RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRTTI DELL’UOMO

SEZ. I CASO YUDITSKAYA ED ALTRI comma RUSSIA 12 FEBBRAIO 2015, RIcomma 5768/06 SEGRETO PROFESSIONALE PERQUISIZIONE IN UNO STUDIO LEGALE SEQUESTRO DEI PC INDAGINE PENALE CONTRO UN CLIENTE PRESUNTE FALSE PROCURE ALLE LITI CORRUZIONE. Nell’ambito di un’indagine penale la perquisizione delle stanze degli altri collaboratori dell’avvocato indagato viola il diritto alla privacy? Sì. Uno degli avvocati dello studio ove i ricorrenti erano impiegati fu sospettato di < < aver stipulato falsi contratti di difesa con un’impresa statale implicata> > in un’indagine penale per corruzione alcuni ufficiali giudiziari avevano intascato delle < < bustarelle> > . Fu perquisito tutto lo studio, comprese le stanze dei legali e dei collaboratori estranei alla vicenda e che non avevano mai curato gli affari della PA indagata. Consegnarono spontaneamente i documenti richiesti e furono sequestrati anche i loro pc. A loro avviso ciò violava sia il segreto professionale che la loro privacy, per la CEDU deroga all’articolo 8 Cedu. Infatti non vi era alcuna proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini perseguiti, dato che l’accusa, che aveva legittimato il mandato di perquisizione, si basava su prove indiziarie e meri sospetti. Non si può, poi, desumere l’indipendenza e l’imparzialità dell’operato degli investigatori solo perché il sequestro era avvenuto alla presenza di due testimoni non erano delle forze dell’ordine e, quindi, totalmente incapaci di valutare la rilevanza del materiale sequestrato, perché privi di conoscenze giuridiche Robathin c. Austria del 03/07/12, Iliya Stefanov c. Bulgaria del 22/05/08 e Niemietz c. Germania del 16/12/92 . C’è stata un’illecita interferenza col segreto professionale ed il sequestro è avvenuto in assenza della tutela di detti diritti fondamentali, sì da essere assolutamente incompatibile e contrario a quanto è necessario in una società democratica . SEZ. III CASO COLAC comma ROMANIA 10 FEBBRAIO 2015, RIcomma 26504/06 PROSTITUZIONE MINORILE-INTERROGATORIO MINORI VALIDITÀ PROVE ACQUISITE NELLE INDAGINI PRELIMINARI EQUO PROCESSO. Mancato controinterrogatorio dei testi perché irreperibili violazione dei diritti di difesa. Accusato di aver indotto 5 minori alla prostituzione non ha potuto controinterrogarle perché, dopo le indagini preliminari, si erano rese irreperibili emigrate, indirizzo sconosciuto etc. . Fu condannato sulla base di queste testimonianze e di quelle di alcuni clienti violati i suoi diritti di difesa ed al contraddittorio ex articolo 6 § § .1 e 3 Cedu. Per la CEDU le prove vanno prodotte in giudizio ed alla presenza dell’imputato che ha il diritto di contestarle deve conoscere l’identità dei testimoni, poterli contestare e metterne in dubbio la credibilità sia nelle indagini preliminari che nel proseguimento del giudizio. Sono possibili eccezioni solo se ciò non viola i diritti di difesa ed al contraddittorio. Il giudice deve bilanciare i diritti dell’imputato, l’interesse pubblico e quello delle vittime al perseguimento del crimine e, ove necessario, quello dei testimoni. Non è sufficiente dichiarare l’impossibilità di reperire i testi, si deve fare di tutto per mettere la difesa nelle condizioni di svolgere il controinterrogatorio, attivando tutti i meccanismi internazionali per interrogare le vittime rifugiatesi all’estero, dovendo giustificare l’audizione dei testi e l’illegittima acquisizione di prove, risultate determinati per la condanna, in assenza dell’imputato Colazza c. Italia del 12/02/85, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito del 2011, Aigner c. Austria del 10/05/12 . La rinuncia ai diritti garantiti dalla Cedu, come quelli in esame, deve essere espressa in maniera inequivocabile dal titolare, circostanza non ravvisabile nel nostro caso. Per completezza d’informazione si ricordi che il Forum europeo sui diritti dei minori del dicembre 2013, nell’ambito della Strategia europea per l’eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016, ha posto l’obiettivo di fissare linee guida comuni per tutti i paesi dell’UE per i sistemi di protezione del bambino. Ciò è stato recepito da due iniziative entrambe del 05/02/15 la Commissione LIBE libertà civili del Parlamento UE ha approvato un testo relatrice C.Chinnici , prodromico ad una Direttiva, sulla tutela dei minori nei processi penali vittime ed imputati in ogni fase ed in ogni grado di questi giudizi diritto di essere ascoltati, assistiti da personale qualificato, ad avere celle separate dagli adulti etc. . Questi stessi fini oltre alla lotta agli abusi ed alle violenze ed una più ampia tutela anche nei processi civili affido ed assistenza residenziale sono stati prefissi dall’Agenzia europea per la tutela dei diritti fondamentali FRA nel suo dossier in cui analizza, a livello multidisciplinare e comparativo, la