RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2015 81, C-114/13 12 FEBBRAIO 2015 PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI ALL’INTERNO DELL’UE ASSICURAZIONE DI VECCHIAIA E MORTE LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Norme nazionali anticumulo– Deroga– Nozione di assicurazione volontaria o facoltativa continuata”– Pensione nazionale in base ad un regime di assicurazione obbligatoria– Possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione per un determinato periodo– Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro. L’articolo 46 bis ,§ . 3, lettera c , del regolamento CEE numero 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento CE numero 118/97 deve essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione fondata su un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui l’iscrizione nel periodo in esame incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale. Più precisamente i titolari di pensioni sono soggetti ad un regime speciale previsto dal titolo III, capitolo 3, di detto regolamento, intitolato Vecchiaia e morte pensioni , di cui fa parte l’articolo 46bis che sottrae l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata all’applicazione delle norme anticumulo nei casi in cui queste siano previste dalla legislazione di uno Stato membro. Tali disposizioni consentono a una persona che si è spostata all’interno dell’UE, scegliendo di versare i contributi per una pensione volontaria o facoltativa continuata per costituirsi una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, di poter conservare i diritti che ne derivano. Ciò comporta due misure diverse ma complementari da un lato, il legislatore dell’UE ha mitigato il principio secondo cui una sola legislazione nazionale deve trovare applicazione in una determinata situazione e, dall’altro, ha consentito che prestazioni ottenute in uno Stato membro da una persona in base ad un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano soggette alle norme anticumulo che riducono la prestazione da essa percepita in un altro Stato membro EU C 2014 1291, 2011 114, 2012 339,2008 290 e 1979 112 . EU C 2015 87, C-539/13 12 FEBBRAIO 2015 DEROGHE ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE MECCANISMO SPECIFICO A FAVORE DEI DETENTORI DEL COPYRIGHT RIGUARDO ALLE IMPORTAZIONI DA NUOVI STATI MEMBRI DELL’UE. Atto di adesione all’Unione europea del 2003– Allegato IV– Capo 2– Meccanismo specifico– Importazione di medicinale brevettato– Obbligo di previa notificazione -Importazioni parallele dalla Polonia nel Regno Unito di un prodotto farmaceutico. Il secondo paragrafo del Meccanismo specifico previsto al capo 2 dell’allegato IV dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’UE, deve essere interpretato nel senso che non impone al detentore o al beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di notificare la propria intenzione di opporsi alla proposta di importazione prima di far valere i propri diritti ai sensi del primo paragrafo di tale Meccanismo. Tuttavia, qualora tale detentore o beneficiario ometta di manifestare siffatta intenzione nel corso del termine di attesa di un mese previsto da questa norma, il soggetto che ha proposto di importare il medicinale può legittimamente richiedere alle autorità competenti l’autorizzazione ad importare tale prodotto e, se del caso, procedere alla sua importazione ed alla sua commercializzazione. Detto Meccanismo specifico priva quindi il detentore o il beneficiario della possibilità di far valere i suoi diritti, ai sensi del primo paragrafo, rispetto all’importazione ed alla commercializzazione del medicinale effettuate prima della manifestazione di tale intenzione. La notificazione deve essere indirizzata al titolare o al beneficiario del brevetto o del certificato protettivo complementare, indicando tale nozione qualsiasi soggetto che disponga ai sensi della legge dei diritti conferiti al detentore del brevetto o del certificato protettivo complementare. Infine non impone al soggetto che intende importare o commercializzare il medicinale interessato di effettuare esso stesso la notificazione, purché essa consenta di identificare in modo chiaro tale soggetto. Sul punto si registrano pochi datati precedenti EU C 1974 114, 1981 180,1992 407 e 2009 271. EU C 2015 77, C-340/13 11 FEBBRAIO 2015 LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI SERVIZI POSTALI PARI TRATTAMENTO. Fornitore di servizio universale– Sconti per quantitativi– Applicazione agli intermediari che raggruppano invii postali– Tariffa speciale per alcune categorie Obbligo di non discriminazione. Il principio di non discriminazione delle tariffe previsto all’articolo 12 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un sistema di sconti per quantitativi per mittente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale. Si tratta di una lite tra l’ Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni ed un fornitore universale del servizio postale che aveva applicato uno sconto pari al 20% sulla tariffa convenzionale relativa agli invii amministrativi e pubblicitari. L’art. 12 si applica sia alle tariffe tout court che a quelle speciali ed impone il rispetto del principio di non discriminazione. Gli sconti per quantitativi costituiscono riduzioni tariffarie il cui tasso progredisce in funzione del volume in un dato periodo temporale di riferimento e sono calcolati sul fatturato del singolo mittente/cliente. Per valutare se vi è stata una discriminazione o meno si deve far riferimento alla giurisprudenza costante della CGUE ed al principio di parità di trattamento EU C 2014 2226 .Orbene i mittenti e gli intermediari non si trovano in una situazione comparabile relativamente all’obiettivo perseguito dal sistema di sconti per quantitativi per mittente, vale a dire l’incentivazione della domanda nel settore dei servizi postali, in quanto solo i mittenti sono in grado di essere incentivati, per effetto di tale sistema, ad aumentare il volume dei loro invii conferiti al gestore del servizio e, in tal modo, il suo fatturato EU C 2008 141 . Ergo non vi è alcuna discriminazione ex art. 12.