distacco all’interno dello Stato membro interessato. Un’indennità per il tragitto giornaliero, che è versata ai lavoratori a condizione che la durata del tragitto giornaliero che essi effettuano per recarsi sul loro luogo di lavoro e per fare da esso ritorno ecceda un’ora, deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo dei lavoratori distaccati, sempreché tale condizione sia soddisfatta, accertamento questo che spetta al giudice nazionale l’accollo dei costi di alloggio di tali lavoratori non deve essere considerato un elemento del salario minimo degli stessi un’indennità concessa sotto forma di buoni pasto distribuiti ai suddetti lavoratori non deve essere considerata come facente parte integrante del salario minimo degli stessi, e la gratifica per ferie che deve essere accordata ai lavoratori distaccati per la durata minima delle ferie annuali retribuite corrisponde al salario minimo cui tali lavoratori hanno diritto durante il periodo di riferimento. Cfr. ex multis EU C 2005 220, 2007 809, 2013 711 e 2014 251. EU C 2015 88, C-567/13 12 FEBBARIO 2015 RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI TUTELA DEI CONSUMATORI CUMULO DI DOMANDE CONFLITTO DI GIURISDIZIONE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ E DI EQUIVALENZA. Contratto di finanziamento immobiliare–Clausola compromissoria– Carattere abusivo– Ricorso del consumatore– Regola procedurale nazionale– Incompetenza del tribunale chiamato a decidere del ricorso riguardante l’invalidità di un contratto di adesione a conoscere la domanda diretta a constatare l’abusività delle clausole contrattuali contenute nello stesso contratto. L’articolo 7, § . 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale un giudice locale competente a pronunciarsi sul ricorso di un consumatore riguardante l’invalidità di un contratto d’adesione non è competente a conoscere la domanda di tale consumatore diretta a ottenere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali contenute in tale contratto, salvo qualora risulti che il fatto di sottrarre la competenza al giudice locale comporta inconvenienti procedurali idonei a rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che sono conferiti al consumatore dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche necessarie al riguardo. In base alla giurisprudenza costante e consolidata della CGUE in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi volti a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario EU C 2013 432 e 800 . Ergo le modalità procedurali di questi ricorsi non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano quelli analoghi di natura interna principio di equivalenza , né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’UE principio di effettività, EU C 2008 223 .I ricorrenti avevano sollevato dubbi sulla ripartizione di giurisdizione, prevista dalla legge ungherese, solo per evitare la riassunzione innanzi al Tribunale gerarchicamente superiore a quello originariamente adito rispettivamente Tribunale provinciale e Tribunale locale e non pagare un tributo più elevato di quello già versato. EU C 2015 89 , C-662/13 12 FEBBRAIO 2015 FISCO VI DIRETTIVA IVA ACCERTAMENTO ILLECITI FISCALI-TUTELA DEL CONTRIBUENTE PRINCIPI DI EFFETTIVITÀ E DI EQUIVALENZA. Detrazione dell’imposta assolta a monte– Operazioni costitutive di una pratica abusiva– Diritto tributario nazionale– Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale. La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, quale quello previsto all’articolo 63 del codice del processo e del contenzioso tributario Código de Procedimento e de Processo Tributário , nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva. L’articolo 63 del codice tributario portoghese regola l’applicazione delle disposizioni antiabuso , prevedendo una procedura speciale analoga a quella disciplinata dal nostro diritto è obbligatoria la preventiva audizione del contribuente. Tutto ciò si inserisce nel quadro generale della lotta contro le evasioni, le elusioni e gli eventuali abusi fiscali e costituisce un obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla direttive dell’Unione in materia di IVA EU C 2004 263,2006 121, 2010 742,2011 707 e 2012 774 .