legislazione e le politiche dei 28 Stati UE su questo argomento. SEZ. IV CASI KIIVERI comma FINLANDIA ED ÖSTERLUND comma FINLANDIA 10 FEBBRAIO 2015, RIC.53753/12 E 53197/13 FRODE FISCALE SANZIONATA IN SEDE TRIBUTARIA E PENALE. Violazione del ne bis in idem. I ricorrenti sono il CEO e direttore del board di una società di cui detiene la maggioranza ed il proprietario di due imprese. Furono sanzionati in sede tributaria e condannati, in sede penale, a pene detentive per frode fiscale aggravata ed altre analoghe accuse. Per la CEDU questa doppia condanna viola l’articolo 4 protocollo 7 Cedu divieto di ne bis in idem . La rilevanza del processo penale al fine del ne bis in idem è ravvisabile se ricorrono tre criteri la qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale, la natura del reato ed il grado di severità della pena in cui la persona interessata rischia di incorrere. Il secondo e il terzo criterio sono alternativi e non necessariamente cumulativi, tuttavia, non si esclude un approccio cumulativo laddove l'analisi separata di ciascun criterio non permetta di giungere a una chiara conclusione sull'esistenza di un'accusa penale . In realtà c’è stata una plurima violazione del divieto la frode fiscale, per la legge finlandese, non è un reato penale, erano stati perseguiti per identici reati, essendoci così un’eccessiva restrizione dei loro diritti individuali Sergey Zolothukin c. Russia del 2009 ed avevano subito il processo penale dopo che la condanna in sede tributaria era passata in giudicato Grande Stevens ed altri c. Italia del 04/03/14 sull’insider trading punito innanzi alla Consob ed in sede penale -annotata su questa rivista, ma non citata in tali sentenze Zigarella c. Italia del 2002 ed Engel ed altri c. Olanda dell’08/06/76, la prima a codificare i suddetti principi . Si noti che il 17/02/15 la CEDU deciderà l’analogo caso Boman c. Finlandia ric.41604/11 il ricorrente subì due condanne, sia in sede penale che amministrativa, per la medesima infrazione al codice della strada grave intralcio alla circolazione stradale e guida senza patente . SEZ.III CASO COJOCARU V ROMANIA 10 FEBBRAIO 2015, RIcomma 32104/06. DIRITTI DI CRITICA E D’INFORMAZIONE GIORNALISMO INVESTIGATIVO DIFFAMAZIONE RECIDIVA. La condanna per diffamazione viola la libertà d’opinione se le affermazioni contenute nell’articolo sono suffragate da documenti ufficiali? Sì. Un giornalista, con precedenti condanne per diffamazione, criticò duramente, con cognizione di fatto, il sindaco del suo comune in un j’accuse su un settimanale locale elencava 10 motivi per i quali avrebbe dovuto dimettersi e tra questi l’accusa che gli uomini d’affari avevano dovuto sottoscrivere un sistema simil-mafioso . Per le corti interne, pur tenendo conto delle necessità d’informare il pubblico, quest’ultima accusa travalicava la buona fede e vista la sua recidiva giustificava la condanna per diffamazione. Per la CEDU, invece, c’è stata una violazione dell’articolo 10 libertà d’espressione sotto un duplice profilo il giornalista ha il diritto di riferire un fatto di pubblico interesse, tanto più se suffragato da documenti ufficiali che attestavano le critiche, come la denuncia dell’operato del sindaco, senza entrare nella sua sfera privata e, contestualmente, il pubblico ha diritto ad essere informato, non essendo rilevante se accoglierà la notizia con indifferenza o sdegno. Non vi è una società democratica senza queste esigenze di pluralismo, tolleranza ed apertura di pensiero. Infine la libertà giornalistica copre anche alcune esagerazioni e provocazioni, tanto più che nella fattispecie si era limitato a criticare la condotta politica del sindaco, sanzionata anche in sede penale corruzione , esprimendo il suo personale giudizio in buona fede e senza aver scritto la frase incriminata, rispettando i suoi doveri professionali ed esercitando le sue libertà di cronista. Ergo c’è stata un’illecita interferenza delle autorità rumene che sono venute meno ai loro doveri positivi Salumaki c. Finlandia del 29/04/14, Von Hannover c. Germania numero 2 del 2012 ed Axel Springer AG c. Germania del 07/02/12 . Sez. IV CASO McHUGH ED ALTRI comma REGNO UNITO 10 FEBBRAIO 2015, RIcomma 51987/08 DETENZIONE E PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI. I detenuti hanno diritto di votare alle elezioni? Sì. Nella fattispecie il ricorrente ed altri 1014 detenuti denunciarono che, a seguito della condanna, erano stati privati di questo diritto e non avevano potuto partecipare alle elezioni locali ed europee. Per le CEDU ciò viola l’articolo 3 Protocollo 1 Cedu diritto ad elezioni libere . La CEDU ha più volte invitato i legislatori a modificare la legge per rendere il diritto elettorale compatibile con la Cedu Greens e M.T. c. Regno Unito del 2010 e Grand Chamber Scoppola c. Italia numero 3 del 22/05/12 . Inserita nei factsheet alla voce Prisoner’s right to vote.