RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRAND CHAMBER CASO BOCHAN comma UCRAINA numero 2 5 FEBBRAIO 2015, RIcomma 59552/08 RICORSO ALLA LUCE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI – AZIONE DI RIVENDICA – PERSISTERE DI UNA CONDOTTA SANZIONATA DALLA CEDU. Le corti interne sono obbligate ad uniformarsi ai principi di diritto dettati dalle sentenze di condanna della CEDU? Sì, perché sono circostanze eccezionali che giustificano una riapertura od una revisione del caso. Il 3/5/07 la CEDU condannò l’Ucraina ex articolo 6 § .1, relativamente alle circostanze con cui era stato deciso un rinvio dalla S.comma ad un tribunale con altra competenza territoriale e per la carenza di motivazioni delle decisioni prese su un’azione di rivendica immobiliare, azionata dall’anziana ricorrente. Lo speciale < < ricorso alla luce di circostanze eccezionali> > ed il successivo appello furono respinti, perché la S.comma non ottemperò ai suddetti principi dettati dalla CEDU, ribadendo che le sentenze interne erano lecite e valide. Per la Grand Chamber le Corti interne avrebbero dovuto accogliere il ricorso speciale, mentre così facendo hanno violato gli artt. 6 § .1. e 1 protocollo 1 Cedu. Da un’analisi di diritto comparato delle leggi dei 47 stati del COE emerge una dicotomia nel prevedere una revisione od una riapertura del caso per conformarsi alla sentenza di condanna della CEDU, ipotesi che la Raccomandazione del Consiglio dei Ministri del COE numero 2/00 considera il mezzo più efficace ed in certi casi l’unico per ottenere una restitutio in integrum. I principi base sottesi alla fattispecie sono stati decisi nelle sentenze Egmenez c. Cipro del 18/9/12, Melis c. Grecia del 22/7/10, Pisano c. Italia del 22/10/02 e Scozzari e Giunta v. Italia del 2000 cui si rinvia in toto v. amplius § § . 30-51 della sentenza . SEZ. I CASO CIKANOVIC comma CROAZIA 5 FEBBRAIO 2015, RIcomma 27630/07 LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO – REINTEGRO MANCATO SALDO DEGLI ARRETRATI . È lecito che il Tribunale neghi l’apposizione della formula esecutiva per errato calcolo del passaggio in giudicato di una sentenza non definitiva e dubbi sull’ammissibilità dell’appello? No. Un impiegato comunale impugnò il licenziamento del marzo 1991. Ci furono malintesi sulla tardività dell’appello e sull’effettiva data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva parziale dell’ottobre 1996 prima fissato al 29/10, poi al 29/12/96 , rinviando quella sugli stipendi arretrati. Vista la valida impugnazione e, quindi, il rifiuto del Tribunale di apporre la formula esecutiva sulla sentenza certificato di finalità non ha potuto rispettare il termine per l’esecuzione coattiva di questa decisione, perdendo la causa in ogni grado ed innanzi alla Consulta. Solo un nuovo processo gli riconobbe il diritto agli arretrati dal marzo 1991 al dicembre 1996 nella prima lite chiedeva solo quelli dal 10/96 al 12/97 .Questa impossibilità di rispettare il termine per agire coattivamente per il recupero delle sue spettanze viola l’articolo 6 § .1 Cedu. Richiamando alcuni suoi celebri precedenti Cocchiarella c. Italia del 2006 ed il diritto internazionale costante, soprattutto il Progetto della Commissione ONU per la Responsabilità degli Stati per gli atti internazionalmente illeciti del 9/8/01, chiarisce che un organo del governo centrale od un ente territoriale, come nella fattispecie, ha il dovere di ottemperare alla sentenza definitiva ed esecutiva ad essa è equiparato anche il provvedimento parziale de qua , poiché chi ha ottenuto questo titolo non deve essere costretto ad agire coattivamente a tal fine. Se, perciò, non rispetta questo onere ne risponderà direttamente lo Stato. Vista la sua peculiarità costituisce un importante precedente per tutti i lavoratori che chiedono giudiziariamente il reintegro ed i relativi arretrati. CASO NML CAPITAL LTD comma FRANCIA 5 FEBBRAIO 2015, RIcomma 23242/12 HEGDE FOUND-DEFAULT ARGENTINO RECUPERO CREDITI IMMUNITÀ DIPLOMATICA. Immunità diplomatica quale legittimo impedimento alle esecuzioni forzate ed al sequestro dei conti bancari argentini finalizzati al recupero crediti. La ricorrente è una società d’investimenti, con sede alle Isole Cayman, che acquistò crediti sul mercato secondario relativi a fondi speculativi dell’Argentina nel 2001-2003.Dopo il crac argentino, nel 2006 ottenne da un Tribunale di New York una condanna per la refusione di questi crediti oltre che degli interessi, omologata in Francia. Le varie esecuzioni forzate ed il sequestro conservativo dei conti bancari dell’ambasciata e di altri enti pubblici, privati ed organizzazioni argentine, inizialmente concessi, non andarono a buon fine inammissibilità delle esecuzioni e revoca del sequestro per l’immunità diplomatica di cui godevano. La CEDU ha dichiarato il ricorso irricevibile perché il ricorrente può ancora esperire un’azione di responsabilità contro lo Stato basata sulla rottura dell’uguaglianza delle cariche pubbliche , poiché il rispetto dell’immunità gli ha provocato un grave e particolare nocumento. Per analoghi motivi erano stati respinti per inammissibilità due ricorsi, relativi però all’impedimento di adire le corti interne per le cause di lavoro contro le organizzazioni internazionali Onu ed Ufficio dei Brevetti europeo Perez c. Germania e Klausecker c. Germania entrambe del 29/1/15. SEZ. IV CASO HUTCHINSON comma REGNO UNITO 3 FEBBRAIO 2015, RIcomma 57592/08 ERGASTOLO OMICIDIO ED ALTRI REATI . L’ergastolo è un trattamento inumano e degradante ex articolo 3 Cedu? No. Fattispecie relativa alla condanna all’ergastolo, per crimini commessi nel 1984, in forza della Criminal Justice Act del 2003. Il 18/02/14 la Corte di appello nell’emettere due sentenze su casi analoghi si pose il dubbio se la condanna all’ergastolo fosse passibile di riesame e compatibile con l’articolo 3 Cedu. La CEDU parere non unanime lo ha chiarito, ribadendo che i problemi circa l’interpretazione delle leggi interne si risolvono ricorrendo all’esegesi giudiziaria avente il consenso della giurisprudenza, sancendo che l’ergastolo è compatibile con l’articolo 3 se vi sono prospettive di revisione della condanna e di liberazione del reo. Infatti la legge penale deve stabilire sia i motivi per incarcerare un individuo sia le pene al fine di tutelare la pubblica sicurezza e come deterrente contro altri crimini. La pena ha finalità punitiva e riabilitativa sì da consentire il reinserimento del reo nella società, da potergli garantire la revisione della condanna e la possibilità di essere rilasciato per motivi compassionevoli e circostanze eccezionali . Le linee guida, fondate su un’analisi del diritto interno e comparato internazionale circa l’esegesi di queste nozioni e di detto meccanismo di revisione, sono contenute nella Ocalan c. Turchia numero 2 del 18/3/14 e nella Grand Chamber Vinter ed altri c. Regno Unito del 9/7/13.